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Tra ISO, EMAS, ECOLABEL e "231 ambiente"

di Andrea Sillani

Categoria: Certificazioni ambientali

Con il Sesto Programma Comunitario di Azione per l’Ambiente, denominato formalmente Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, l’Unione Europea ha fissato, nel periodo compreso tra il mese di Luglio 2002 ed il mese di Luglio 2012, le priorità e gli obiettivi della politica ambientale comunitaria per i prossimi anni.

Tale Programma Comunitario ha individuato due importanti strumenti particolarmente efficaci per l’attuazione di tale politica denominati EMAS ed ECOLABEL, recentemente rieditati entrambi dal legislatore europeo che ha tenuto conto nel necessario quanto opportuno aggiornamento dei due regolamenti comunitari a seguito del considerevole aumento dell’interesse comune verso le questioni ambientali manifestatosi soprattutto negli ultimi dieci anni.

La maturazione generale delle coscienze ha prodotto, negli anni, un approccio innovativo verso la variabile ambientale per cui i numerosi soggetti che, anche se con finalità diversificate operano con differenze specifiche in un determinato territorio, oltre al rispetto obbligatorio degli adempimenti richiesti dalla continua evoluzione della legislazione ambientale, hanno compreso la necessità di una gestione più coerente ed organica di tutte le attività che sono già di loro competenza.

Possiamo quindi affermare che è ormai maturata la convinzione, soprattutto in alcuni di questi soggetti territoriali particolarmente lungimiranti e per così dire pro-attivi, della necessità di adottare strumenti gestionali collaudati e credibili per coniugare coerentemente questi fattori ambientali con la finalità principale di razionalizzare i processi gestionali complessivi dando anche la possibilità di valorizzare verso l’esterno gli sforzi profusi ed i traguardi raggiunti.

Infatti la salvaguardia, la tutela, la difesa ed il miglioramento complessivo della qualità ambientale può essere perseguita anche attraverso l’adozione volontaria di sistemi di gestione da parte di tali soggetti preposti alla gestione ed alla programmazione complessiva del territorio ovvero allo svolgimento di attività che potenzialmente possono generare impatti ambientali.

La certificazione ambientale ISO 14001:2004, il Regolamento comunitario EMAS (ormai nella sua terza versione) ed il nuovo Regolamento ECOLABEL, in particolare, possono essere, a ragione, contemplati tra gli strumenti di gestione ambientale in grado di consentire, certamente meglio di altri, il perseguimento dell’obiettivo fondamentale di realizzare un’impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali, consentendo ai diversi soggetti territoriali (Amministrazioni pubbliche, Enti Parco, Banche, Enti gestori di servizi di depurazione e gestione dei RSU, PMI, ecc.), di poterle affrontarle in modo coerente ed integrato con la finalità prioritaria del miglioramento continuo delle loro prestazioni ambientali.

Recentemente, inoltre, la salvaguardia, la tutela, la difesa ed il miglioramento complessivo della qualità dell’ambiente si è arricchita con gli spunti operativi introdotti dal recepimento della Direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente avvenuta attraverso il D.Lgs. n. 121/2011 che ha esteso agli illeciti ambientali la responsabilità amministrativa degli enti e delle aziende già prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, relativamente alla commissione di alcuni reati individuati in modo specifico dal legislatore.

Di particolare interesse, a tale proposito, è stato il rafforzamento, purtroppo non espressamente indicato, della dignità giuridica riconosciuta all’implementazione ed alla validazione dei sistemi di gestione ambientale ad opera di un organismo preposto alla valutazione della conformità secondo quanto stabilito dal Regolamento comunitario n. 765/2008, ovvero da un verificatore ambientale previsto dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

In tal senso, infatti, l’implementazione di un Sistema di gestione ambientale, da attuarsi secondo i requisiti della norma ISO 14001:2004 ovvero dei principi del Regolamento comunitario n. 1221/2009/CE (EMAS), contiene certamente numerosi punti di forza per la definizione di un valido modello organizzativo esimente dai reati ambientali introdotti recentemente nella sfera della responsabilità amministrativa degli enti e delle aziende dal D.Lgs. n. 121/2011 in attuazione della Direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

Il D.Lgs. n. 121/2011, ascrivendo la responsabilità amministrativa agli enti ed alle aziende, ha voluto prioritariamente prevedere un modello sanzionatorio rivolto anche al soggetto collettivo portatore dell’interesse economico sotteso alla commissione del reato nel momento in cui il comportamento illecito derivi, appunto, da una colpa dell’organizzazione.

In questo modo, quindi, è possibile colpire direttamente l’ente o l’azienda attraverso, nello specifico, l’irrorazione di sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

L’ente o l’azienda, tuttavia, non risponde se può dimostrare di avere adottato ed efficientemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.

Infatti il D.Lgs. n. 231/01 ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente o dell’azienda se tali soggetti sono in grado di dimostrare, in sede giudiziale per uno dei reati indicati, di aver adottato ed efficacemente attuato e mantenuto attivo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.

Questa facoltà esimente, imputabile ad un sistema di gestione certificato secondo una norma internazionalmente riconosciuta, è espressamente indicata per i reati afferenti all’omicidio colposo e alle lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

A tale proposito, infatti, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, il D.Lgs. n. 81/08, contiene un riferimento chiaro e circostanziato alla materia in quanto, nello specifico, all’art. 30 richiama espressamente la necessità di adottare ed attuare un modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 per gli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro indicando, inoltre, anche i requisiti minimi di idoneità dei modelli organizzativi da definire secondo le indicazioni delle Linee guida UNI-INAIL SGLS e della norma internazionale OHSAS 18001:2007.

In merito ai reati ambientali, recentemente inseriti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, il legislatore, al contrario, non ha espressamente prevista la capacità esimente per le aziende certificate con la ISO 14001:2004 ovvero registrate con il Regolamento comunitario EMAS, contrariamente a quanto formalmente identificato per le aziende certificate secondo la norma internazionale OHSAS 18001:2007.

Tuttavia è del tutto evidente, a nostro avviso, che un Sistema di gestione ambientale, correttamente implementato secondo i requisiti della norma ISO 14001:2004 ovvero secondo i principi del Regolamento comunitario EMAS e validato da un ente terzo accreditato o Organismo di certificazione, possa essere assimilato, specificatamente per i reati ambientali previsti dal D.Lgs. n. 121/2011, ad un Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, rispondente ai requisiti della norma internazionale OHSAS 18001:2007, che, come già detto, costituisce formalmente modello esimente dalla responsabilità amministrativa per gli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Avremmo voluto, tuttavia, che la già menzionata dignità giuridica, come forse impropriamente abbiamo definito quanto attribuito, ad esempio, dal Regolamento (UE) n. 333/2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al prescritto Sistema di gestione della qualità, fosse stata concessa anche formalmente ed espressamente, questa volta dal legislatore italiano, al Sistema di gestione ambientale, correttamente implementato secondo i requisiti della norma ISO 14001:2004 ovvero secondo i principi del Regolamento comunitario EMAS e validato da un Organismo di certificazione, rendendolo ufficialmente modello organizzativo esimente dai reati ambientali introdotti recentemente nella sfera della responsabilità amministrativa degli enti e delle aziende dal D.Lgs. n. 121/2011 in attuazione della Direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

E’ esattamente in questo contesto ideologico e concettuale che si colloca questa nuova trattazione, giunta ormai alla Terza edizione, integrata ed aggiornata tenendo conto delle novità introdotte dal recepimento della Direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente avvenuta attraverso il D.Lgs. n. 121/2011 che ha esteso agli illeciti ambientali la responsabilità amministrativa degli enti e delle aziende già prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il testo, in particolare, ha cercato di indagare, nell’attuale assenza di riferimenti formali e di giurisprudenza di riferimento, gli elementi di similitudine tra il Sistema di gestione ambientale ISO 14001-EMAS ed il modello organizzativo esimente dai reati ambientali previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

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