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VI.VI FIR: quale rapporto tra produttore e trasportatore?

di Alessandra Corrù

Categoria: Rifiuti

Da oggi, lunedì 8 marzo 2021, sarà attivo VI.VI FIR, ovvero il nuovo sistema di vidimazione dei formulari , come previsto dal co. 5 dell’art. 193 del D.L.vo 52/2006, che così dispone: “…in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.”

 

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In sintesi, si propone un’alternativa alla tradizionale vidimazione fisica dei formulari presso le Camera di Commercio che – ricordiamo – deve essere effettuata dal produttore del rifiuto, ma che, per prassi, è sempre più di frequente demandata ai trasportatori.

A questo punto sorgono spontanei alcuni interrogativi: non arriva più la quarta copia? Il produttore come fa a verificare l’attendibilità di quanto riportato dal trasportatore in merito alla vidimazione del formulario e la corretta compilazione di cui – in qualità di produttore – è responsabile?

Al momento mancano ancora, a parere di chi scrive, alcune indicazioni operative, se non esclusivamente quelle previste dal comma 5 del succitato art. 193 che fanno riferimento solamente alle modalità alternative della vidimazione.

 

Posto ciò, si ritiene che le regole relative alla “gestione” del formulario non siano cambiate. Pertanto, il trasportatore dovrà trattenere esclusivamente una fotocopia, mentre due originali saranno trattenuti dal produttore e, il secondo destinato al destinatario del rifiuto, accompagnerà il rifiuto durante il trasporto (la differenza tra originale e fotocopia è che il primo è compilato in originale, il secondo appunto una fotocopia di questo).

I FIR del trasportatore e destinatario saranno completi di tutti i dati a conferma della conclusione del trasporto e sarà cura del trasportatore trasmettere – con le regole attuali, anche via PEC – al produttore una copia (a questo punto una fotocopia) del FIR in suo possesso con le informazioni attestanti la consegna del rifiuto.

È bene precisare che il portale delle Camere di commercio attesta esclusivamente la vidimazione (è possibile controllare la validità del FIR mediante scansione del qr-code), quindi la consueta trasmissione del fir secondo le vigenti disposizioni di legge si dovrà comunque fare.
 

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Quindi, a partire da oggi, qualora il trasportatore decida di recepire il nuovo metodo VI.VI FIR, dovrà consegnare l’originale del formulario che avrà precedentemente vidimato in modo virtuale attraverso il portale della Camera di Commercio.

Nei 90 giorni successivi il trasportare dovrà trasmettere la copia del formulario nella quale si attesta la consegna del rifiuto al destinatario.

Il trasportatore potrebbe anche non voler consegnare alcuna fotocopia del formulario, ma in questo caso sarà obbligo del produttore del rifiuto – che rimane il responsabile della corretta compilazione dei formulari – verificarne l’attendibilità tramite la scansione del qr-code stampato nel formulario (la scansione attesta, difatti, che il formulario è stato rilasciato dal sistema web VI.VI FIR delle Camere di Commercio).

È comunque opportuno richiedere sempre una fotocopia ai fini di esposizione di documenti in caso di controlli.

In ogni caso, prevedendo la disposizione di legge che il trasportatore debba detenere una fotocopia, parrebbe che gli sia precluso l’utilizzo dell’applicativo per emettere egli stesso il formulario, come avviene di frequente oggi, in alternativa al produttore. È dunque necessario attendere istruzioni più puntuali per chiarire questi passaggi.

 

 

Piacenza, 8 marzo 2021

 

 

 

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