05/04/2022
di Stefano Maglia
Prescrizioni vs reato: i dubbi sull’art. 318 bis e ss
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Prescrizioni vs reato: i dubbi sull’art. 318 bis e ss
Quando nel 2015 la L. 68 sugli ecoreati inserì nel TUA la Parte VI Bis dedicata alla “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” (ovviamente sbagliando già nell’epigrafe l’ambito di applicazione, inserendo gli “illeciti amministrativi” che in realtà non c’entrano nulla!), in molti salutammo con grande entusiasmo questa importantissima novità normativa, applicabile a tutte le contravvenzioni di cui al TUA con mera rilevanza formale (“che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”), in analogia a quanto già previsto in materia di sicurezza lavoro dal DLvo 758/94.
Ben presto l’entusiasmo venne parzialmente a meno, sotto i colpi delle interpretazioni restrittive della Cassazione, sia riguardo all’ambito di applicazione, sempre più limitato alle sole contravvenzioni punite con la pena disgiunta dell’ammenda o dell’arresto, sia con riferimento alla frase “la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente”, interpretata come attività “opzionale” e non condizionante l’esercizio dell’azione penale.
Recentemente ancora la Cassazione (sentenza n. 7286/22) non solo ha ribadito quest’ultimo concetto (sia chiaro: io sono decisamente contrario ad entrambe queste interpretazioni restrittive, che svuotano di fatto l’efficacia delle nuove norme) ma lo ha fatto affermando sostanzialmente che se l’imputato voleva utilizzare un istituto di estinzione del reato avrebbe potuto comunque tranquillamente “richiedere di essere ammesso all’oblazione”. Ma va? E allora a che cosa dovrebbe servire la nuova parte VI Bis?
Segnalo, peraltro, che le Linee guida SNPA in argomento (v. pag. 25) affermano – giustamente – il contrario: “bisogna considerare l’applicazione della procedura estintiva dovuta in presenza dei presupposti indicati dall’art. 318 bis TUA”.
In conclusione: possibile che appena c’è qualche strumento innovativo si trova sempre il sistema per non utilizzarlo?
Discutiamone insieme al mio Corso Responsabilità e sanzioni ambientali (28 aprile) ed al Master Esperto ambientale (dal 10 maggio al 15 giugno): vi aspetto!
Alla prossima settimana!
Stefano Maglia
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