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Valutazione dell'impatto ambientale (VIA): la riforma ed il D.L.vo n. 104/2017
di Giannicola Galotto
Categoria: Vas e Via
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è cambiata: quali sono le novità previste per il 2017? Cosa comportano per chi opera nel settore dell’ambiente in termini di criticità applicative? Quali potrebbero essere le principali ricadute del provvedimento sulla disciplina normativa e sugli allegati tecnici del TUA?
Andiamo con ordine…
Dal 21 luglio 2017 entrerà in vigore l’attesissimo Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 104 (in Gazzetta Ufficiale numro 156 del 6 luglio scorso), recante l’attuazione della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: tale direttiva, com’è noto, andava recepita nell’ordinamento giuridico nazionale entro il 16 maggio 2017.
In forza dell’articolo 14 della legge di delegazione europea numero 114/2015 il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Ministro dell’Ambiente Galletti hanno, dopo diversi tentativi e non poche polemiche delle Associazioni Ambientaliste, approvato un corposo provvedimento che apporta significative modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, istituti giuridici contenuti nella Parte Seconda (Vas, Via e Ippc) del D. Lgs. n. 152/06.
La novella incide in maniera chirurgica anche sul D. Lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) nonché sulla L. n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo).
V.I.A: il percorso della riforma
L’iter di approvazione della riforma è stato lungo e articolato: dopo una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10/03/2017, sono stati acquisiti in data 4/05/2017 il parere della Conferenza permanete Stato – Regioni e il successivo 10/05/2017 il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, entrambe favorevoli ma con osservazioni e richieste di modifica dello schema di decreto approntato dal Governo.
Il riordino legislativo de quo si è reso altresì necessario al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e imprese.
In effetti da un’indagine ministeriale resa nota dal Ministro dell’Ambiente Galletti è emerso che la durata media di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale è di circa 3 anni mentre per l’espletamento della Verifica di Assoggettabilità a VIA occorrono circa 11,4 mesi, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da 150 giorni ad un massimo di 390 giorni).
Il rallentamento dell’iter valutativo dei progetti sembra essere dovuto al mancato rispetto dei termini istruttori da parte degli enti preposti alla emissione dei pareri di competenza nonché la frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.
V.I.A: le novità del 2017
Passando in rassegna gli elementi maggiormente significativi della riforma si segnalano i seguenti profili di novità:
1– si rinvengono diverse rettifiche alle definizioni contenute nella Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, tra cui spicca quella di “impatti ambientali”, la quale chiarisce che in sede di valutazione occorre verificare gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima nonché su patrimonio culturale e paesaggio;
2– viene introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” utile per la realizzazione del progetto;
3– si registra l’eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale;
4– si riscontra la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
5– viene aggiunta la facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
6– si rileva l’introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “pre-screening”);
7– il decreto legislativo va ad abrogare il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), il quale viene sostituito dal nuovo Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
8– è prevista la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le prestazioni e la funzionalità effettiva di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti nonché la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione, che contribuirà in modo decisivo all’accelerazione e all’efficientamento delle istruttorie;
9– v’è una rivisitazione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla puntuale scansione di tutte le fasi procedimentali e alla qualificazione di tutti i termini in questione quali “perentori”, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti nonché la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
10– il provvedimento di VIA assume una efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a cinque anni. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
11– l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative;
12– la previsione di una speciale norma transitoria che consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti amministrativi già pendenti;
13– in aggiunta ad alcune significative modifiche apportate agli Allegati tecnici già recati dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, spicca l’inserimento ex novo dell’Allegato II-bis che snocciola i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale e dell’Allegato IV-bis che delinea i contenuti dello studio di impatto ambientale. Avv. Giannicola Galotto 30/06/2017
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Valutazione dell'impatto ambientale (VIA): la riforma ed il D.L.vo n. 104/2017
di Giannicola Galotto
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è cambiata: quali sono le novità previste per il 2017? Cosa comportano per chi opera nel settore dell’ambiente in termini di criticità applicative? Quali potrebbero essere le principali ricadute del provvedimento sulla disciplina normativa e sugli allegati tecnici del TUA?
Andiamo con ordine…
Dal 21 luglio 2017 entrerà in vigore l’attesissimo Decreto Legislativo 16 giugno 2017 numero 104 (in Gazzetta Ufficiale numro 156 del 6 luglio scorso), recante l’attuazione della Direttiva 2014/52/UE, che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: tale direttiva, com’è noto, andava recepita nell’ordinamento giuridico nazionale entro il 16 maggio 2017.
In forza dell’articolo 14 della legge di delegazione europea numero 114/2015 il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Ministro dell’Ambiente Galletti hanno, dopo diversi tentativi e non poche polemiche delle Associazioni Ambientaliste, approvato un corposo provvedimento che apporta significative modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, istituti giuridici contenuti nella Parte Seconda (Vas, Via e Ippc) del D. Lgs. n. 152/06.
La novella incide in maniera chirurgica anche sul D. Lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) nonché sulla L. n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo).
V.I.A: il percorso della riforma
L’iter di approvazione della riforma è stato lungo e articolato: dopo una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10/03/2017, sono stati acquisiti in data 4/05/2017 il parere della Conferenza permanete Stato – Regioni e il successivo 10/05/2017 il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, entrambe favorevoli ma con osservazioni e richieste di modifica dello schema di decreto approntato dal Governo.
Il riordino legislativo de quo si è reso altresì necessario al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e imprese.
In effetti da un’indagine ministeriale resa nota dal Ministro dell’Ambiente Galletti è emerso che la durata media di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale è di circa 3 anni mentre per l’espletamento della Verifica di Assoggettabilità a VIA occorrono circa 11,4 mesi, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da 150 giorni ad un massimo di 390 giorni).
Il rallentamento dell’iter valutativo dei progetti sembra essere dovuto al mancato rispetto dei termini istruttori da parte degli enti preposti alla emissione dei pareri di competenza nonché la frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.
V.I.A: le novità del 2017
Passando in rassegna gli elementi maggiormente significativi della riforma si segnalano i seguenti profili di novità:
1– si rinvengono diverse rettifiche alle definizioni contenute nella Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, tra cui spicca quella di “impatti ambientali”, la quale chiarisce che in sede di valutazione occorre verificare gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima nonché su patrimonio culturale e paesaggio;
2– viene introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” utile per la realizzazione del progetto;
3– si registra l’eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale;
4– si riscontra la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
5– viene aggiunta la facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
6– si rileva l’introduzione di una facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “pre-screening”);
7– il decreto legislativo va ad abrogare il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), il quale viene sostituito dal nuovo Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
8– è prevista la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le prestazioni e la funzionalità effettiva di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti nonché la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione, che contribuirà in modo decisivo all’accelerazione e all’efficientamento delle istruttorie;
9– v’è una rivisitazione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla puntuale scansione di tutte le fasi procedimentali e alla qualificazione di tutti i termini in questione quali “perentori”, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti nonché la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
10– il provvedimento di VIA assume una efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a cinque anni. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
11– l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative;
12– la previsione di una speciale norma transitoria che consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti amministrativi già pendenti;
13– in aggiunta ad alcune significative modifiche apportate agli Allegati tecnici già recati dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, spicca l’inserimento ex novo dell’Allegato II-bis che snocciola i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale e dell’Allegato IV-bis che delinea i contenuti dello studio di impatto ambientale.
Avv. Giannicola Galotto
30/06/2017
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