D.L.vo 12 Maggio 2020, n. 42
Sostanze pericolose e AEE: cosa cambia con il nuovo D.L.vo 42/20?
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.144 del 08 giugno 2020
Il 23 giugno 2020 entra in vigore il Decreto Legislativo 12 maggio 2020, n. 42 recante restrizioni dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che recepisce la direttiva 2017/2102/UE e apporta diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27.
In particolare, il decreto integra la definizione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”, identificandole come “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale”.
Inoltre, il decreto estende il divieto per le AEE immesse sul mercato di contenere le sostanze di cui all’allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (piombo, mercurio, cadmio etc.) anche a tutte le altre AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019. Tra le altre disposizioni del provvedimento vi è anche quella che esclude dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 27/2014 gli “organi a canne”, che sono di norma costituiti con una lega a base di piombo.
Novità anche per quanto riguarda il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati delle AEE che potrà comportare l’esclusione del divieto di contenere le sostanze di cui all’allegato II purché lo stesso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore e solo in presenza delle nuove condizioni indicate dall’art. 1 del Decreto legislativo 42/2020.
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