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Stefano Maglia

Un deposito preliminare prolungato, sebbene sia ben custodito ed autorizzato, può dar luogo a qualche sanzione?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Preliminarmente si precisa che il D.L.vo 152/06 non impone a priori precise prescrizioni in termini di tempo e di quantità per lo stoccaggio di rifiuti. È in sede di autorizzazione che potrebbero essere definiti simili aspetti.

Pertanto, si deve tener necessariamente presente che l’art. 2, c. 1, lett. g) del D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 definisce discarica “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

Da ciò discende che:

– il deposito preliminare di rifiuti di durata inferiore a 12 mesi è lecito;

– il deposito preliminare di rifiuti di durata superiore a 12 mesi configura, in particolare, la fattispecie di discarica (la quale, per essere legittima, deve essere autorizzata. Qualora non lo sia, si realizza un’ipotesi di discarica abusiva, ovvero non autorizzata e come tale sanzionata dall’art. 256, c. 3, D.L.vo 152/06).

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