Cari web lettori,

dal 22 giugno è in vigore il famoso “decreto Fare”, ovvero il DL 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) che, per fortuna, dovrà essere convertito in legge più o meno entro Ferragosto. Scorro il testo e all’art. 41, comma 2-bis (il “bis” fa intendere che si tratta di un inserimento last minute) leggo sbigottito che il DM 161/2012 sui materiali da scavo, ormai vigente dall’ottobre scorso, “si applica SOLO alle terre e rocce da scavo che provengono da attività soggette a VIA o ad AIA” (!!!).
Ribadisco SOLO qualche premessa fondamentale ed incontrovertibile ignota (il participio presente, se volete, lo aggiungete voi) all’incosciente (questo participio ce lo metto io) estensore/proponente di questa norma:
1. Le terre e rocce da scavo, per espressa riserva di legge (TUA), possono essere gestite come sottoprodotti SOLO alla luce del DM 161/12;
2. L’art. 186 TUA (di valenza “temporanea”) è abrogato;
3. Il DM sui piccoli cantieri – ex art. 266, c. 7, TUA – non è mai stato emanato, con buona pace di un inesauribile pasticcio normativo regionale in materia;
4. La possibilità di gestirle come escluse dalla disciplina rifiuti – ex art. 185, c. 1, lett. B e C, di letterale emanazione europea – sono estremamente limitate ed ora ancor più ridotte da quanto dispone lo stesso art. 41, c. 3, del DL in questione (prosegue la fiction dal titolo “materiale di riporto: chi era costui?”).
Conseguenze: da questo momento la possibilità di gestire terre e rocce da scavo come sottoprodotti è limitata sostanzialmente SOLO alle “grandi opere” (VIA o AIA. Questo richiamo all’AIA è poi persino ridicolo quanto poco coerente). In tutti gli altri casi – tranne i pochissimi ex art. 185 TUA – sono rifiuti speciali (art. 184, c. 3, lett. B) a prescindere da qualità, quantità e volumi!!! Una vera follia, tanto più in un decreto del “fare” che punta “al rilancio dell’economia” in un Paese in cui il 90 per cento delle imprese è medio piccola.
Pertanto: ora i materiali di scavo della TAV possono essere sottoprodotti (e quindi gestiti e trasportati come non rifiuti), mentre una movimentazione di 10 metri cubi di terra per il capanno degli attrezzi deve essere fatta col FIR (e magari col Sistri, perché no?). O forse è proprio questo il fine della norma: “grande è bello“?
Perché non è stato fatto proprio l’art. 21 della bozza di decreto “semplificazioni bis” del precedente Governo che trattava anche di piccoli cantieri?
Ripeto, almeno su questo punto il DL “fare” ha “fatto” un vero disastro dalle conseguenze imprevedibili nella loro gravità. L’unica possibilità è che in fase di conversione in legge il Parlamento aggiunga almeno un punto che consenta alle “altre terre” di poter essere trattate come sottoprodotti se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 184 bis (come avviene, di fatto, in tutta Europa), e che il Ministero dell’ambiente faccia in tempi brevissimi il DM sui piccoli cantieri. E però vero che sono passati solo 7 anni dalla sua previsione. Che sarà mai!
E tra il “dire” e il “fare” è sempre comunque meglio “ragionare”.

Alla prossima settimana.

Stefano Maglia
s.maglia@tuttoambiente.it

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