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Stefano Maglia

Tutte le ultime novità in materia di bonifica dei siti inquinati

di Monica Taina

Categoria: Bonifiche

Per effetto delle modifiche apportate dal cd “decreto competitività” (D. L. n. 91/14) convertito nella Legge n. 116/14, è stato introdotto (dall’art. 13 comma 1 del citato D. L.) un nuovo articolo, il 242-bis, all’interno del “Codice ambientale”, e così entra a far parte della vigente disciplina ambientale la nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica del suolo attivabile da qualsiasi “operatore interessato” a effettuare, a proprie spese, la riduzione della contaminazione dell’area al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc).
Le caratteristiche più salienti del nuovo articolo possono essere così sintetizzate:
1) si introduce al comma 2 bis una sorta di “privilegio ex lege” in ordine al riutilizzo in situ dei materiali trattati, minimizzando il ricorso allo smaltimento in discarica dei materiali contaminati;
2) la data di avvio dell’esecuzione della bonifica va comunicata anche all’Arpa competente e non solo all’autorità competente alla quale sono stati presentati gli elaborati tecnici esecutivi;
3) la bonifica si deve concludere in 18 mesi, comunque prorogabili di ulteriori sei mesi;
4) Arpa è responsabile della validazione dei raggiunti risultati di bonifica, con riferimento al “ piano di campionamento di collaudo finale” (non più della “caratterizzazione“). I costi sono a carico dell’operatore.
Le procedure semplificate non trovano applicazione – e quindi si deve ricorrere al procedimento ordinario di cui agli articoli 242 e 252 – per le operazioni di bonifica che riguardano le acque di falda.
Modifiche minori riguardano la variazione della denominazione di uno dei composti inorganici inseriti nella Tabella dell’Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del TUA, da verificare nella ricerca dei valori di CSC indicati ex lege per i siti a seconda delle destinazioni d’uso degli stessi: in particolare al punto 13 della detta Tabella la parola: «Stagno» é sostituita dalle seguenti: «Composti organo-stannici» (ex art. 13 co. 3bis del D. L. 91/41).
All’articolo 242 ovvero in relazione alle procedure operative ed amministrative per la bonifica è stato aggiunto il comma 13 bis, il quale prevede che: “Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 252, comma 4”, ovvero si applicheranno misure semplificate – da decidersi per mezzo di futuro decreto ministeriale – poiché trattasi di quelle reti di distribuzione comprese in Siti di Interesse Nazionale.
Infine, il comma 5 lett. b) dell’art. 13 del D. L. 91/14 ha introdotto l’art. 241bis, relativo a misure semplificate per la bonifica delle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale.
Quanto all’applicazione temporale di queste procedure, la legge di conversione in legge del D. L. (quindi l’art. 242-bis così come inserito nel TUA) non riporta alcun regime transitorio, ma l’originario D.L. n. 91/14, in vigore dal 25 giugno scorso, indicava (art. 13 commi 2 e 3) che in via transitoria, la disciplina semplificata “si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto“, quindi alla data del 25 giugno 2014, ma per i procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006, ad istruttoria in corso a giugno, occorre seguire l’iter ordinario.
Molte più novità in tema di bonifica sono contenute nel D. L. 12 settembre 2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (cd. “Sblocca Italia”), entrato in vigore il 13 settembre 2014.
L’intero capo VIII è dedicato infatti alle “Misure urgenti in campo ambientale”, ed in particolare gli articoli 33 e 34 sono dedicati alle bonifiche.
L’art. 33 comma 1 stabilisce che le disposizioni di disciplina della bonifica e della riqualificazione ambientale/urbana delle “aree di rilevante interesse nazionale” attengono alla legislazione esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente (articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione) nonché ai livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m).
Tali aree dovranno essere individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e per ognuna di esse dovrà essere nominato un Commissario straordinario (con compiti di coordinamento e vigilanza) ed un Soggetto attuatore che avrà il compito di elaborare ed attuare uno specifico programma di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana, potendo procedere anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis.
Il successivo articolo 34 introduce invece alcune modifiche al “Codice Appalti” (D. L.vo n. 163/2006), allo scopo di semplificare le procedure per la bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, introducendo una serie di deroghe al rispetto delle regole generali agli appalti ad esse collegate:
1) consente alle stazioni appaltanti di richiedere ai soggetti invitati la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme;
2) consente la “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;
3) consente di imporre termini più ristretti per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
4) ammette le varianti in corso d’opera per tutte le operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, ma con un limite di “ingresso” più alto (20%) rispetto a quello fissato per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro (10%) e per tutti gli altri lavori (5%);
5) consente agli appaltatori di far rientrare nel contratto di appalto anche la progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento.
Il comma 2 dell’art. 34, interviene su un argomento spesso oggetto di pronunce giurisprudenziali negli ultimi anni, di diverso tenore. La norma porta ad escludere che il cd. “avvalimento” (ovvero la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti – economici, finanziari, tecnici e organizzativo – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto) possa applicarsi nel (solo) caso di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, per lo svolgimento delle attività di bonifica.
Particolarmente interessante la modifica introdotta dal comma 7 dell’art. 34 del D. L. secondo cui, sulla base di regole specifiche, è consentita la realizzazione di alcune tipologie di interventi (quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro ma anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture compresi adeguamenti alle prescrizione autorizzative opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) all’interno dei siti inquinati, siano in corso o meno le attività di messa in sicurezza, a condizione che siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.
Infine i commi 8, 9 e 10 riportano le procedure e le modalità per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati:
1) nel caso sull’area non sia stata ancora realizzata alcuna caratterizzazione, la norma stabilisce che venga “analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell’estensione dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo“, dettando prescrizioni sui punti di campionamento e analisi. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Arpa che deve pronunciarsi, eventualmente dettando prescrizioni legate alla specificità del sito e dell’intervento, entro 30 giorni dalla richiesta del proponente. Il proponente deve poi trasmettere agli “Enti interessati” il piano definitivo, comprensivo del piano operativo e di cronoprogramma, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori;
2) nel caso di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui sopra, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere, previa comunicazione all’Arpa con almeno quindici giorni di anticipo. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
3) le attività di scavo devono essere effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali “fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.” Di difficile interpretazione appare invece la prescrizione finale, secondo la quale “I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4“;
4) il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi (comma 9) è sempre consentito se è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)/valori di fondo;
5) mentre il comma 10 precisa che se non c’è conformità con le Csc, ma sono comunque rispettate le Concentrazioni soglia di rischio (Csr), i materiali possono essere riutilizzati in situ purché:
– le Csr, all’esito dell’analisi di rischio, siano preventivamente approvate dall’autorità mediante Conferenza di servizi. I terreni conformi alle Csr sono riutilizzati nella medesima area analizzata;
– qualora ai fini del calcolo delle Csr non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo dei terreni scavati può essere consentito solo se nell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di comprovata efficienza e efficacia.

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