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La gerarchia delle fonti del diritto non è un’opinione!

Da un pezzo, ma ancor più recentemente, leggo di “disattente” quando non pretestuose prese di posizione sulla gerarchia delle fonti del diritto, utilizzate spesso come arma di distrazione di massa o per aggressioni nei confronti di quei magistrati che si ostinano, ohibò, ad applicare la legge. Questo è già successo e succede anche, per esempio, nei confronti dell’applicazione delle norme ambientali, prova ne sia l’annosa questione se sia prioritario il riciclaggio (nella terza posizione della gerarchia dei rifiuti nazionale ed europea) o il riutilizzo (innegabilmente in prima posizione). Secondo voi?

Facciamo un po’ d’ordine.

Sin dal 1977, e poi ancor più precisamente dalla Sentenza n. 113 del 1985 della Corte Costituzionale in poi, proprio alla luce di quanto prescrive l’art. 11 della Costituzione, è ormai scolpito giuridicamente che non solo nessuno Stato membro può legiferare contro le norme contenute nelle Direttive e che i Regolamenti (e le Decisioni) UE entrano in vigore immediatamente in tutti gli stati membri e PREVALGONO su qualunque norma di qualunque ordine e grado, ma anche che “questo principio vale anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della CORTE DI GIUSTIZIA”.

Chiaro? Che si tratti di barche o barconi, inquinamento o immigrazione, in TUTTI i paesi europei vigono questi principi, che potrebbero essere modificati SOLO in chiave europea!

Tutto il resto è fumo negli occhi. E incompetenza o malafede.

Se vi interessa saperne di più sul fondamentale rapporto (e gerarchia) delle fonti del diritto ambientale vi invito a seguire (perdonate l’autocitazione) la mia lezione al Master DIRITTO E GESTIONE ambientale dal 29 novembre al 14 febbraio.


Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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