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Stefano Maglia

L'UE protegge i cittadini dalla tossicità del mercurio e apre la strada ad un'azione mondiale

di Maria Adele Cerizza

Categoria: Sostanze pericolose

L’Unione europea ha fatto scattare lo scorso 18 maggio, presso la sede delle Nazioni Unite, l’entrata in vigore del trattato mondiale volto a ridurre l’esposizione al mercurio. La ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio conferma il ruolo di primo piano dell’UE nella tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente nel mondo intero. Su iniziativa dell’UE, il nuovo trattato mondiale sul mercurio, denominato Convenzione di Minamata sul mercurio (http://www.mercuryconvention.org/) , è stato negoziato e concluso nel 2013. La politica dell’UE in materia di protezione contro il mercurio è tra le più ambiziose. Tuttavia, poiché tra il 40 e l’80% del mercurio accumulato in Europa proviene da emissioni la cui fonte si trova in altre parti del mondo, è necessario un intervento deciso a livello internazionale per proteggere la salute dei nostri cittadini. Il mercurio è una sostanza chimica con effetti neurotossici, utilizzato nei processi industriali e in numerosi prodotti come le batterie o i termometri. Il mercurio rilasciato nell’ambiente entra nella catena alimentare dove si accumula, soprattutto nei pesci. L’esposizione a forti dosi di mercurio può provocare danni al cervello, ai polmoni, ai reni e al sistema immunitario. Negli ultimi venti anni l’UE ha elaborato un ampio corpus legislativo che copre tutti gli aspetti del ciclo di vita del mercurio, dall’estrazione primaria allo smaltimento dei rifiuti, e comprende misure riguardanti gli scambi, i prodotti contenenti mercurio e l’inquinamento da mercurio. La convenzione di Minamata, dal nome della città in cui si è verificato il peggior caso mai registrato di inquinamento da mercurio, non soltanto rafforzerà le norme ambientali a livello mondiale, ma contribuirà anche a creare condizioni di parità, dato che tutte le principali economie dovranno applicare requisiti ambientali simili a quelli già in vigore nell’UE. Le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini sono particolarmente esposti ai rischi derivanti dal mercurio presente nella catena alimentare, e la Convenzione permetterà di diminuire notevolmente la loro esposizione al mercurio a lungo termine, ad esempio vietando l’uso dell’amalgama dentale per queste categorie vulnerabili. Considerato il ruolo fondamentale svolto dall’UE nei negoziati sulla convenzione di Minamata, il contenuto di quest’ultima è ispirato in ampia misura alla legislazione dell’Unione. Il regolamento sul mercurio stabilisce inoltre norme che consentiranno all’UE di diventare la prima economia senza mercurio. Esso prevede la cessazione di tutti gli usi del mercurio nei processi industriali e il divieto di qualsiasi nuova utilizzazione del mercurio nei prodotti e nell’industria, tranne in caso di necessità conclamata per la protezione della salute e dell’ambiente. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio si terrà dal 24 al 29 settembre 2017 a Ginevra in Svizzera. Il segmento ad alto livello che si riunirà tra il 28 e 29 settembre segnerà l’impegno della comunità internazionale a favore della convenzione di Minamata.

La Convenzione di Minamata sul mercurio in pillole

* Riconoscendo che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell’ambiente una volta introdotto dall’uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l’ambiente, obiettivo della convenzione è proteggere la salute umana e l’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

* I riferimenti al “mercurio” comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95% in peso; e per “composti di mercurio” si intendono il cloruro di mercurio (I) (detto anche calomelano), l’ossido di mercurio (II), il solfato di mercurio (II), il nitrato di mercurio (II), il cinabro e il solfuro di mercurio.

*Ciascuna parte vieta le attività di estrazione primaria di mercurio che non erano già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della convenzione.

* Ciascuna parte autorizza unicamente il proseguimento delle attività di estrazione primaria di mercurio che erano già in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti di tale parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di tale periodo il mercurio proveniente da queste attività di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio, nei processi di fabbricazione, o per essere smaltito, ricorrendo a operazioni che non comportano attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

*Ciascuna parte, adottando le misure opportune, vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, a meno che l’allegato A preveda delle esclusioni o che la parte benefici di una deroga registrata.

* Le parti che beneficiano di una o più deroghe devono essere identificate in un registro. Il segretariato redige e aggiorna il registro e lo mette a disposizione del pubblico. Il registro contiene:

  1. a) un elenco delle parti che beneficiano di una o più deroghe;
  2. b) le deroghe registrate per ciascuna parte; e
  3. c) la data di scadenza di ogni deroga.

*Rifiuti di mercurio . Per le parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le pertinenti definizioni della convenzione di Basilea si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente convenzione. Le parti della presente convenzione che non sono parti della convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente convenzione.Per rifiuti di mercurio si intendono sostanze o oggetti: a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio; b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o c) contaminati da mercurio o da composti di mercurio in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla conferenza delle parti, in collaborazione con i gli organi competenti della convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti a norma delle disposizioni del diritto nazionale o della presente convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall’estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla conferenza delle parti.

* Ciascuna parte adotta le misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano:

a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli orientamenti messi a punto nell’ambito della convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la conferenza della parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell’articolo 27. Nell’elaborare tali prescrizioni, la conferenza delle parti tiene conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle parti;

b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una parte nell’ambito della presente convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);

c) per le parti della convenzione di Basilea, non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali, se non a fini di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo e alla convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la convenzione di Basilea, una parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali.

* Siti contaminati : Ogni parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio. Gli interventi per ridurre i rischi presentati da tali siti sono effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l’ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio in essi contenuti. Per la gestione dei siti contaminati la conferenza delle parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per: l’identificazione e la caratterizzazione siti contaminati; il coinvolgimento del pubblico;le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;la valutazione dei benefici e dei costi; e la convalida dei risultati.

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