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L’insostenibile esistenza del produttore giuridico rifiuti…

Una recentissima sentenza della corte di Cassazione (v. commento mio e di Elena Mussida) mi “obbliga” ad intervenire ancora una volta su uno degli obbrobri giuridici più paradossali partoriti dal nostro legislatore nell’ambito della gestione rifiuti: il “produttore giuridico”.

Premesso che non esiste al mondo una figura simile (il produttore può essere solo “iniziale” o “nuovo”) e che la norma che lo introdusse a ferragosto del 2015 (un colpo di calore potrebbe esserne la causa!) fu generata – tutti lo sanno – da un fatto ben preciso, come rammenta lucidamente Vincenzo Paone in una suo condivisibile commento : “cercare di attribuire (anche) alla Fincantieri la qualità di produttore dei rifiuti – per così legittimare il realizzato deposito temporaneo”. Questo è così vero che quello stesso giorno cambiò anche la definizione di deposito temporaneo inserendo un’altra assurdità giuridica “luogo di produzione connesso”. Chiaro? Una bella legge “ad aziendam”!

Per giustificare questa assurdità, come uno studente ignorante che si arrampica sugli specchi per giustificare una sciocchezza, nella relazione illustrativa il Ministro scrive che tutto ciò derivava da una sentenza della cassazione estesa dal mio amico Luca Ramacci. Peccato che la citata sentenza (n. 11029/15) dicesse solo che il concetto di produttore del rifiuto si può estendere solo in caso di “ingerenza o controllo diretto”. E su questo siamo tutti d’accordo. Ma cosa c’entra con il testo poi inserito nell’art. 183 TUA?

Se leggete il mio articolo troverete numerosissime sentenze della cassazione che – giustamente – hanno sempre ribadito che il vero ed unico produttore del rifiuto è solo quello “materiale”, a meno che vi sia, appunto, ingerenza o controllo diretto.

Ebbene, di punto in bianco la sentenza della Cassazione n. 42237/2023 fa marcia indietro, di fatto sconfessando tutte le precedenti e lucidissime sentenze della cassazione, “buttando dentro” il concetto di produttore giuridico, committenti, detentori, produttori iniziali e nuovi, appaltatori, subappaltatori. Per giunta nel caso di specie (terre e rocce da scavo) “dimenticandosi” che il DPR 120 scrive espressamente che produttore è solo chi produce materialmente i rifiuti. Cioè come avviene in tutta Europa.

Non confondiamo co-responsabilità con co-produzione! E togliamo finalmente quel concetto dal nostro ordinamento. Siete d’accordo?

Ps: compito a casa. Chi mi trova qualcosa che riguarda la tutela dell’ambiente nella “manovra” riceverà un mio libro. Chi l’ha vista?

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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