Cari Web lettori,

Also sprach Zarathustra? Quei saputelli di Zarathustra e l’Oracolo di Delfi non mi sono mai stati simpatici e sicuramente non avrebbero fatto grandi cose nel campo ambientale, un po’ per le difficoltà interpretative di tante e troppe norme, ed un po’ per la schiacciante concorrenza.
Infatti troppi/e “esperti/e” si ostinano ad assumere quel ruolo di infallibili attraverso affermazioni assolutistiche e prive di quella fondamentale cosuccia che si chiama “onestà intellettuale” (chi era costei?) che consente di fronte ad un tema di dubbia interpretazione di fare quello che si dovrebbe umilmente fare: esporre la norma, tutte le possibili interpretazioni e poi, solo poi, dire a quale si aderisce e il perché. Ci sono poi quelli che per fretta (spero!) pubblicano sui propri siti articoli scritti da collaboratori/trici senza (ipotizzo) nemmeno rileggerli, dimenticandosi delle responsabilità che hanno – e che abbiamo – nei confronti dei nostri lettori, specialmente se ricoprono delicati ruoli di vigilanza e/o controllo.
Così accade che – lo so che l’argomento è allo stesso tempo stucchevole e “à la page” – sulle terre e rocce da scavo se ne leggono e ascoltano di tutti i colori dell’arcobaleno. L’ultima questione su cui si dovrebbe discutere (ma ben venga la discussione, per chi l’accetta – nel senso del verbo, non del pericoloso utensile!) è quella frutto dell’ennesimo, persino ridicolo pasticcio normativo creato da due norme simili (una “governativa” – il DL 69/2013 – e l’altra “parlamentare” – la L. 71/2013 – ) entrate in vigore a distanza di quattro (!) giorni l’una dall’altra. Il punto è: visto che il DM 161/12 si applica solo alle opere (ovviamente a prescindere da private o “pubbliche”, e sul punto si assiste per fortuna ad una sorta di ravvedimento) soggette a VIA ed AIA, ed ai piccoli cantieri “provvisoriamente” lo zombie 186 TUA, per i “non piccoli” e “non VIA/AIA” che si fa?
Discutiamone. C’è chi dice (nel colpevole silenzio della legge) che si applicherebbe l’art. 184 bis (sottoprodotti) e chi – come me – sostiene che si tratti di rifiuti speciali, per due fondamentali motivi: uno normativo (una sorta di riserva di legge nel TUA per cui le terre possono essere sottoprodotti solo attraverso due norme, una provvisoria – l’art. 186 – ed una definitiva – il DM 161) ed uno logico (che senso avrebbe che un cantiere sotto i 6000 m3 – pertanto anche di 1 m3 – debba sottostare alle 11 condizioni del 184bis+186, ed uno di 100.000 ma non soggetto a VIA solo alle 4 del 184bis?).
Per fortuna entro Ferragosto il DL 69 dovrà essere convertito il legge: speriamo in altri ravvedimenti operosi. Segnali? Il Ministro Orlando il 27 giugno al Senato ha affermato che il Governo si propone “di adottare una disciplina organica sul tema delle rocce e terre da scavo”. Un’altra? Organica? Almeno chiara e operativa, ok?
PS: Alcuni “disinteressati” oracoli sostengono che il Sistri non è morto perché sempre il Ministro Orlando ha affermato che è “che è necessario operare una semplificazione delle procedure, salvaguardando il principio della tracciabilità dei rifiuti”. Eccheciazzecca?

Alla prossima settimana

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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