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D.L.vo 21 Febbraio 2019, n. 23

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE

Gazzetta ufficiale: n. 72 del 26 marzo 2019

Con il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, in vigore dal 10 aprile 2019, l’Italia si adegua al Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Dei 5 articoli che lo compongono, l’art. 1 chiarisce che il nuovo decreto “reca disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426“, mentre l’art. 2 introduce una serie di modifiche alla Legge 1083/1971, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.

In particolare, all’art. 1 della Legge 1083/1971 viene aggiunto che “per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo“. Viene, poi, aggiunto all’art. 3 della medesima legge che “per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426“.

Quanto alle sanzioni, l’art. 5 della Legge 1083/1971 ora dispone che “il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro“, che vale per chiunque non osserva le disposizioni della Legge 1083/1971, eccetto casi in cui è prevista sanzione diversa.

L’art. 3 del nuovo decreto 23/2019 si occupa delle disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative, e l’art. 4 (Disposizioni finali) chiarisce che “tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest’ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI del medesimo regolamento“.

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