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Impedisci o non agevoli i controlli? Sai cosa rischi?

Fino al 2015 l’unica norma contenuta nel TUA che in qualche modo punisse (contravvenzione dell’arresto fino a due anni) chi non consentisse “l’accesso agli insediamenti da parte di soggetto incaricato del controllo” era quella di cui all’art. 137, c. 8, riferita però esclusivamente a controlli sugli “scarichi”.

Forse non tutti sanno che con la legge sugli ecoreati (L. 68/15) è stato introdotto nel codice penale l’importantissimo articolo 452 septies (che ha prodotto, di fatto, l’abrogazione implicita del citato c. 8 dell’art. 137) il quale non solo non si limita a punire (con la reclusione fino a tre anni!) soltanto l’impedimento al controllo, ma “chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”. E’ di tutta evidenza la straordinaria importanza della norma, in particolare ove cita contemporaneamente i controlli “ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro”.

Orbene, è di questi giorni la prima sentenza della Cassazione penale (n. 11166/24) – che risulti – che tratta di questo delitto.

Meditate gente meditate…

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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