Inizialmente, il D.L.vo n. 231/2001 era applicabile solo alle fattispecie relative alla sicurezza sul lavoro. Negli anni, il legislatore ha ampliato la lista dei “reati presupposto”, inserendovi reati societari e finanziari, delitti contro la personalità individuale, violazioni in materia di diritto d’autore e poi (di nuovo) violazioni di alcune delle più gravi disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e, infine (per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121, sono state previste) numerose fattispecie di illeciti ambientali.
Il 16 agosto 2011, infatti, è entrato in vigore il D.L.vo n. 121/2011, la cui novità più rilevante è stata sicuramente quella di inserire i seguenti reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.L.vo n. 231/2001:
Art. 137: Scarichi;
Art. 256: Attività di gestione non autorizzata;
Art. 257: Bonifica dei siti;
Art. 258: Violazione obblighi MUD, registri e formulari;
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti;
Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Art. 260 bis: Sistri;
Art. 297: Emissioni.