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Sfalci e potature: bell’esempio di “pasticcio all’italiana”?

Chissà cosa è passato nella mente di chi (ormai oltre 13 anni fa) ha voluto aggiungere queste due paroline “magiche” all’art. 185 TUA (Esclusioni) modificando – tanto per far confusione – il testo “cristallino” della Dir. UE 98 del 2008 (art. 2), che non parla minimamente di “sfalci e potature”, ma semplicemente afferma con chiarezza che sono escluse dalla disciplina dei rifiuti “le materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia”. Punto. Quindi: 1) di sfalci e potature non v’è traccia; 2) si tratta di materiale agricolo o forestale; 3) che venga riutilizzato nell’attività agricola, forestale o per produrre energia. Chiaro? Tutto il resto sono balle.

Come se ciò non bastasse a qualcuno è venuto in mente che sfalci e potature (aridagli!) potrebbero però essere gestiti come sottoprodotti, dimenticandosi di un piccolo, fondamentale dettaglio che si ritrova non solo nell’art. 5 della summenzionata direttiva, ma anche nell’art. 184bis TUA, ovvero che per essere definiti tali devono essere residui derivanti da un processo di produzione.

C’era proprio bisogno di una Nota della Commissione europea del 24 aprile per convincere finalmente tutti (persino il MASE) e per sempre, che “l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un processo di produzione in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto”?

Insomma l’unico che potrebbe ipotizzare che sfalci e potature possano essere sottoprodotti sarebbe solo Colui che ha “prodotto” l’albero o l’erba. Giusto?

Non so se Nostro Signore non ha proprio niente di meglio da fare…poi tanto troverebbe comunque qualcuno che gli chiederebbe se è in possesso dell’autorizzazione…

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Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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