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VIA: nuove regole per i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni
di Linda Maestri
Categoria: Vas e Via
Con il Decreto n. 94 del 28 marzo 2018, in vigore dal 24 agosto 2018, il Ministero dell’Ambiente ha emanato il regolamento per la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’art. 29 del D.L.vo 152/2006, nell’ambito, cioè, del sistema sanzionatorio previsto in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).
Precisamente, il citato art. 29 è stato così sostituito dall’art. 18 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104(in vigore dal 21 luglio 2017), attuativo della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (per un approfondimento: “Valutazione dell’impatto ambientale (VIA): la riforma ed il D.L.vo n. 104/2017”). Il decreto 104/2017 ha, infatti, introdotto nella parte seconda del D.L.vo 152/2006 un sistema sanzionatorio più incisivo di quello previgente, sia per effetto di specifici poteri affidati all’Autorità competente, sia grazie a rilevanti sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione della disciplina della VIA. In sostanza, a decorrere dal 21 luglio 2017 il sistema sanzionatorio in materia di VIA, applicabile ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, prevede che:
“1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2.Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
3.Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5.Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali […]”.
Con riferimento ai verbali di accertamento, contestazione e notifica dei procedimenti per le violazioni di cui sopra, il Decreto 94/2018 si compone di due allegati complementari: l’allegato 1 riguarda i contenuti minimi del verbale (v. sotto), mentre l’allegato 2 fornisce uno schema di verbale di accertamento e contestazione.
Gli allegati hanno l’effetto di schematizzare le informazioninecessarie all’applicazione, da parte dell’Autorità competente, delle sanzioni previste dal citato art. 29, a partire dall’individuazione dei responsabili e delle violazioni di legge fino alla possibilità, concessa agli interessati, di contestare i contenuti ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, ovvero di far pervenire scritti difensivi e documenti all’Autorità competente e di chiedere di essere da questa sentiti.
Gli accertatori dovranno prestare una particolare attenzione alla descrizione del processo di accertamento, alla sua tipologia (visita in loco, successivo alla visita medesima o conseguente una verifica documentale in ufficio), ricordando agli interessati le modalità di contestazione ed accertamento, i quali potranno, comunque, proporre opposizione dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Una così dettagliata e circostanziata redazione dei verbali di accertamento dovrebbe consentire di ridurre i contenziosi, non tanto sul merito, quanto sulla forma.
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VIA: nuove regole per i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni
di Linda Maestri
Con il Decreto n. 94 del 28 marzo 2018, in vigore dal 24 agosto 2018, il Ministero dell’Ambiente ha emanato il regolamento per la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’art. 29 del D.L.vo 152/2006, nell’ambito, cioè, del sistema sanzionatorio previsto in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).
Precisamente, il citato art. 29 è stato così sostituito dall’art. 18 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in vigore dal 21 luglio 2017), attuativo della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (per un approfondimento: “Valutazione dell’impatto ambientale (VIA): la riforma ed il D.L.vo n. 104/2017”). Il decreto 104/2017 ha, infatti, introdotto nella parte seconda del D.L.vo 152/2006 un sistema sanzionatorio più incisivo di quello previgente, sia per effetto di specifici poteri affidati all’Autorità competente, sia grazie a rilevanti sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione della disciplina della VIA. In sostanza, a decorrere dal 21 luglio 2017 il sistema sanzionatorio in materia di VIA, applicabile ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, prevede che:
“1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2.Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
3.Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5.Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali […]”.
Con riferimento ai verbali di accertamento, contestazione e notifica dei procedimenti per le violazioni di cui sopra, il Decreto 94/2018 si compone di due allegati complementari: l’allegato 1 riguarda i contenuti minimi del verbale (v. sotto), mentre l’allegato 2 fornisce uno schema di verbale di accertamento e contestazione.
Gli allegati hanno l’effetto di schematizzare le informazioni necessarie all’applicazione, da parte dell’Autorità competente, delle sanzioni previste dal citato art. 29, a partire dall’individuazione dei responsabili e delle violazioni di legge fino alla possibilità, concessa agli interessati, di contestare i contenuti ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, ovvero di far pervenire scritti difensivi e documenti all’Autorità competente e di chiedere di essere da questa sentiti.
Gli accertatori dovranno prestare una particolare attenzione alla descrizione del processo di accertamento, alla sua tipologia (visita in loco, successivo alla visita medesima o conseguente una verifica documentale in ufficio), ricordando agli interessati le modalità di contestazione ed accertamento, i quali potranno, comunque, proporre opposizione dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Una così dettagliata e circostanziata redazione dei verbali di accertamento dovrebbe consentire di ridurre i contenziosi, non tanto sul merito, quanto sulla forma.
Piacenza, 27.08.2018
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