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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
V.I.A.: la Corte Costituzionale tra leggi regionali e direttive europee
di Chiara Zorzino
Categoria: Vas e Via
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 20 maggio 2013 ha portato alla luce una questione rilevante in merito alla valutazione di impatto ambientale di impianti di produzione di biogas. Nella specie, la pronuncia riguarda il giudizio di legittimità costituzionale di parte della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 della Regione Marche (B.U. 5 aprile 2012, n. 33), ovvero di alcuni commi degli artt. 2, 3, 5, 8, 9, 12 e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1, B2. Tali allegati in particolare, riguardano le “Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale”(A1), quelle da sottoporre a VIA provinciale (A2), quelle da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale e provinciale (rispettivamente B1 e B2); essi sono stati impugnati nel loro complesso e in particolare con riferimento ai punti: – n) dell’all. A1 “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad eccezione delle piccole utilizzazioni locali di cui all’art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22”(1) – h) dell’all. A2 “h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km” – 2h) dell’all. B1 “h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici” – 7p) dell’all. B2 “p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno” – 7q) dell’all. B2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”. La Corte Costituzionale ha giudicato che la “questione di legittimità costituzionale non è fondata” per gli artt. 5, 9 e 12, nonché per i punti impugnati sopracitati degli allegati A1, A2, B2 e, in parte, B1. La stessa, ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale degli allegati sopracitati “nel loro complesso e specialmente nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tenere conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE(2), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3(3), della medesima”. Infatti, si legge nella sentenza al punto 1.2, in riferimento agli allegati impugnati: “nelle parti in cui (…) si limitano a stabilire delle soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla citata procedura.” Tali previsioni si porrebbero in contrasto con quanto sancito dal già citato art. 4, poiché l’allegato III cui fa riferimento riporta, tra i criteri per l’individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, oltre a quello della dimensione: le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, oltre che delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell’inquinamento e disturbi ambientali; la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell’ambiente naturale; le caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento tra l’altro, all’area geografica ed alla densità della popolazione interessata. Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita. “Dalla citata direttiva UE – si legge nella sentenza al punto 1.2.3. – discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell’allegato I (4), ma anche quelli descritti nell’allegato II(5) qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (vedi sopra)”. Nella fattispecie, la resistente (Regione Marche) aveva rilevato, nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, di aver provveduto, a mezzo della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30, ad introdurre modifiche sia all’art. 3(6) (impugnato) sia all’allegato C della legge regionale n. 3/2012, recanti l’esplicita previsione di tener conto, caso per caso ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di selezione previsti dal già citato all. III della direttiva UE. Pertanto la Regione aveva richiesto che lo ius superveniens potesse consentire di accogliere l’istanza presentata dalla stessa di dichiarare cessata la materia del contendere. Per questioni, che non si intende sviluppare in questa sede, legate alla mancata dimostrazione della non applicazione medio tempore della normativa impugnata e alla, probabilmente, parziale correzione della legge 3/2012 ad opera della legge 30/2012, la Corte Costituzionale, come si è visto, ha sentenziato la parziale illegittimità della legge.
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(1) “7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.” (2) Dir. 2011/92/UE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione”. 3) Dir. 2011/92/UE, art. 4: “3.Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2[vedi sotto], si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III” “2.Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).” (4) Dir. 2011/92/UE, allegato I: “Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1”, ovvero sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Si riportano alcuni esempi: raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione, centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW, centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori, impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio, impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto, impianti chimici integrati, impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 3 ), o interramento di rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, punto 2, della detta direttiva. (5) Dir. 2011/92/UE, allegato II: “Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2”, vedasi nota (3) (6)Legge regionale n. 30 del 19 ottobre 2012: “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 ‘Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale’”. Art. 3 della legge regionale 3/2012, come modificato dalla legge regionale 30/2012, “(Ambito di applicazione): 1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2. 1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull’ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione. 1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati: a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2; b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.”
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V.I.A.: la Corte Costituzionale tra leggi regionali e direttive europee
di Chiara Zorzino
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 20 maggio 2013 ha portato alla luce una questione rilevante in merito alla valutazione di impatto ambientale di impianti di produzione di biogas.
Nella specie, la pronuncia riguarda il giudizio di legittimità costituzionale di parte della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 della Regione Marche (B.U. 5 aprile 2012, n. 33), ovvero di alcuni commi degli artt. 2, 3, 5, 8, 9, 12 e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1, B2. Tali allegati in particolare, riguardano le “Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale”(A1), quelle da sottoporre a VIA provinciale (A2), quelle da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale e provinciale (rispettivamente B1 e B2); essi sono stati impugnati nel loro complesso e in particolare con riferimento ai punti:
– n) dell’all. A1 “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad eccezione delle piccole utilizzazioni locali di cui all’art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22”(1)
– h) dell’all. A2 “h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”
– 2h) dell’all. B1 “h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici”
– 7p) dell’all. B2 “p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno”
– 7q) dell’all. B2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”.
La Corte Costituzionale ha giudicato che la “questione di legittimità costituzionale non è fondata” per gli artt. 5, 9 e 12, nonché per i punti impugnati sopracitati degli allegati A1, A2, B2 e, in parte, B1. La stessa, ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale degli allegati sopracitati “nel loro complesso e specialmente nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tenere conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE(2), come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3(3), della medesima”. Infatti, si legge nella sentenza al punto 1.2, in riferimento agli allegati impugnati: “nelle parti in cui (…) si limitano a stabilire delle soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla citata procedura.” Tali previsioni si porrebbero in contrasto con quanto sancito dal già citato art. 4, poiché l’allegato III cui fa riferimento riporta, tra i criteri per l’individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, oltre a quello della dimensione: le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, oltre che delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell’inquinamento e disturbi ambientali; la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell’ambiente naturale; le caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento tra l’altro, all’area geografica ed alla densità della popolazione interessata. Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita.
“Dalla citata direttiva UE – si legge nella sentenza al punto 1.2.3. – discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell’allegato I (4), ma anche quelli descritti nell’allegato II(5) qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (vedi sopra)”.
Nella fattispecie, la resistente (Regione Marche) aveva rilevato, nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, di aver provveduto, a mezzo della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30, ad introdurre modifiche sia all’art. 3(6) (impugnato) sia all’allegato C della legge regionale n. 3/2012, recanti l’esplicita previsione di tener conto, caso per caso ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di selezione previsti dal già citato all. III della direttiva UE. Pertanto la Regione aveva richiesto che lo ius superveniens potesse consentire di accogliere l’istanza presentata dalla stessa di dichiarare cessata la materia del contendere. Per questioni, che non si intende sviluppare in questa sede, legate alla mancata dimostrazione della non applicazione medio tempore della normativa impugnata e alla, probabilmente, parziale correzione della legge 3/2012 ad opera della legge 30/2012, la Corte Costituzionale, come si è visto, ha sentenziato la parziale illegittimità della legge.
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(1) “7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.”
(2) Dir. 2011/92/UE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione”.
3) Dir. 2011/92/UE, art. 4: “3.Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2[vedi sotto], si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III”
“2.Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).”
(4) Dir. 2011/92/UE, allegato I: “Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1”, ovvero sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Si riportano alcuni esempi: raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione, centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW, centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori, impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio, impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto, impianti chimici integrati, impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 3 ), o interramento di rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, punto 2, della detta direttiva.
(5) Dir. 2011/92/UE, allegato II: “Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2”, vedasi nota (3)
(6)Legge regionale n. 30 del 19 ottobre 2012: “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 ‘Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale’”. Art. 3 della legge regionale 3/2012, come modificato dalla legge regionale 30/2012, “(Ambito di applicazione): 1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2. 1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull’ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione. 1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati: a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2; b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.”
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