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“Bellezze naturali”: reato anacronistico?

Nel 1930, venne inserito nel Codice penale (art. 734) il reato di “Deturpamento o distruzione di bellezze naturali”, chiaramente figlio di quella visione estetico-antropocentrica tipica dell’epoca. Ci rendiamo conto? Bellezze! Quindi per essere puniti con la sanzione dell’ammenda da 1.032 a 6.197€ non basta strappare o distruggere fiori, piante, o comunque qualsiasi cosa che ricada nel concetto di natura, ma è necessario che qualcuno (chi? Sgarbi?) stabilisca che sia anche “bello”.

Ci sono voluti tanti anni per passare da questa balorda visione dell’ambiente e della natura come importanti solo se utili e belle a quella che considera l’ambienta come bene giuridico autonomo!

Solo con la legge Galasso a metà degli anni 80 e poi con la legge 349 del 1986 avviene questo riconoscimento, seppur tra mille difficoltà.

Si pensi, del resto, che non solo la disciplina vincolistica ha praticamente sempre trattato del paesaggio anziché dell’ambiente, ma anche che solo dal 2022 è stato mutato l’art. 9 della Costituzione inserendo finalmente la tutela dell’ambiente come uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Eppure è giusto sapere che non solo l’attuale testo unico 42 del 2014 tratta ancora di “beni culturali e del paesaggio” (e il vincolo ambientale dov è?), ma che, anche dopo la L. 68 degli ecoreati, l’art. 734 cod pen è ancora anacronisticamente ancora vigente.

Master Esperto Ambientale novembre 2024

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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