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Vigente il Tributo per il conferimento dei rifiuti speciali in discarica (L. 549/95) ?
di Monica Taina
Categoria: Rifiuti
Per effetto della Legge n. 549/95 (Finanziaria per l’anno 1996), art. 3, commi da 24 a 41, è stato istituito il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti speciali in discarica. La legge – oggi ancora vigente riferimento normativo nazionale – è stata oggetto di recepimento in pressoché tutte le regioni, con provvedimenti di L.R. Il tributo è stato istituito al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, ed è operativo dal 1° gennaio 1996. Esso è espressamente riferito al: “… deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall’articolo 2 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915”. Ne discende che presupposto dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili (comma 25 della L. 549/95) mentre soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo (discarica) con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Gli introiti sono dovuti alle casse regionali tranne una quota del 10 per cento che spetta alle Province. L’impiego del tributo è disposto dalla Regione, nell’ambito delle destinazioni indicate dal comma 27 della Legge 549/95, con propria deliberazione, ad eccezione degli introiti derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinati ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. La Legge nazionale ha disposto anche sanzioni amministrative specifiche in ordine al tributo. Il comma 31 dispone infatti che, in seguito ad omessa ed infedele registrazione delle operazioni in discarica – ferme le sanzioni stabilite dalla disciplina nazionale (ovvero sostanzialmente quelle indicate dall’art. 256 del TUA) – si applica in aggiunta la sanzione amministrativa pecuniaria dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione. Le sanzioni sono diminuite se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente al pagamento del tributo. Dello stesso tenore il successivo comma 32 dell’art. 3 della L. 549/95, in base al quale – ferma restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti nonché quella che concerne l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area – “chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo”. Ne discende che l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della Legge, 549/95 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Ai sensi del comma 35 dell’art. 3 della Legge 549/95: “Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”. Ne consegue che – a tutt’oggi – i provvedimenti regionali in materia sono dovuti – quali norme attuative della Legge nazionale – e senz’altro vigenti ed operativi.
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Vigente il Tributo per il conferimento dei rifiuti speciali in discarica (L. 549/95) ?
di Monica Taina
Per effetto della Legge n. 549/95 (Finanziaria per l’anno 1996), art. 3, commi da 24 a 41, è stato istituito il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti speciali in discarica.
La legge – oggi ancora vigente riferimento normativo nazionale – è stata oggetto di recepimento in pressoché tutte le regioni, con provvedimenti di L.R.
Il tributo è stato istituito al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, ed è operativo dal 1° gennaio 1996. Esso è espressamente riferito al: “… deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall’articolo 2 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915”.
Ne discende che presupposto dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili (comma 25 della L. 549/95) mentre soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo (discarica) con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.
Gli introiti sono dovuti alle casse regionali tranne una quota del 10 per cento che spetta alle Province.
L’impiego del tributo è disposto dalla Regione, nell’ambito delle destinazioni indicate dal comma 27 della Legge 549/95, con propria deliberazione, ad eccezione degli introiti derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinati ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.
La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
La Legge nazionale ha disposto anche sanzioni amministrative specifiche in ordine al tributo.
Il comma 31 dispone infatti che, in seguito ad omessa ed infedele registrazione delle operazioni in discarica – ferme le sanzioni stabilite dalla disciplina nazionale (ovvero sostanzialmente quelle indicate dall’art. 256 del TUA) – si applica in aggiunta la sanzione amministrativa pecuniaria dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione.
Le sanzioni sono diminuite se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente al pagamento del tributo.
Dello stesso tenore il successivo comma 32 dell’art. 3 della L. 549/95, in base al quale – ferma restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti nonché quella che concerne l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area – “chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo”.
Ne discende che l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della Legge, 549/95 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione, prima della costatazione delle violazioni di legge.
Ai sensi del comma 35 dell’art. 3 della Legge 549/95: “Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”.
Ne consegue che – a tutt’oggi – i provvedimenti regionali in materia sono dovuti – quali norme attuative della Legge nazionale – e senz’altro vigenti ed operativi.
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