Cari web-lettori,

proviamo a fare il punto sulle varie riforme sui reati ambientali?
A fronte di una direttiva europea chiara, precisa e puntuale (la n. 99 del 2008, ed ora in arrivo c’è pure la 2014/41), a distanza di quasi sei anni siamo ancora alle prese: con una “231 ambiente” (DLvo 121/11) colabrodo e sostanzialmente inapplicata, un articolo (256 bis) sulla terra dei fuochi che punisce letteralmente chi appicca il fuoco ai rifiuti abbandonati ma non a quelli delle discariche abusive (!), un decreto semplificazioni (Atto n. 958) che tra l’altro vuole depenalizzare gran parte delle attuali contravvenzioni ambientali (!), ed ora – come se non bastasse – con la bellezza di due ulteriori provvedimenti “paralleli”, entrambi in cammino al Senato, l’uno (Atto n. 1345), è l’ennesimo tentativo (è almeno dal 1999 che ci si prova!) di inserimento nel Codice penale di un titolo dedicato ai delitti ambientali, l’altro (Atto n. 1306), riguarda il “controllo ambientale” con modifiche alle sanzioni del TUA e – tanto per cambiare – l’inserimento di un nuovo titolo nel codice penale.
Tutto buono, per carità, ma tutto, come sempre, inesorabilmente incompiuto. Virtuale.
Basta chiacchiere ed annunci! Cosa vuole l’Europa? Sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive. Se lo ricordino i nostri legislatori.

Alla prossima settimana

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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