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Spedizioni rifiuti (e reati ambientali): le nuove norme UE

Last minute, sulla GUUE del 30 aprile, sono stati pubblicati due provvedimenti europei di estrema importanza, prima dello stop derivante dalle prossime elezioni del Parlamento UE.

Attenzione intanto alla differente tipologia delle due disposizioni: mentre il Regolamento 2024/1157 sulla spedizioni di rifiuti entra in vigore in tutti gli stati membri il 20 maggio prossimo (anche sarà applicabile solo dal 21 maggio 2026), la Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente dovrà essere recepita da tutti gli stati membri entro il 20 maggio 2026.

Mentre per quanto la Direttiva rimando a quanto già anticipato in un mio precedente editoriale, per ciò che concerne il Reg. 2024/1157 riporto un primo veloce commento di Benedetta Bracchetti: “Dal 21 maggio 2026 si applicano nuove e piú stringenti regole per spedire i rifiuti.

Nella Scuola di alta formazione sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (dall’1 al 3 luglio) esamineremo, secondo un percorso graduale adatto a tutti coloro che non praticano questa materia, la disciplina del “vecchio” regolamento 1013/2006 che si applica fino al 21 maggio 2026 e poi allargheremo lo sguardo al regolamento n. 2024/1157 e alle relative nuove procedure ed adempimenti.

Gli operatori che spediscono o ricevono rifiuti da altri Stati devono infatti confrontarsi in prima battuta con l’articolato regime transitorio previsto per il passaggio alla nuova disciplina. Di seguito gli aspetti principali:

Alle spedizioni per cui è presentata notifica in base al regolamento 1013/2006 e l’autorità competente di destinazione rilascia conferma di ricevimento entro il 21 maggio 2026, si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006, fino al completamento della spedizione.

Il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del reg. 1013/2006 deve essere completato entro il 21 maggio 2027.

Le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione alla movimentazione devono essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

Inoltre, la disciplina in applicazione dal 2026 impone una serie di stringenti limiti a diversi tipologie di spedizioni:

  • divieto di spedizione nell’UE di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento salvo autorizzazione e cioè solo al ricorrere di precise condizioni!
  • divieto di spedizione nella UE a fini di smaltimento di
    • rifiuti urbani indifferenziati raccolti da civili abitazioni, altri produttori o da entrambi,
    • rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a operazioni di trattamento che non hanno sostanzialmente mutato le loro caratteristiche, compresi i
    • combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati
  • divieto dal 21 maggio 2027 di esportare anche i rifiuti non pericolosi dalla UE destinati a recupero in Paesi non OCSE, salvo che il Paese riesca ad ottenere la (complessa) iscrizione al registro tenuto dalla Commissione UE.

Numerose sono poi le novitá in tema di procedure e adempimenti da osservare per le future spedizioni:

  • per le movimentazioni dei rifiuti verdi cambia l’approccio ed è introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva per ogni trasporto e di rilascio del certificato di avvenuto recupero;
  • obbligo di scambio elettronico e digitalizzazione delle informazioni per tutte le tipologie di spedizione;
  • maggiore articolazione della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta;
  • nuovi e complessi obblighi a carico di tutti gli esportatori per dimostrare che il rifiuto è gestito in modo ecologicamente corretto nel Paese di destinazione;
  • consistenti limitazioni alle spedizioni di rifiuti plastici in uscita dalla UE”.

Del nuovo Regolamento si tratterà ampiamente anche:

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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