Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
* Tratto dall’audizione del 20 maggio 2015 presso le commissioni VIII e X della Camera dei deputati, in quanto Presidente di AssIEA, nell’ambito dell’esame dello schema di DLvo recante attuazione della Dir. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Dal punto di vista prettamente tecnico-scientifico nulla segnaliamo di particolarmente rilevante, anche alla luce delle puntuali e condivisibili analisi espresse in questi ultimi mesi dalla stessa ISPRA. Anche il testo dello Schema di Decreto legislativo riproduce sostanzialmente e fedelmente, a parte qualche differenza di cui poi si dirà, quello della Dir. 18/2012/UE. Tutto ciò premesso, le nostre riflessioni sono giunte a queste sintetiche conclusioni, che si concentrano sostanzialmente su tre aspetti.
a) Coordinamento normativo/temporale Certamente la difficoltà maggiore è e sarà quella di conciliare sia temporalmente che contenutisticamente l’entrata in vigore di questo DLvo di recepimento della Dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 “sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, col Reg. CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze, appunto, e delle miscele (c.d. Reg. CLP) che sarà pienamente vigente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno prossimo, senza alcuna necessità di norme nazionali di recepimento, trattandosi appunto di un Regolamento UE. Non solo: da quel giorno entreranno contemporaneamente in vigore – proprio per la loro “interconnessione” col Reg. CLP – altri due importantissimi provvedimenti comunitari: la Dec. 955/14/UE (che sostanzialmente consiste nel nuovo CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti) ed il Reg. 1357/14/UE (recante il nuovo elenco delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti). A proposito di questi ultimi rammento che come ASSIEA sin dal febbraio scorso indirizzammo una lettera al Ministro dell’ambiente segnalando le criticità derivanti dall’entrata in vigore, dal 18 febbraio 2015 – e solo nel nostro Paese – di un sistema di individuazione dei rifiuti pericolosi introdotto dal DL n. 91/14 (come convertito nella L. 116/14) necessariamente provvisorio, dannoso e scientificamente improponibile, a tal punto che lo stesso Consiglio Nazionale dei Chimici ne ha sottolineato la sua inadeguatezza e sostanziale inapplicabilità. Segnaliamo pertanto l’opportunità di introdurre una qualche forma di “slittamento” del relativo sistema sanzionatorio per dare il tempo a centinaia di migliaia di aziende di mettersi ora in regola con le disposizioni europee in materia, visto che in tutto il resto della UE i produttori dei rifiuti hanno potuto prepararsi alla scadenza dell’1 giugno con tempistiche sconosciute ai medesimi produttori nel nostro Paese. Questo coordinamento tecnico-giuridico-temporale al primo giugno è estremamente rilevante e delicato. Una volta che il nuovo Regolamento CLP avrà abrogato – da quel giorno – il precedente riferimento tecnico-normativo alle sostanze pericolose, tutta la normativa nazionale dovrebbe essere allineata (punti 3, 9 e 11, dei Considerando). Sostanzialmente da quel momento, finché non sarà recepita anche la Dir. 2012/18/UE (cd. Seveso III) attraverso il DLvo in esame oggi, sarà per esempio assai arduo per un’azienda soggetta all’attuale DLvo 334/99 (come modificato) gestire le sostanze presenti nello stabilimento e contemporaneamente i rifiuti che derivano dalla sua attività in modo coerente. Rammento sul punto che una non corretta gestione dei rifiuti, derivante per esempio da una non corretta classificazione dei medesimi, è sostanzialmente punita con la sanzione prevista dall’art. 256, c. 1, del DLvo 152/06, che configura altresì uno dei reati presupposto per l’applicazione della “cd 231 ambiente” (ovvero del DLvo 231/01, come modificato dal DLvo n. 121/11)
b) Sistema sanzionatorio A proposito, ed entrando nel merito dello “Schema” n. 154 di cui si discute, il punto che “giuridicamente” pare più fragile è proprio quello relativo al sistema sanzionatorio di cui all’art. 28. Premesso che la Dir. 2012/18/UE all’art. 28 della medesima prevede esplicitamente la necessità che gli Stati membri adottino sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” (e gli Stati membri entro il 1° giugno dovrebbero modificare tali disposizioni alla Commissione UE), riprendendo quasi letteralmente – e non a caso – quanto prevede l’art. 5 della Dir. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (prevedendo non solo, al punto (5) dei considerando, sanzioni – penali – maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, ma all’art. 3 citando esplicitamente – lett. d) – proprio “l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni particolari” a tal punto da riportare nell’allegato proprio la Dir. 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), si ritengono quelle previste dall’art. 28 dello schema di DLvo in oggetto scarsamente effettive, efficaci, proporzionate e dissuasive. Innanzitutto di tratta sempre e solo di contravvenzioni, tranne addirittura la previsione di una sanzione amministrativa al c. 6 in caso di non effettuazione degli adempimenti previsti all’art. 19 (relativo all’importante “effetto domino”) e 20 (Piano di emergenza interna), con possibili ed evidenti rischi di coordinamento anche con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il comma 3 prevede poi che “il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza” … o “non adempie agli obblighi previsti all’art. 25, c. 1, per il caso di accadimentodi incidente rilevante, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da € 15.000 a € 120.000”. Significa che in caso si verifichi un incidente rilevante (quindi non in caso di pericolo ma di danno) il gestore che non facesse sostanzialmente nulla se la potrebbe cavare con una sanzione pecuniaria, mentre se un produttore di rifiuti con voce a specchio ne sbaglia la classificazione come non pericoloso senza produrre alcun danno a nessuno rischia non solo la sanzione dell’ammenda e dell’arresto, ma persino l’applicazione delle gravi sanzioni amministrative accessorie previste nel citato “231-ambiente” in quanto trattasi di reato presupposto. Oppure l’abbruciamento di rifiuti abbandonati di qualsiasi tipo – a prescindere dalla “terra dei fuochi” – farebbe scattare il delitto (reclusione fino a 5 anni) di cui all’art. 256 bis del DLvo n. 152/06 (cosiddetto Testo Unico ambientale). L’unico delitto previsto (ex art. 623 Cod. Pen., “Rivelazione di segreti scientifici e industriali”, punito con la reclusione fino a due anni) non riguarderebbe poi il gestore, ma chi – ex art. 28, c. 7 – riveli eventuali segreti scientifici e industriali in quanto “diffonde i dati” di cui all’art. 23, c. 5, divieto tra l’altro non previsto in alcun modo nella Dir. 18/2012/UE. Anche alla luce della imminente – pare – entrata in vigore della riforma dei “Delitti ambientali” che conterrebbe, a che risulti, anche alcune modifiche ai “reati presupposto” di cui al DLvo n. 231/01, invitiamo pertanto a rivedere le sanzioni di cui all’art. 28, ritenendole – a nostro avviso – non efficaci, non proporzionate e per nulla dissuasive, nonostante quanto sia espresso nella Relazione illustrativa. Tale ingiustificata attenuazione del quadro sanzionatorio rispetto al vigente è del resto sottolineata anche nella nota del relatore On. Cani. Sul punto, infine, si sottolinea l’inadeguatezza di tali sanzioni anche in riferimento alla recente entrata in vigore del DLvo n. 28/15, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
c) Informazione ambientale Come correttamente riportato nella relazione illustrativa, uno fra i principali obiettivi dalla Dir. 18/2012 è esplicitamente quello di “garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione”. Il punto 19 dei Considerando così recita: “oltre a forme di informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta…le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente ed essere aggiornate in via elettronica”. L’art. 14 della Direttiva, poi, declina tali principii, con particolare riferimento, ovviamente, agli stabilimenti di soglia superiore. L’art. 23 dello Schema in oggetto non risulta che si esprima esplicitamente in tal senso, non solo parlando sempre di informazioni a disposizione del pubblico “su richiesta” (commi 2 e 4), anche con riferimento agli stabilimenti di soglia superiore, ma esplicitamente vietando – al comma 5 – “la diffusione dei dati e delle informazioni riservate” (disposizione non presente nella Direttiva “madre”), ipotizzando altresì – al comma 3 – che la divulgazione delle informazioni possa “essere rifiutata o limitata dall’autorità competente”, con un’evidente inadempimento alla ratio della Direttiva n. 18/2012 che mira con assoluta decisione a rendere sempre più effettivi ed operativi i principii elaborati dalla Convenzione di Aarhus.
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Verso il recepimento della Seveso-ter
di Stefano Maglia
* Tratto dall’audizione del 20 maggio 2015 presso le commissioni VIII e X della Camera dei deputati, in quanto Presidente di AssIEA, nell’ambito dell’esame dello schema di DLvo recante attuazione della Dir. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Dal punto di vista prettamente tecnico-scientifico nulla segnaliamo di particolarmente rilevante, anche alla luce delle puntuali e condivisibili analisi espresse in questi ultimi mesi dalla stessa ISPRA. Anche il testo dello Schema di Decreto legislativo riproduce sostanzialmente e fedelmente, a parte qualche differenza di cui poi si dirà, quello della Dir. 18/2012/UE. Tutto ciò premesso, le nostre riflessioni sono giunte a queste sintetiche conclusioni, che si concentrano sostanzialmente su tre aspetti.
a) Coordinamento normativo/temporale
Certamente la difficoltà maggiore è e sarà quella di conciliare sia temporalmente che contenutisticamente l’entrata in vigore di questo DLvo di recepimento della Dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012 “sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, col Reg. CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze, appunto, e delle miscele (c.d. Reg. CLP) che sarà pienamente vigente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno prossimo, senza alcuna necessità di norme nazionali di recepimento, trattandosi appunto di un Regolamento UE. Non solo: da quel giorno entreranno contemporaneamente in vigore – proprio per la loro “interconnessione” col Reg. CLP – altri due importantissimi provvedimenti comunitari: la Dec. 955/14/UE (che sostanzialmente consiste nel nuovo CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti) ed il Reg. 1357/14/UE (recante il nuovo elenco delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti).
A proposito di questi ultimi rammento che come ASSIEA sin dal febbraio scorso indirizzammo una lettera al Ministro dell’ambiente segnalando le criticità derivanti dall’entrata in vigore, dal 18 febbraio 2015 – e solo nel nostro Paese – di un sistema di individuazione dei rifiuti pericolosi introdotto dal DL n. 91/14 (come convertito nella L. 116/14) necessariamente provvisorio, dannoso e scientificamente improponibile, a tal punto che lo stesso Consiglio Nazionale dei Chimici ne ha sottolineato la sua inadeguatezza e sostanziale inapplicabilità. Segnaliamo pertanto l’opportunità di introdurre una qualche forma di “slittamento” del relativo sistema sanzionatorio per dare il tempo a centinaia di migliaia di aziende di mettersi ora in regola con le disposizioni europee in materia, visto che in tutto il resto della UE i produttori dei rifiuti hanno potuto prepararsi alla scadenza dell’1 giugno con tempistiche sconosciute ai medesimi produttori nel nostro Paese.
Questo coordinamento tecnico-giuridico-temporale al primo giugno è estremamente rilevante e delicato. Una volta che il nuovo Regolamento CLP avrà abrogato – da quel giorno – il precedente riferimento tecnico-normativo alle sostanze pericolose, tutta la normativa nazionale dovrebbe essere allineata (punti 3, 9 e 11, dei Considerando). Sostanzialmente da quel momento, finché non sarà recepita anche la Dir. 2012/18/UE (cd. Seveso III) attraverso il DLvo in esame oggi, sarà per esempio assai arduo per un’azienda soggetta all’attuale DLvo 334/99 (come modificato) gestire le sostanze presenti nello stabilimento e contemporaneamente i rifiuti che derivano dalla sua attività in modo coerente. Rammento sul punto che una non corretta gestione dei rifiuti, derivante per esempio da una non corretta classificazione dei medesimi, è sostanzialmente punita con la sanzione prevista dall’art. 256, c. 1, del DLvo 152/06, che configura altresì uno dei reati presupposto per l’applicazione della “cd 231 ambiente” (ovvero del DLvo 231/01, come modificato dal DLvo n. 121/11)
b) Sistema sanzionatorio
A proposito, ed entrando nel merito dello “Schema” n. 154 di cui si discute, il punto che “giuridicamente” pare più fragile è proprio quello relativo al sistema sanzionatorio di cui all’art. 28. Premesso che la Dir. 2012/18/UE all’art. 28 della medesima prevede esplicitamente la necessità che gli Stati membri adottino sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” (e gli Stati membri entro il 1° giugno dovrebbero modificare tali disposizioni alla Commissione UE), riprendendo quasi letteralmente – e non a caso – quanto prevede l’art. 5 della Dir. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (prevedendo non solo, al punto (5) dei considerando, sanzioni – penali – maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, ma all’art. 3 citando esplicitamente – lett. d) – proprio “l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni particolari” a tal punto da riportare nell’allegato proprio la Dir. 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), si ritengono quelle previste dall’art. 28 dello schema di DLvo in oggetto scarsamente effettive, efficaci, proporzionate e dissuasive.
Innanzitutto di tratta sempre e solo di contravvenzioni, tranne addirittura la previsione di una sanzione amministrativa al c. 6 in caso di non effettuazione degli adempimenti previsti all’art. 19 (relativo all’importante “effetto domino”) e 20 (Piano di emergenza interna), con possibili ed evidenti rischi di coordinamento anche con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il comma 3 prevede poi che “il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza” … o “non adempie agli obblighi previsti all’art. 25, c. 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da € 15.000 a € 120.000”. Significa che in caso si verifichi un incidente rilevante (quindi non in caso di pericolo ma di danno) il gestore che non facesse sostanzialmente nulla se la potrebbe cavare con una sanzione pecuniaria, mentre se un produttore di rifiuti con voce a specchio ne sbaglia la classificazione come non pericoloso senza produrre alcun danno a nessuno rischia non solo la sanzione dell’ammenda e dell’arresto, ma persino l’applicazione delle gravi sanzioni amministrative accessorie previste nel citato “231-ambiente” in quanto trattasi di reato presupposto. Oppure l’abbruciamento di rifiuti abbandonati di qualsiasi tipo – a prescindere dalla “terra dei fuochi” – farebbe scattare il delitto (reclusione fino a 5 anni) di cui all’art. 256 bis del DLvo n. 152/06 (cosiddetto Testo Unico ambientale).
L’unico delitto previsto (ex art. 623 Cod. Pen., “Rivelazione di segreti scientifici e industriali”, punito con la reclusione fino a due anni) non riguarderebbe poi il gestore, ma chi – ex art. 28, c. 7 – riveli eventuali segreti scientifici e industriali in quanto “diffonde i dati” di cui all’art. 23, c. 5, divieto tra l’altro non previsto in alcun modo nella Dir. 18/2012/UE.
Anche alla luce della imminente – pare – entrata in vigore della riforma dei “Delitti ambientali” che conterrebbe, a che risulti, anche alcune modifiche ai “reati presupposto” di cui al DLvo n. 231/01, invitiamo pertanto a rivedere le sanzioni di cui all’art. 28, ritenendole – a nostro avviso – non efficaci, non proporzionate e per nulla dissuasive, nonostante quanto sia espresso nella Relazione illustrativa.
Tale ingiustificata attenuazione del quadro sanzionatorio rispetto al vigente è del resto sottolineata anche nella nota del relatore On. Cani.
Sul punto, infine, si sottolinea l’inadeguatezza di tali sanzioni anche in riferimento alla recente entrata in vigore del DLvo n. 28/15, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
c) Informazione ambientale
Come correttamente riportato nella relazione illustrativa, uno fra i principali obiettivi dalla Dir. 18/2012 è esplicitamente quello di “garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione”.
Il punto 19 dei Considerando così recita: “oltre a forme di informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta…le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente ed essere aggiornate in via elettronica”.
L’art. 14 della Direttiva, poi, declina tali principii, con particolare riferimento, ovviamente, agli stabilimenti di soglia superiore.
L’art. 23 dello Schema in oggetto non risulta che si esprima esplicitamente in tal senso, non solo parlando sempre di informazioni a disposizione del pubblico “su richiesta” (commi 2 e 4), anche con riferimento agli stabilimenti di soglia superiore, ma esplicitamente vietando – al comma 5 – “la diffusione dei dati e delle informazioni riservate” (disposizione non presente nella Direttiva “madre”), ipotizzando altresì – al comma 3 – che la divulgazione delle informazioni possa “essere rifiutata o limitata dall’autorità competente”, con un’evidente inadempimento alla ratio della Direttiva n. 18/2012 che mira con assoluta decisione a rendere sempre più effettivi ed operativi i principii elaborati dalla Convenzione di Aarhus.
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