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VIA: il decreto competitività integra la disciplina del TUA

di Monica Taina

Categoria: Vas e Via

Tra le tematiche ambientali affrontate dal D. L. 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, in vigore dal 21 agosto ultimo scorso, troviamo anche significative modifiche e integrazioni alla procedura di VIA così come disciplinata dalla Parte II del TUA.
Per effetto di quanto previsto dell’art. 15 del D. L. possiamo riassumere – per comodità di esposizione – quattro novità di rilevo (oltre alle modifiche degli allegati di cui alla Tabella sotto proposta):

  • L’introduzione della nuova nozione di “progetto” ripresa dalla disciplina sugli appalti pubblici.

Da ora in poi, i progetti da sottoporre a VIA saranno quelli relativi alla: “realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”, con un dettaglio di informazioni che trova specificazione per gli operatori in quanto previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il codice degli appalti pubblici appunto).

  • La modifica delle norme in materia di verifica di assoggettabilità

In tale ambito, invero, la modifica è solamente annunciata, la stessa interverrà, infatti, solo per effetto di un successivo decreto ministeriale (che dovrebbe arrivare entro il 21 novembre prossimo) che ridefinirà i criteri e le soglie sulla base dei quali – ai sensi dell’art. 20 del TUA – si procederà o meno alla verifica di assoggettabilità. Ciò peraltro in risposta ad una procedura di infrazione cui doveva far fronte il nostro Paese proprio in tema di verifica di assoggettabilità per gli impianti a biogas e a biomassa, nonché per le attività di escavazioni nei fiumi con riferimento specifico alla disciplina regionale Veneto. L’art. 15 del D. L. come convertito precisa comunque che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto…” la procedura di screening ambientale è fatta caso per caso, sulla base dei criteri dell’allegato V al TUA.

  • Restrizione dell’autonomia regionale in materia di verifica di assoggettabilità

Mentre fino ad oggi, per effetto, di quanto previsto dall’art. 6 comma 9, le regioni (e le province autonome) potevano modificare le soglie per la verifica di assoggettabilità dettate dall’Allegato IV, da 21 agosto in poi così non potrà più essere, poiché il comma è stato abrogato, quindi le Regioni dovranno adeguare i propri provvedimenti, sulla base delle disposizioni del nuovo decreto ministeriale.

  • Nuove norme in materia di pubblicità degli atti inerenti la procedure di VIA e screening

La modifica di una serie di commi degli articoli da 12 a 20 della Parte II del TUA ha comportato la revisione della disciplina della pubblicità per i terzi interessati di molti degli atti di procedura: il risultato integrale della verifica di assoggettabilità, la decisione finale di compatibilità della P.A. competente nonché il progetto presentato in prima istanza dal proponente. Naturalmente tutto on-line.
Le altre modifiche di rilievo, come anticipato, riguardano gli allegati II e IV alla Parte II del TUA.
Di seguito uno schema riepilogativo:

 

Nuovi progetti sottoposti a VIA di competenza statale (modifiche all’Allegato II)Nuovi progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (modifiche all’Allegato IV)
Impianti destinati al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu’ corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri
Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonioOpere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua
Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonioDepositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi

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