D.M. 9 Maggio 2019, n. 72
Acciai inossidabili a contatto con gli alimenti: nuovi aggiornamenti dal Ministero della Salute
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.179 del 1 agosto 2019
Con il Decreto del 9 maggio 2019, che entrerà in vigore dal 16 agosto 2019, il Ministero della Salute ha aggiornato l’elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati a contatto con gli alimenti.
Il provvedimento ha in particolare sostituito con l’Allegato 1 la «Sezione 6 Acciai inossidabili» contenuta nell’Allegato II al Decreto del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973, che detta norme in merito alla “disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili.
Leggi testo completo legge
Art. 1
Inserimento di nuovi acciai
- La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell’allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituita dall’allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
Clausola di mutuo riconoscimento
- All’articolo 36 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché’ garantiscano un livello equivalente di protezione della salute». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
«Sezione 6 Acciai inossidabili»
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati a contatto con gli alimenti
Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNIEN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
(Parte di provvedimento in formato grafico)
(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L’idoneita’ al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d’oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente; ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
Parte B
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A. Purché’ siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.
(Parte di provvedimento in formato grafico)
*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)
** A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L’ idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
# (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)
A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.
(Parte di provvedimento in formato grafico)
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