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Verso l’A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: AUA

Il 13 dicembre 2012 la Camera dei Deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato l’Atto di Governo n. 526, ovvero lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) s’intende il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale (art. 2).
Lo schema di regolamento in questione si applica alle piccole e medie imprese come definite dall’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005[1] e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A. (art. 1).
I provvedimenti che vengono sostituiti dall’A.U.A. sono i seguenti:

  1. autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.);
  2. comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269);
  4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272)[2];
  5. il nulla osta di cui all’art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9);
  7. comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216).

Le Regioni e le Provincie Autonome possono individuare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ulteriormente compresi nell’A.U.A.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale è dettagliatamente descritta nell’art. 4, mentre il successivo art. 5 precisa le modalità per procedere al suo rinnovo.
In ordine alle disposizioni transitorie si segnala che lo schema di decreto prevede che i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore siano conclusi ai sensi delle norme allora vigenti, mentre l’A.U.A. potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo. Peraltro, è previsto che con un futuro D.M. sarà adottato un modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (art. 10).
Si segnala, inoltre, che quando lo schema di decreto sarà definitivamente approvato ed entrerà in vigore apporterà alcune modifiche al D.L.vo 152/06, ed in particolare alle seguenti disposizioni:

  1. art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti): soppressione del quarto periodo del c. 3;
  2. art. 272 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga): soppressione del quarto e sesto periodo del c. 2;
  3. art. 281 (disposizioni transitorie e finali): sostituzione dei cc. 1 e 3, nonché soppressione dei cc. 4 (secondo periodo), 8 e 11.

Infine, lo schema di regolamento termina con oltre trecento pagine di allegati tecnici.
Attendiamo, ora, il prosieguo dell’iter istituzionale dello schema di D.P.R.



[1] Art. 2, D.M. 18 aprile 2005: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.

[2] Si fa presente che su questo aspetto l’art. 7 detta disposizioni ad hoc.

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