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Stefano Maglia

Utilizzo sostenibile dei pesticidi: i progressi dell’Unione

di Maria Adele Cerizza

Categoria: Europa

La Commissione ha adottato il 10 ottobre scorso la relazione sulla direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che fa il punto sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’applicazione di misure volte a ridurre i rischi e l’impatto dei pesticidi. La relazione affronta diversi temi, dall’irrorazione aerea alle informazioni per il pubblico, alla formazione dei professionisti, e conclude che la direttiva non è ancora adeguatamente attuata.

L’UE beneficia del sistema di autorizzazione e controllo dei pesticidi più rigoroso del mondo. La strategia tematica 2006 per l’uso sostenibile dei pesticidi ha portato alla creazione di un nuovo quadro legislativo per l’approvazione e l’uso di questi prodotti, che comprende un sistema rigoroso per l’approvazione di sostanze attive da parte della Commissione europea e l’autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti fitosanitari che, se utilizzati secondo le condizioni d’uso autorizzate, non presentano effetti nocivi identificati sulla salute umana e degli animali, né effetti inaccettabili sull’ambiente. Grazie a questo sistema rigoroso adottato per l’immissione sul mercato, il numero di sostanze attive approvate si è ridotto all’incirca del 50%. I controlli sulla commercializzazione e sull’utilizzo di pesticidi sono intesi a garantire che i pesticidi autorizzati siano commercializzati e utilizzati nel rispetto di queste condizioni. I prodotti vegetali trattati con pesticidi autorizzati secondo le istruzioni riportate in etichetta si possono commercializzare e consumare come alimenti sicuri, contenenti residui di pesticidi rientranti nei livelli massimi di residui (LMR) previsti dall’UE.

La direttiva 2009/128/CE prevede una serie di misure per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi nell’UE riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

La direttiva identifica misure specifiche che gli Stati membri sono tenuti a includere nei rispettivi piani ai fini di una corretta attuazione. Le principali azioni riguardano la formazione di utilizzatori, consulenti e distributori, l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi, il divieto di ricorrere all’irrorazione aerea, la limitazione dell’uso dei pesticidi in aree sensibili e l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dai pesticidi.

 

La presente relazione si basa su quattro fonti di informazione:

* la valutazione dei piani d’azione nazionali effettuata dalla Commissione e conclusa nel 2015;

* due serie di audit sui pesticidi, condotte tra il 2012-2014 e il 2015-2016 e riguardanti la prima i controlli sui prodotti fitosanitari e la seconda la commercializzazione e l’uso di pesticidi, che comprendevano nel loro ambito alcuni aspetti dell’attuazione della direttiva;

* un’indagine e un questionario inviato nel 2016 a tutti gli Stati membri ai fini di un aggiornamento sui progressi nell’attuazione dei piani d’azione;

* missioni di accertamento dei fatti effettuate in sei Stati membri nel 2017 con l’obiettivo specifico di accertare i progressi generali compiuti nell’attuazione della direttiva. Gli Stati membri sono stati selezionati per avere un quadro rappresentativo di diversi paesi ubicati in varie regioni geografiche. Oltre alle relazioni sulle singole missioni, le principali conclusioni delle sei missioni saranno pubblicate in una relazione di sintesi più avanti nel corso dell’anno, che comprenderà un’analisi più dettagliata dei risultati del questionario di cui sopra, ivi compresi esempi di buone pratiche nell’attuazione individuate dagli Stati membri.

I piani d’azione nazionali e le relazioni della Commissione, comprese le relazioni di audit e le relazioni di sintesi, sono disponibili sulla pagina web della Commissione relativa all’uso sostenibile dei pesticidi, all’indirizzo https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en.

PIANI D’AZIONE NAZIONALI

Tutti gli Stati membri hanno adottato questi piani, in molti casi con ritardi significativi. I piani sono stati trasmessi alla Commissione e resi disponibili in lingua inglese nel suo sito web.

I piani d’azione nazionali costituiscono la base dei controlli degli Stati membri previsti dalla direttiva, ma presentano enormi differenze in termini di completezza e copertura. Gli Stati membri dovrebbero migliorarli in misura significativa per porre rimedio alle carenze rilevate e stabilire obiettivi più precisi e misurabili.

Gli Stati membri si sono basati su punti di partenza diversi per l’elaborazione dei rispettivi piani d’azione nazionali. Sette di essi disponevano già di un piano d’azione, mentre per tutti gli altri si trattava del primo piano. Finora, solo la Francia e la Lituania hanno presentato un piano d’azione nazionale riesaminato. Il livello di attuazione dei piani d’azione sarà più chiaro una volta che tutti gli Stati membri avranno completato il riesame e lo avranno comunicato alla Commissione.

I piani d’azione nazionali riflettono positivamente gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella loro preparazione. Tuttavia, variano notevolmente per quanto concerne il grado di dettaglio nell’illustrare le esatte modalità di attuazione delle misure. Nella maggior parte dei casi, non sono stati analizzati tutti gli aspetti di questi articoli. I piani trattano in modo esauriente alcuni argomenti, come ad esempio l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione dei pesticidi e la formazione degli utilizzatori, ma in molti casi forniscono pochi dettagli in altri ambiti, quali ad esempio l’irrorazione aerea, le informazioni al pubblico e la raccolta di informazioni concernenti i casi di avvelenamento.

I piani d’azione nazionali sono incoerenti anche nella definizione di obiettivi quantitativi, obiettivi, misure e tempi per le diverse aree d’intervento. In alcune aree, ad esempio l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione dei pesticidi, i piani sono eccellenti, e in quasi tutti i casi stabiliscono obiettivi specifici per raggiungere la piena conformità. D’altro canto, la maggior parte degli Stati membri non ha stabilito obiettivi e tempi per le misure intese a proteggere l’ambiente acquatico dai pesticidi. Ventuno Stati membri- tra cui l’Italia – hanno riportato obiettivi di riduzione del rischio, e nove hanno citato obiettivi di riduzione dell’uso. Solo cinque Stati membri definiscono obiettivi misurabili, di cui quattro intesi alla riduzione del rischio e uno alla riduzione dell’uso. L’obiettivo principale del piano d’azione nazionale francese è ridurre del 50% l’uso di pesticidi entro il 2025, con un traguardo iniziale del 25% nel 2020, riducendo così i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente. Validi esempi di obiettivi di riduzione del rischio si possono trovare in Germania, nei Paesi Bassi, in Finlandia e Danimarca, che hanno elaborato gli indicatori di riduzione del rischio sulla base della classificazione dei pericoli dei pesticidi, assegnando un peso maggiore ai pesticidi con un rischio più elevato.

 

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE

A norma dell’articolo 5 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a istituire sistemi di formazione e certificazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti in materia di pesticidi. L’articolo 6 prevede che gli Stati membri provvedano affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’articolo 5. Inoltre, prevede che gli Stati membri limitino la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso di un certificato di cui all’articolo 5. Infine, l’articolo 6 stabilisce che gli Stati membri impongano ai distributori che vendono pesticidi a utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei pesticidi.

Nel complesso, il livello di conformità in materia di formazione e certificazione di utilizzatori professionali, distributori e consulenti è elevato. Tuttavia, non esistono dati precisi sul numero totale di operatori professionali in questo campo e pertanto non è certo che tutti ricevano una formazione.

Secondo un’indagine sulla struttura delle aziende agricole, in Europa sono presenti circa 10 milioni di aziende, di cui solo 0,3 milioni sono operatori su vasta scala che coltivano il 50% del totale della superficie agricola utilizzabile. I corsi di formazione di solito durano 2-4 giorni, a seconda del tipo di operatore e delle conoscenze precedenti, e gli operatori addestrati ricevono un certificato, necessario per l’acquisto di pesticidi per uso professionale.

 

AMBIENTE ACQUATICO E ACQUA POTABILE

A norma dell’articolo 11 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi.

Gli Stati membri hanno preso una serie di misure per tutelare l’ambiente acquatico dall’uso dei pesticidi, ma in assenza di obiettivi misurabili nella maggior parte dei piani d’azione nazionali è difficile valutare i progressi realizzati.

Ventisette piani d’azione nazionali sono molto dettagliati in materia e solo la Francia omette i dettagli. La gamma di interventi copre diverse aree. Per quanto concerne l’applicazione di pesticidi, le misure comprendono il ricorso alla tecnologia di riduzione della dispersione e il divieto di riempire le irroratrici direttamente dai corsi d’acqua. Sono disponibili incentivi finanziari, anche per zone di rispetto adiacenti a corsi d’acqua in programmi agroambientali, sovvenzioni in conto capitale per l’acquisto di ugelli a bassa dispersione e la costruzione di sistemi di biodepurazione (bio-bed) per raccogliere le acque reflue di lavaggio delle irroratrici. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri queste misure riguardano una parte molto limitata del territorio. La gamma dei pesticidi analizzati nei programmi di monitoraggio ambientale variava tra gli Stati membri visitati nel 2017 e anche all’interno degli stessi. Il fatto che Germania, Paesi Bassi e Danimarca avessero stabilito obiettivi chiari in relazione alla conformità a queste disposizioni aiuta le autorità a valutare e dimostrare i progressi compiuti. In molte regioni d’Italia si sono monitorate anche altre sostanze, oltre a quelle prioritarie elencate nella direttiva quadro sulle acque, mentre in Polonia l’elenco dei pesticidi monitorati comprendeva esclusivamente le sostanze prioritarie UE. In Germania e Danimarca, la presenza di pesticidi nelle acque sotterranee si riferiva principalmente a pesticidi persistenti che non sono più autorizzati, commercializzati o utilizzati nell’UE.

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI PESTICIDI

A norma dell’articolo 13 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la manipolazione e lo stoccaggio di pesticidi e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l’ambiente.

Quasi tutti gli Stati membri hanno istituito sistemi per controllare la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, ma non è sempre possibile valutarne l’efficacia a causa della mancanza di obiettivi misurabili.

Generalmente i piani d’azione nazionali affrontano questo problema, ma solo il piano dell’Italia tratta nel dettaglio tutti i requisiti della direttiva, ossia stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell’applicazione, manipolazione degli imballaggi, smaltimento dei residui e delle miscele rimanenti nei serbatoi e pulizia delle attrezzature. In 18 piani si fa riferimento a iniziative relative allo smaltimento di contenitori vuoti di pesticidi, che quindi è l’intervento più comune proposto in materia. Nove piani fanno riferimento a norme di stoccaggio. Altre misure descritte nei piani comprendono la revisione delle norme di stoccaggio, la pulizia delle attrezzature utilizzate per l’applicazione, e lo smaltimento sicuro di vecchi pesticidi non registrati/rimanenze.

L’attuazione di queste disposizioni è stata valutata negli audit svolti dalla Commissione in 19 Stati membri nel periodo 2012 – 2014. All’epoca degli audit, 15 Stati membri avevano adottato misure concernenti la manipolazione e lo stoccaggio di pesticidi, compreso il recupero e lo smaltimento di imballaggi e rimanenze. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento sicuro di imballaggi e rimanenze erano effettuati da società approvate, in quattro Stati membri in collaborazione tra autorità e industria dei pesticidi. Gli Stati membri hanno integrato l’attuazione della legislazione nazionale per la manipolazione e lo stoccaggio sicuri di pesticidi mediante ispezioni di strutture di stoccaggio.

Nelle risposte al questionario del 2016, 25 Stati membri hanno riferito di aver istituito sistemi per la raccolta e lo smaltimento sicuro di contenitori vuoti e imballaggi di prodotti fitosanitari. In 21 Stati membri, questi sistemi comprendono anche la raccolta e lo smaltimento sicuro di pesticidi obsoleti e scaduti e delle relative rimanenze. Quindici Stati membri hanno istituito sistemi di approvazione delle strutture di stoccaggio dei pesticidi presso produttori e distributori.

 

Piacenza, 2.11.2017

 

 

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