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Quando funziona la delega di funzioni ambientali?

Mi occupo di deleghe di funzioni ambientali da 21 anni, ovvero da quando la Cassazione cominciò ad aprire un varco verso la possibilità di utilizzare questo strumento in analogia a quanto già accedeva da qualche anno nel mondo della sicurezza del lavoro.

Continuo ogni giorno a sorprendermi di quanta ignoranza e superficialità circoli sul tema, frutto il più delle volte del solito delirio di onnipotenza del “delegante”, ma in molti altri casi “semplicemente” per assoluta non conoscenza della difficile e delicatissima materia.

Si pensi solo che, a differenza di quanto accade nel campo della sicurezza lavoro, per cui la delega di funzioni è disciplinata da uno specifico articolo del DLvo 81/2008, nel campo ambientale non esiste alcuna norma, ma è tutto esclusivamente frutto della interpretazione operata dalla giurisprudenza.

Io in questi anni ho studiato più di 100 sentenze, elaborando una serie di criteri per rendere la delega ambientale effettiva, efficace e “vera” (come puntualizzato da una fondamentale sentenza sul caso Thyssenkrupp), per evitare quello che succede almeno 8 volte su 10: che la delega sia riconosciuta inefficace dalla Cassazione e che, dopo aver pagato avvocati per tre gradi di giudizio, la responsabilità rimanga sul “groppone” del delegante! Bene, bravo!

Tutto ciò deve far riflettere di come questa sia una materia in cui non si può né si deve improvvisare (e nemmeno fidarsi degli incompetenti).

 

PS: a proposito di competenza: mentre quest’anno ho “festeggiato” i miei 36 anni di esperienza nel settore del diritto e gestione ambientale, sabato prossimo, 11 settembre, TuttoAmbiente festeggia ufficialmente i 20 anni dalla sua nascita.

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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