Affidati ai veri Esperti del settore! TuttoAmbiente affianca le imprese nella verifica della corretta applicazione della TARI
La riformulazione dei criteri di classificazione dei rifiuti, introdotta con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha comportato pesanti incrementi della tassa rifiuti per molte aziende.
La norma dispone, infatti, che debbano essere considerati urbani: «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [quindi da imprese, enti e liberi professionisti] che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies».
L’allegato L-quinquies individua ogni attività economica, con l’eccezione delle attività agricole, edili e delle aree di lavorazione e di magazzino di quelle industriali, come suscettibile di produrre rifiuti urbani.
Deve essere ricordato che le aree dell’azienda che oggi possono produrre rifiuti urbani sono le superfici per le quali si è tenuti a pagare la tassa rifiuti. Perciò, è indispensabile individuare correttamente e comunicare formalmente al Comune le aree non imponibili.
Le norme vigenti non prevedono limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta; perciò, non si può più beneficiare dell’esclusione dalla superficie imponibili dei magazzini delle imprese commerciali, di logistica o di servizio che in precedenza era prevista in relazione alla quantità di rifiuti speciali assimilabili (ma non assimilati) prodotti.
Deve essere, inoltre, considerato che il nuovo comma 10 dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 dispone che: «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti [componente variabile della tassa]».
TuttoAmbiente affianca le imprese nella valutazione della scelta della modalità di gestione più conveniente per la singola unità locale: affidare tutti i rifiuti urbani a operatori privati, affidarli al gestore del servizio pubblico o adottare una soluzione mista, per esempio rifiuti organici al gestore del servizio pubblico e rifiuti di imballaggio ad operatori privati.
Grazie alla profonda conoscenza delle norme e della giurisprudenza di riferimento, Tuttoambiente supporta le imprese nella corretta individuazione delle aree imponibili e di quelle escluse e nella comunicazione delle stesse al Comune.
Predisposizione della comunicazione relativa alla scelta della modalità di gestione.
Predisposizione, secondo le modalità previste da ogni regolamento comunale, delle istanze di esenzione o riduzione della componente variabile della tassa e della documentazione da allegare. Verifica dell’effettivo corretto accoglimento delle istanze.
I servizi di base in precedenza elencati possono essere integrati sulla base delle esigenze aziendali. Nel caso in cui, per esempio, il regolamento preveda il conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani al centro di raccolta, Tuttoambiente può supportare l’impresa nell’iscrizione dei veicoli aziendali all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Per maggiori info: commerciale@tuttoambiente.it; 0523.315305