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Ecomafia ed associazione per delinquere.

Una recentissima e interessantissima sentenza della Cassazione (n. 40555 del 5 novembre scorso), dopo aver ricostruito minuziosamente tutti i requisiti che configurano la condotta di cui all’art. 452 quaterdecies Cod. Pen. (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”), soffermandosi in particolare sull’annosa questione della “ingente” quantità, analizza ed affronta l’importantissimo tema relativo alla possibilità di concorso tra questo delitto e quello di cui all’art. 416 Cod pen (“Associazione per delinquere”) ammettendone la possibilità, precisando però che “è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi.

In particolare ricorda, ed è opportuno che se lo ricordino tutti, che mentre la configurabilità del delitto di cui al 416 Cod pen richiede la “predisposizione di una organizzazione strutturale funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti”, per configurare quello cosiddetto “Ecomafia” di cui all’art. 452 quaterdecies (ex art. 260 TUA) è sufficiente “una attività criminosa marginale e secondaria rispetto all’attività lecitamente svolta”.

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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