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Sanzioni proporzionate? Qualche riflessione…

Le tortuose vie che portano il nostro legislatore a stabilire le sanzioni corrispondenti alla violazione di determinati precetti, sono davvero spesso misteriose ed incomprensibili, tanto che in certi casi paiono ubbidire ad un solo criterio: dipende dall’aria che tira.

Anche le discussioni di questi giorni su DL scritti con tale cura ed attenzione, per ciò che concerne alcune sanzioni previste in caso di “particolari” raduni, da ipotizzare modifiche in sede di conversione ancor prima di toccar terra sulla Gazzetta Ufficiale (in base all’altro principio: certe norme e relative sanzioni si scrivono con la pancia e per le pance), mi inducono ad alcune riflessioni sul sistema sanzionatorio ambientale, proprio mentre sto analizzando la Proposta di Dir. UE sulla tutela penale dell’ambiente, la quale sostituirà la fondamentale – e pertanto semi ignorata da noi – Dir. 2008/99/CE.

In particolare vorrei condividere quanto ribadisce l’art. 5: le sanzioni devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”. Concentriamoci su questi tre aggettivi (specialmente sul secondo) qualche istante e riflettiamo su un paio di esempi.

Nel nostro Paese è possibile superare qualunque limite di emissione in atmosfera previsto dalla parte V TUA senza rischiare mai una vera sanzione penale (sono tutte contravvenzioni oblabili), mentre se qualcuno non adempie ad una prescrizione imposta dalla provincia in materia di rifiuti senza inquinare né danneggiare nulla è punito con una contravvenzione che può essere non oblabile e costituisce pure un reato presupposto del DLvo 231!

Ho appena scritto un libro (Responsabilità ambientali aziendali) che affronta dettagliatamente questi temi: vi invito a dare un’occhiata.

Dimenticavo: questa settimana ho anticipata la newsletter in quanto da oggi al 10 saremo a Rimini ad Ecomondo. Se volete venire a trovare me o Paolo Pipere andate allo stand di TuttoAmbiente B2 013 e chiedete di noi!

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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