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D.L.vo 12 Maggio 2020, n. 42

Sostanze pericolose e AEE: cosa cambia con il nuovo D.L.vo 42/20?

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.144 del 08 giugno 2020

Il 23 giugno 2020 entra in vigore il Decreto Legislativo 12 maggio 2020, n. 42 recante restrizioni dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che recepisce la direttiva 2017/2102/UE e apporta diverse modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

In particolare, il decreto integra la definizione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”, identificandole come “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale”.

Inoltre, il decreto estende il divieto per le AEE immesse sul mercato di contenere le sostanze di cui all’allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (piombo, mercurio, cadmio etc.) anche a tutte le altre AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019. Tra le altre disposizioni del provvedimento vi è anche quella che esclude dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 27/2014 gli “organi a canne”, che sono di norma costituiti con una lega a base di piombo.

Novità anche per quanto riguarda il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati delle AEE che potrà comportare l’esclusione del divieto di contenere le sostanze di cui all’allegato II purché lo stesso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore e solo in presenza delle nuove condizioni indicate dall’art. 1 del Decreto legislativo 42/2020.

Leggi testo completo legge

A rt. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i -bis ) agli organi a canne;»;

b) all’articolo 3, comma 1, la lettera gg) è sostituita dalla seguente: « gg) “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;

c) all’articolo 4, comma 3, lettera c) , il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c -bis ) a tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;

d) all’articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e -bis ) tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»;

e) all’articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:

a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;

b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;

c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;

d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;

e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;

f) all’articolo 5, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per le esenzioni di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell’allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve;»;

g) l’articolo 24 è abrogato.

 

A rt. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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