Il biogas rientra tra i combustibili ammessi dal D.L.vo 152/2006?
L’art. 293, così come modificato dal D.Lgs. 128/10, prevede che negli impianti disciplinati dal titolo I possono essere usati esclusivamente i combustibili previsti dall’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, si tratta dei combustibili riportati nella sezione 1 della parte I. I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del titolo III se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto. Ciò non significa che non possono essere utilizzati in alcun caso, bensì che sono soggetti alla disciplina dei rifiuti, così come è assoggettabile alla parte quarta la combustione di materiali e sostanze non conformi all’allegato X …