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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore del DL 16.7.2020 n. 76: nel suo articolo 50 vi sono importanti innovazioni in tema di VIA, principalmente aventi lo scopo di snellire e semplificare le procedure a vantaggio dei soggetti proponenti.
Tra le novità più rilevanti se ne segnalano alcune che incideranno sulla qualità degli elaborati progettuali e sui tempi di risposta della PA.
Per il rilascio del provvedimento di VIA il livello di dettaglio degli elaborati progettuali può essere il progetto di fattibilità, il progetto definitivo (se disponibile) di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque deve essere tale da consentire una compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE. Per la redazione della documentazione da presentare sparisce dall’articolo 5 del D.Lgs. 152/06 il riferimento alla fase di “scoping” prevista dalla procedura di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 152/06 che, peraltro, era facoltativa. Con questa nuova modifica ci si attende che il procedimento diventi più snello, in quanto la documentazione dovrebbe essere ben sviluppata già fin dall’inizio. Chiaramente, pur non essendo esplicitato, è ovvio che, quale allegato IV della direttiva 2011/92/UE, debba intendersi la versione vigente del documento medesimo, ossia quella conseguente l’entrata in vigore della direttiva 2014/52/UE, tuttavia non si comprende perché il legislatore non abbia indicato nell’articolo 5 quale riferimento del contenuto del SIA l’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, introdotto con il D.Lgs. 104/17 proprio per dare attuazione all’ultima direttiva dell’Unione in tema di VIA.
A parere di chi scrive che le variazioni più importanti riguardino la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening). L’articolo 19 viene integralmente sostituito, imponendo tempi istruttori decisamente più brevi di quelli attuali che potevano andare da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 270 giorni per le situazioni più complesse. L’accelerazione dei tempi è evidente fin dal principio: entro soli 5 giorni dal ricevimento dello studio preliminare ambientale l’autorità competente deve verificare non solo la completezza della documentazione, ma anche la sua adeguatezza, provvedendo, solo in quella sede, a richiedere chiarimenti e integrazioni. Obiettivamente si ritene che siano pochi 5 giorni per svolgere di fatto una istruttoria che potrebbe presentare la necessità di effettuare approfondimenti anche a seguito del coinvolgimento di altri soggetti. L’articolo 19 previgente prevedeva, invece, la possibilità di chiedere integrazioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle osservazioni, quindi l’autorità competente poteva richiedere approfondimenti una volta in possesso di importanti contributi che deve necessariamente prendere in considerazione per la formulazione del proprio giudizio. Il DL 76/2020 riduce anche i tempi per la presentazione delle osservazioni che da 45 giorni scende a soli 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione su sito internet della documentazione prevista, unica forma di pubblicità rimasta. La pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente potrà avvenire anche su input del proponente in alternativa all’autorità competente qualora quest’ultima non provveda entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione. Complessivamente i tempi della verifica di assoggettabilità a VIA potranno variare da un minimo di 80 ad un massimo di 115 giorni.
Quali saranno le conseguenze della drastica riduzione dei tempi per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni? C’è da aspettarsi che studi preliminari non particolarmente esaustivi, se non addirittura incompleti, ed osservazioni ben motivate possano incidere sull’esito del provvedimento di screening.
Nel comma 11 del nuovo articolo 19 in caso di inerzia dell’autorità competente viene previsto anche il contributo tecnico della commissione VIA di cui all’art. 8 del D.Lgs. 152/06, ovvero di ISPRA, a supporto del titolare cui spetta l’esercizio del potere sostitutivo ex articolo 2 della L. 241/90. Per come risulta attualmente formulata la disposizione pare che il contributo di tali soggetti sia previsto in caso di progetti di competenza sia statale, sia regionale.
Il maggior peso dello Stato in tema di VIA emerge da due nuove disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 152/06. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 7-bis prevede che con specifici decreti saranno individuate le tipologie di progetti e le opere necessarie all’attuazione del Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC): per questi la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA medesima sarà effettuata in sede statale anche se i progetti ricadono negli allegati III o IV (si consideri in tal senso anche la modifica al comma 3 del medesimo articolo); per la VIA di tali interventi nell’articolo 25 del D.Lgs. 152/06 sono previsti tempi più brevi di quelli ordinari, peraltro diffusamente ridotti dal DL 76/2020. Il comma 8-bis dell’articolo 7-bis prevede un potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 41 della L. 234/2012 in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a screening o a VIA, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia.
Riduzioni delle varie tempistiche sono previste nell’articolo 21 inerente la definizione dei contenuti del SIA, negli articoli 23, 24 e 25 riguardanti il procedimento di VIA, nell’articolo 27 relativo al provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale e nell’articolo 27-bis che regolamenta il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Per quest’ultimo il legislatore non ha considerato la facoltà di procedere alla pubblicazione a cura del proponente prevista, invece, non solo per lo screening, ma anche per i procedimenti di VIA di competenza statale (vedasi le modifiche apportate agli articoli 23, 24 e 27).
Per conformare le disposizioni nazionali alle direttive comunitarie, è stato stabilito che nei provvedimenti di VIA tutte le integrazioni vadano pubblicate e non più solo quelle “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, con la possibilità, quindi, da parte di quest’ultimo di esprimere ulteriori osservazioni. Purtroppo tale previsione, al momento, non risulta estesa al PAUR di cui all’articolo 27-bis.
Sempre in tema di una maggiore trasparenza della PA è stato previsto che sia tempestivamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente l’esito del “prescreening” previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 per individuare l’eventuale procedura da avviare per “le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda” del D.Lgs. 152/06 “in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”.
Infine, si segnala che la categoria di progetti di cui al punto 8) dell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 subisce una variazione di soglia, passando da un quantitativo volumetrico ad uno di massa: il progetto riguardante lo “stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 40.000 m3” diventa “stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 200.000 tonnellate”; rimane espressa in m3 la categoria di cui alla lettera g) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 76/2020, pertanto il legislatore dispone del tempo necessario per perfezionare le proprie disposizioni, rendendo effettivamente applicabile il testo definitivo a seguito della conversione in legge.
Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.
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Novità in tema di VIA con il DL “semplificazioni”
di Leonardo Benedusi
Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore del DL 16.7.2020 n. 76: nel suo articolo 50 vi sono importanti innovazioni in tema di VIA, principalmente aventi lo scopo di snellire e semplificare le procedure a vantaggio dei soggetti proponenti.
Tra le novità più rilevanti se ne segnalano alcune che incideranno sulla qualità degli elaborati progettuali e sui tempi di risposta della PA.
Per il rilascio del provvedimento di VIA il livello di dettaglio degli elaborati progettuali può essere il progetto di fattibilità, il progetto definitivo (se disponibile) di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque deve essere tale da consentire una compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE. Per la redazione della documentazione da presentare sparisce dall’articolo 5 del D.Lgs. 152/06 il riferimento alla fase di “scoping” prevista dalla procedura di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 152/06 che, peraltro, era facoltativa. Con questa nuova modifica ci si attende che il procedimento diventi più snello, in quanto la documentazione dovrebbe essere ben sviluppata già fin dall’inizio. Chiaramente, pur non essendo esplicitato, è ovvio che, quale allegato IV della direttiva 2011/92/UE, debba intendersi la versione vigente del documento medesimo, ossia quella conseguente l’entrata in vigore della direttiva 2014/52/UE, tuttavia non si comprende perché il legislatore non abbia indicato nell’articolo 5 quale riferimento del contenuto del SIA l’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, introdotto con il D.Lgs. 104/17 proprio per dare attuazione all’ultima direttiva dell’Unione in tema di VIA.
A parere di chi scrive che le variazioni più importanti riguardino la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening). L’articolo 19 viene integralmente sostituito, imponendo tempi istruttori decisamente più brevi di quelli attuali che potevano andare da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 270 giorni per le situazioni più complesse. L’accelerazione dei tempi è evidente fin dal principio: entro soli 5 giorni dal ricevimento dello studio preliminare ambientale l’autorità competente deve verificare non solo la completezza della documentazione, ma anche la sua adeguatezza, provvedendo, solo in quella sede, a richiedere chiarimenti e integrazioni. Obiettivamente si ritene che siano pochi 5 giorni per svolgere di fatto una istruttoria che potrebbe presentare la necessità di effettuare approfondimenti anche a seguito del coinvolgimento di altri soggetti. L’articolo 19 previgente prevedeva, invece, la possibilità di chiedere integrazioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle osservazioni, quindi l’autorità competente poteva richiedere approfondimenti una volta in possesso di importanti contributi che deve necessariamente prendere in considerazione per la formulazione del proprio giudizio. Il DL 76/2020 riduce anche i tempi per la presentazione delle osservazioni che da 45 giorni scende a soli 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione su sito internet della documentazione prevista, unica forma di pubblicità rimasta. La pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente potrà avvenire anche su input del proponente in alternativa all’autorità competente qualora quest’ultima non provveda entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione. Complessivamente i tempi della verifica di assoggettabilità a VIA potranno variare da un minimo di 80 ad un massimo di 115 giorni.
Quali saranno le conseguenze della drastica riduzione dei tempi per la richiesta di chiarimenti ed integrazioni? C’è da aspettarsi che studi preliminari non particolarmente esaustivi, se non addirittura incompleti, ed osservazioni ben motivate possano incidere sull’esito del provvedimento di screening.
Nel comma 11 del nuovo articolo 19 in caso di inerzia dell’autorità competente viene previsto anche il contributo tecnico della commissione VIA di cui all’art. 8 del D.Lgs. 152/06, ovvero di ISPRA, a supporto del titolare cui spetta l’esercizio del potere sostitutivo ex articolo 2 della L. 241/90. Per come risulta attualmente formulata la disposizione pare che il contributo di tali soggetti sia previsto in caso di progetti di competenza sia statale, sia regionale.
Il maggior peso dello Stato in tema di VIA emerge da due nuove disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 152/06. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 7-bis prevede che con specifici decreti saranno individuate le tipologie di progetti e le opere necessarie all’attuazione del Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC): per questi la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA medesima sarà effettuata in sede statale anche se i progetti ricadono negli allegati III o IV (si consideri in tal senso anche la modifica al comma 3 del medesimo articolo); per la VIA di tali interventi nell’articolo 25 del D.Lgs. 152/06 sono previsti tempi più brevi di quelli ordinari, peraltro diffusamente ridotti dal DL 76/2020. Il comma 8-bis dell’articolo 7-bis prevede un potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 41 della L. 234/2012 in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a screening o a VIA, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia.
Riduzioni delle varie tempistiche sono previste nell’articolo 21 inerente la definizione dei contenuti del SIA, negli articoli 23, 24 e 25 riguardanti il procedimento di VIA, nell’articolo 27 relativo al provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale e nell’articolo 27-bis che regolamenta il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Per quest’ultimo il legislatore non ha considerato la facoltà di procedere alla pubblicazione a cura del proponente prevista, invece, non solo per lo screening, ma anche per i procedimenti di VIA di competenza statale (vedasi le modifiche apportate agli articoli 23, 24 e 27).
Per conformare le disposizioni nazionali alle direttive comunitarie, è stato stabilito che nei provvedimenti di VIA tutte le integrazioni vadano pubblicate e non più solo quelle “sostanziali e rilevanti per il pubblico”, con la possibilità, quindi, da parte di quest’ultimo di esprimere ulteriori osservazioni. Purtroppo tale previsione, al momento, non risulta estesa al PAUR di cui all’articolo 27-bis.
Sempre in tema di una maggiore trasparenza della PA è stato previsto che sia tempestivamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente l’esito del “prescreening” previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 per individuare l’eventuale procedura da avviare per “le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda” del D.Lgs. 152/06 “in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi”.
Infine, si segnala che la categoria di progetti di cui al punto 8) dell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 subisce una variazione di soglia, passando da un quantitativo volumetrico ad uno di massa: il progetto riguardante lo “stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 40.000 m3” diventa “stoccaggio di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 200.000 tonnellate”; rimane espressa in m3 la categoria di cui alla lettera g) del punto 8 dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 76/2020, pertanto il legislatore dispone del tempo necessario per perfezionare le proprie disposizioni, rendendo effettivamente applicabile il testo definitivo a seguito della conversione in legge.
Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.
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