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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: conto alla rovescia
di Marco Casadei,
Categoria: Rifiuti
Tra 12 mesi (2 gennaio 2021) si potrà sostenere la prima verifica di aggiornamento dell’idoneità
Tra 34 mesi (16 ottobre 2022) scadrà il periodo transitorio per i Responsabili tecnici in carica alla data del 16/10/2017 che gli consente di continuare a svolgere l’incarico.
Tra 24 mesi inizieranno le prime verifiche di aggiornamento per le prime idoneità conseguite per mezzo di verifica iniziale.
Tra 36mesi scadranno le prime idoneità conseguite con le prove del 19 dicembre 2017.
Non si tratta di numeri e date inventate, bensì del combinato disposto tra le disposizioni afferenti il Responsabile Tecnico e le date di validità quinquennale dell’idoneità e del superamento delle verifiche iniziali.
Forse è necessario fare un po’ di ordine…
La riforma prevista dagli art. 12 e 13 del Regolamento dell’Albo – DM 120/2014, è stata attuata con le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, la cui entrata in vigore veniva rimandata al 16 ottobre dello stesso anno. E sono passati ormai 2 anni dalla prima verifica per ottenere l’idoneità iniziale per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico (Venezia 19 dicembre 2017), e ne manca solo uno per iniziare le prime verifiche dell’aggiornamento dell’idoneità stessa.
Ricordiamo che i requisiti che si devono dimostrare per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali e’ richiesta l’iscrizione;
c) verifica d’idoneità.
In realtà, dei 3 requisiti sopra richiamati, la sola verifica è il titolo minimo necessario, e obbligatorio, per ogni categoria di attività e per ogni classe d’iscrizione all’Albo dell’impresa; infatti, i titoli di studio consentono esclusivamente l’abbattimento di parte degli anni di esperienza richiesti, mentre l’esperienza professionale nello specifico settore di attività si va ad aggiungere (non per le classi inferiori) alla verifica d’idoneità.
Non ci soffermeremo sulle modalità con cui è possibile dimostrare gli anni di esperienza professionale, o sui titoli di studio riconosciuti (torneremo sull’argomento in futuro), ma sulle verifiche d’idoneità, e cosa si devono aspettare i Responsabili Tecnici nei prossimi 12 mesi.
Attualmente ci sono due tipologie di Responsabili Tecnici: quelli che beneficiano del periodo transitorio (art. 3 comma 1 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), e quelli che hanno conseguito con esito positivo la verifica iniziale (art. 2 comma 2 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017).
La differenza principale tra le due posizioni consiste nella scadenza dell’idoneità, e nel periodo di tempo concesso entro cui deve essere rinnovata la “qualifica”. Infatti, tutti coloro che in questi due anni hanno superato le verifiche hanno garantita per 5 anni la validità della prova, che decorre a far data dal giorno di superamento della verifica (come minimo, prima scadenza prevista, 19 dicembre 2022); mentre coloro che erano già Responsabili Tecnici alla data del 16 ottobre 2017, hanno continuato a svolgere il proprio incarico senza dover sostenere la verifica iniziale, e dovranno cimentarsi direttamente con le prove di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021. Questi ultimi, quindi, avranno ben 22 mesi di tempo per superare la prova (contro i 12 mesi previsti a regime).
Giova ricordare che la validità dell’aggiornamento decorre dalla data di scadenza della verifica iniziale (art. 2 comma 4 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), e pertanto solo per i responsabili Tecnici che usufruiscono del periodo transitorio, significherebbe a rinnovare la propria idoneità fino al 16 ottobre 2027 superando la prova di aggiornamento, per esempio, a gennaio 2021!
Teniamo presente una ulteriore agevolazione in caso di aggiornamento relativa al punteggio soglia previsto per la validità della verifica (30 punti per il modulo specialistico e 28 punto per il modulo obbligatorio), valori inferiori rispetto a quelli delle verifiche iniziali (34 punti per il modulo specialistico e 32 punto per il modulo obbligatorio).
L’Albo ha monitorato in questi 2 anni l’andamento delle prove, sia in merito allo svolgimento delle verifiche che ai quiz approvati oggetto della prova, esaminando i punti di forza e di debolezza del sistema predeterminato dal Comitato Nazionale, e con senso di responsabilità è intervenuto più volte per rivedere i requisiti richiesti e le procedure di esame.
Per quanto riguarda i requisiti del Responsabile Tecnico, il Comitato ha inizialmente ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti applicativi con la Circolare n. 59/2018 e, recentemente, ha modificato e integrato la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 con la Delibera n. 3 del 25 giugno 2019.
Invece, relativamente alle modalità di svolgimento delle verifiche, ha preferito di volta in volta abrogare le disposizioni precedenti e, attualmente, sono regolamentate con la Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019.
Anche i quiz oggetto di verifica sono stati periodicamente aggiornati, modificati, cancellati e integrati, intervenendo sulle domande poco chiare, contraddittorie, fuorvianti o contenenti errori e omissioni; per rendere più agevole le modifiche, è doveroso precisare che non solo il “set” di quiz pubblicati sul sito nazionale è relativo a quelli che oggi sono oggetto di esame, ma viene indicato ogni singolo intervento modificativo rispetto alle versioni precedenti.
Ritengo, personalmente, che il ruolo di Responsabile Tecnico si stia evolvendo diventando uno dei perni principali attorno al quale si svolge l’attività delle imprese che gestiscono rifiuti iscritte all’Albo Gestori; la stessa Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019 – Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico, contiene le indicazioni relative alle attività che gli competono, a alle funzioni che deve svolgere nell’esercizio del suo incarico.
Si tratta di compiti che, per il loro svolgimento, richiedono una formazione e una preparazione nello specifico settore di attività, e il primo requisito che viene richiesto e che deve essere dimostrato è l’idoneità di cui all’art. 13 del D.M. 120/2014.
I quiz oggetto della verifica rappresentano la trasposizione in quesiti delle materie che i Responsabili Tecnici sono tenuti a conoscere, e alle competenze che si ritiene siano alla base dello svolgimento dell’incarico.
In ogni caso, nel corso di quest’anno, i Responsabili Tecnici che beneficiano delle disposizioni transitorie, e che quindi potranno iniziare a sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021, avranno la possibilità di prepararsi alla prova tenendo presente che, in caso di esito negativo, potranno comunque continuare a svolgere il proprio incarico fino alla scadenza della validità quinquennale prevista per il 16 ottobre 2022.
Dovranno tener presente, però, che ottenuta l’idoneità, saranno in possesso del titolo minimo necessario che è alla base di tutte le classi di iscrizione delle specifiche categorie dell’Albo, e potranno, pertanto, procedere a eventuali variazioni di classi in aumento potendo dimostrare il possesso della verifica d’idoneità.
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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: conto alla rovescia
di Marco Casadei,
Non si tratta di numeri e date inventate, bensì del combinato disposto tra le disposizioni afferenti il Responsabile Tecnico e le date di validità quinquennale dell’idoneità e del superamento delle verifiche iniziali.
Forse è necessario fare un po’ di ordine…
La riforma prevista dagli art. 12 e 13 del Regolamento dell’Albo – DM 120/2014, è stata attuata con le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, la cui entrata in vigore veniva rimandata al 16 ottobre dello stesso anno. E sono passati ormai 2 anni dalla prima verifica per ottenere l’idoneità iniziale per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico (Venezia 19 dicembre 2017), e ne manca solo uno per iniziare le prime verifiche dell’aggiornamento dell’idoneità stessa.
Ricordiamo che i requisiti che si devono dimostrare per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali e’ richiesta l’iscrizione;
c) verifica d’idoneità.
In realtà, dei 3 requisiti sopra richiamati, la sola verifica è il titolo minimo necessario, e obbligatorio, per ogni categoria di attività e per ogni classe d’iscrizione all’Albo dell’impresa; infatti, i titoli di studio consentono esclusivamente l’abbattimento di parte degli anni di esperienza richiesti, mentre l’esperienza professionale nello specifico settore di attività si va ad aggiungere (non per le classi inferiori) alla verifica d’idoneità.
Non ci soffermeremo sulle modalità con cui è possibile dimostrare gli anni di esperienza professionale, o sui titoli di studio riconosciuti (torneremo sull’argomento in futuro), ma sulle verifiche d’idoneità, e cosa si devono aspettare i Responsabili Tecnici nei prossimi 12 mesi.
Attualmente ci sono due tipologie di Responsabili Tecnici: quelli che beneficiano del periodo transitorio (art. 3 comma 1 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), e quelli che hanno conseguito con esito positivo la verifica iniziale (art. 2 comma 2 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017).
La differenza principale tra le due posizioni consiste nella scadenza dell’idoneità, e nel periodo di tempo concesso entro cui deve essere rinnovata la “qualifica”. Infatti, tutti coloro che in questi due anni hanno superato le verifiche hanno garantita per 5 anni la validità della prova, che decorre a far data dal giorno di superamento della verifica (come minimo, prima scadenza prevista, 19 dicembre 2022); mentre coloro che erano già Responsabili Tecnici alla data del 16 ottobre 2017, hanno continuato a svolgere il proprio incarico senza dover sostenere la verifica iniziale, e dovranno cimentarsi direttamente con le prove di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021. Questi ultimi, quindi, avranno ben 22 mesi di tempo per superare la prova (contro i 12 mesi previsti a regime).
Giova ricordare che la validità dell’aggiornamento decorre dalla data di scadenza della verifica iniziale (art. 2 comma 4 Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), e pertanto solo per i responsabili Tecnici che usufruiscono del periodo transitorio, significherebbe a rinnovare la propria idoneità fino al 16 ottobre 2027 superando la prova di aggiornamento, per esempio, a gennaio 2021!
Teniamo presente una ulteriore agevolazione in caso di aggiornamento relativa al punteggio soglia previsto per la validità della verifica (30 punti per il modulo specialistico e 28 punto per il modulo obbligatorio), valori inferiori rispetto a quelli delle verifiche iniziali (34 punti per il modulo specialistico e 32 punto per il modulo obbligatorio).
L’Albo ha monitorato in questi 2 anni l’andamento delle prove, sia in merito allo svolgimento delle verifiche che ai quiz approvati oggetto della prova, esaminando i punti di forza e di debolezza del sistema predeterminato dal Comitato Nazionale, e con senso di responsabilità è intervenuto più volte per rivedere i requisiti richiesti e le procedure di esame.
Per quanto riguarda i requisiti del Responsabile Tecnico, il Comitato ha inizialmente ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti applicativi con la Circolare n. 59/2018 e, recentemente, ha modificato e integrato la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 con la Delibera n. 3 del 25 giugno 2019.
Invece, relativamente alle modalità di svolgimento delle verifiche, ha preferito di volta in volta abrogare le disposizioni precedenti e, attualmente, sono regolamentate con la Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019.
Anche i quiz oggetto di verifica sono stati periodicamente aggiornati, modificati, cancellati e integrati, intervenendo sulle domande poco chiare, contraddittorie, fuorvianti o contenenti errori e omissioni; per rendere più agevole le modifiche, è doveroso precisare che non solo il “set” di quiz pubblicati sul sito nazionale è relativo a quelli che oggi sono oggetto di esame, ma viene indicato ogni singolo intervento modificativo rispetto alle versioni precedenti.
Ritengo, personalmente, che il ruolo di Responsabile Tecnico si stia evolvendo diventando uno dei perni principali attorno al quale si svolge l’attività delle imprese che gestiscono rifiuti iscritte all’Albo Gestori; la stessa Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019 – Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico, contiene le indicazioni relative alle attività che gli competono, a alle funzioni che deve svolgere nell’esercizio del suo incarico.
Si tratta di compiti che, per il loro svolgimento, richiedono una formazione e una preparazione nello specifico settore di attività, e il primo requisito che viene richiesto e che deve essere dimostrato è l’idoneità di cui all’art. 13 del D.M. 120/2014.
I quiz oggetto della verifica rappresentano la trasposizione in quesiti delle materie che i Responsabili Tecnici sono tenuti a conoscere, e alle competenze che si ritiene siano alla base dello svolgimento dell’incarico.
In ogni caso, nel corso di quest’anno, i Responsabili Tecnici che beneficiano delle disposizioni transitorie, e che quindi potranno iniziare a sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021, avranno la possibilità di prepararsi alla prova tenendo presente che, in caso di esito negativo, potranno comunque continuare a svolgere il proprio incarico fino alla scadenza della validità quinquennale prevista per il 16 ottobre 2022.
Dovranno tener presente, però, che ottenuta l’idoneità, saranno in possesso del titolo minimo necessario che è alla base di tutte le classi di iscrizione delle specifiche categorie dell’Albo, e potranno, pertanto, procedere a eventuali variazioni di classi in aumento potendo dimostrare il possesso della verifica d’idoneità.
Piacenza, 23 dicembre 2019
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