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D.L.vo 10 Settembre 2024, n. 147

Attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 in materia di ETS

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 241 del 14-10-2024

Il 15 ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 di recepimento delle due nuove direttive che emendano la direttiva originaria 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (emission trading system – ETS).

Le direttive recepite sono le seguenti:

– direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

– direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Il decreto legislativo, che si compone di 15 articoli, apporta numerose modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che contiene la disciplina nazionale vigente in materia di sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Si segnalano, in particolare, l’estensione delle competenze del Comitato ETS, l’istituzione del Comitato ETS 2 quale autorità nazionale competente per il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, la modifica delle disposizioni inerenti al trasporto aereo e l’introduzione di disposizioni concernenti il trasporto marittimo.

Leggi testo completo legge

 Art. 1 
 
  Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958  e  (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema  per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  relativa  all'istituzione  e  al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra». 
                               Art. 2 
 
    Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Articolo 1 (Oggetto e  finalita').  -  1.  Il  presente  decreto
legislativo reca le disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle  direttive
(UE)  2018/410,  (UE)  2023/958  e   (UE)   2023/959,   nonche'   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.». 
  2. All'articolo 2 del  decreto  legislativo  n.  47  del  2020,  le
parole: «emissioni provenienti dalle attivita' indicate  all'allegato
I» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' indicate agli  allegati
I e I-bis». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del  2020
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15»  sono  aggiunte
le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»; 
    b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
      «p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra  a  partire
da fonti situate in un  impianto  o  il  rilascio,  da  parte  di  un
aeromobile che  esercita  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo
elencate nell'allegato I o di navi  che  esercitano  un'attivita'  di
trasporto marittimo di cui all'allegato I,  dei  gas  specificati  in
riferimento all'attivita' interessata, o il rilascio di gas a effetto
serra corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis;»; 
    c) la lettera v) e' abrogata; 
    d) alla lettera dd), il numero 3) e' soppresso; 
    e) alla lettera ff), al numero 2), secondo  periodo,  le  parole:
«nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui  all'articolo
13 della direttiva 2003/87/CE» e,  al  numero  3),  le  parole:  «del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti:  «di  ciascun
periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE»; 
    f) la lettera ll) e' abrogata; 
    g) alla lettera oo),  la  parola:  «piccolissimo»  e'  sostituita
dalle seguenti: «molto piccolo»; 
    h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo»
sono soppresse; 
    i) la lettera aaa) e' abrogata; 
    l) alla lettera eee), dopo le  parole:  «dell'articolo  41»  sono
aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»; 
    m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 
      «eee-bis) "Autorita' nazionale competente ai  fini  di  cui  al
capo V bis": il Comitato  ETS  2  designato  per  l'attuazione  delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma  dell'articolo  4-bis
(di seguito Comitato ETS 2); 
      eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio  quale  definita
all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757; 
      eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V  bis,  qualsiasi
prodotto  energetico  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della
direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o  combustibili  elencati
nelle tabelle A e C  dell'allegato  I  di  detta  direttiva,  nonche'
qualsiasi altro prodotto destinato  all'uso,  offerto  in  vendita  o
utilizzato  come   carburante   per   motori   o   combustibile   per
riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta
direttiva, anche per la produzione di energia elettrica; 
      eee-quinques)  "Focal  Point  CORSIA":  ente,   organo   ovvero
organismo dedicato all'implementazione delle  attivita'  correlate  a
CORSIA,  comprese  le  attivita'  di  monitoraggio,  comunicazione  e
verifica  delle  emissioni  di  CO2  nell'ambito  dell'organizzazione
internazionale per l'aviazione civile (ICAO); 
      eee-sexies)  "dati  aggregati  sulle  emissioni  a  livello  di
societa'": i dati aggregati come definiti all'articolo  3,  paragrafo
1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757; 
      eee-septies)  "depositario  autorizzato":  il   soggetto   come
definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504; 
      eee-octies)  "deposito  fiscale":  l'impianto   come   definito
all'articolo 1, comma 2,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504; 
      eee-novies) "destinatario  registrato":  la  persona  fisica  o
giuridica come definita all'articolo 1,  comma  2,  lettera  l),  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
      eee-decies)  "effetti  del  trasporto  aereo  non  legati  alle
emissioni di CO2": gli effetti sul clima  del  rilascio,  durante  la
combustione di carburanti, di  ossidi  di  azoto  (NOx),  particolato
carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonche' gli effetti del  vapore
acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un  aeromobile
che  esercita  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo   elencate
nell'allegato I; 
      eee-undecies) "esercizio della  nave":  la  determinazione  del
carico trasportato o della rotta e della velocita' della nave; 
      eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis,
l'immissione in consumo come definita all'articolo  6,  paragrafo  3,
della direttiva (UE) 2020/262; 
      eee-terdecies)  «impianti  per   l'incenerimento   di   rifiuti
urbani»:  gli  impianti  di  cui  all'articolo  3,  punto  40)  della
direttiva 2010/75/UE  che  bruciano  rifiuti  urbani,  come  definiti
all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE; 
      eee-quaterdecies) "nave da crociera": la  nave  passeggeri  che
non dispone di un ponte di carico e che e' progettata  esclusivamente
per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento  su  una
tratta marittima; 
      eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i  paesi  e  i
territori non europei  di  cui  all'articolo  198  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
      eee-sedecies) "periodo di  conformita'  CORSIA":  il  ciclo  di
compliance triennale durante il quale gli operatori devono  adempiere
ai loro obblighi di compensazione ai sensi  del  paragrafo  15  della
Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22; 
      eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma  informatica
che  costituisce  l'interfaccia  telematica  tra   utente,   soggetto
regolamentato e Comitato ETS 2; 
      eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove  la  nave  si
ferma per caricare  o  scaricare  merci  o  imbarcare  o  sbarcare  i
passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare  il
cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il  solo  scopo  di
rifornirsi di carburante o viveri, il cambio  di  equipaggio  di  una
nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio,
le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature  o  ad  entrambe,  le
soste  in  porto  perche'  la  nave  necessita  assistenza  o  e'  in
situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati  al
di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare  un  riparo
da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie  da  attivita'
di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer  in  un
porto di trasbordo  di  container  limitrofo  elencato  nell'atto  di
esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,
della direttiva 2003/87/CE; 
      eee-noviesdecies)  "societa'  di  navigazione":  l'armatore   o
qualsiasi altra organizzazione  o  persona,  come  il  gestore  o  il
noleggiatore  a  scafo  nudo,  che  ha  assunto  la   responsabilita'
dell'esercizio della nave dall'armatore  e  che,  cosi'  facendo,  ha
accettato di assumere tutti i compiti e  le  responsabilita'  imposti
dal Codice internazionale di gestione della sicurezza  delle  navi  e
della  prevenzione  dell'inquinamento  di  cui  all'allegato  I   del
regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio;
eee-vicies)  «soggetto  regolamentato»:  ai  fini  del  capo  V  bis,
qualsiasi persona fisica o giuridica, ad  eccezione  dei  consumatori
finali  di  prodotti  energetici,  che  svolge  l'attivita'  di   cui
all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie: 
        1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i
soggetti  che  ne  effettuano  l'immissione  in   consumo,   debitori
dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2,  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
        2) se il numero 1) non e'  applicabile,  la  persona  di  cui
all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a  norma  dell'articolo
26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
        3) se i numeri 1) e  2)  non  sono  applicabili,  la  persona
registrata presso il competente Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,
debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui  vi  siano
altri soggetti autorizzati a sostituirle; 
        4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non  sono  applicabili,
la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato  ETS  2  ai
fini delle attivita' di cui all'allegato I-bis; 
      eee-viciessemel) "speditore registrato": la  persona  fisica  o
giuridica come definita all'articolo 1,  comma  2,  lettera  m),  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
      eee-viciesbis) "tratta": la tratta come  definita  all'articolo
3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015.». 
                               Art. 3 
 
    Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Comitato ETS  (di  seguito  «Comitato»)  e'  l'Autorita'
nazionale  competente  per  l'attuazione  delle  disposizioni   della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
ottobre 2003, e dei relativi atti  di  esecuzione  e  atti  delegati,
fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  capo
V-bis, delle disposizioni del regolamento  (UE)  2023/956  e  per  lo
svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato
ha  sede  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica.»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Il  Comitato  e'  un  organo  collegiale  composto  da
ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e  uno  con
funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e  il  Vicepresidente  sono
designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e
dal medesimo nominati con apposito decreto. 
      1-ter. Il Comitato e'  suddiviso  in  due  sezioni,  denominate
"Sezione 1" e "Sezione 2". Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  del
Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le  sezioni,  con
diritto di voto.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  Sezione  1  e'  competente  per   l'attuazione   delle
disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento   e   del
Consiglio, del 13 ottobre  2003,  fatta  eccezione  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto,  e  per
lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le
specifiche attribuzioni del  Focal  Point  CORSIA  per  l'Italia.  E'
costituita da quattordici membri nominati con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati  dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro
delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della  giustizia,
tre dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  cui  uno
appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (di  seguito
ENAC), uno dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, uno dal  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e  cinque
funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia
ha  diritto  di  voto   esclusivamente   sulle   questioni   inerenti
all'attivita'  sanzionatoria.   Il   membro   appartenente   all'ENAC
designato dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al  trasporto
aereo.  I  membri  designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
trasporti  hanno  diritto  di  voto  esclusivamente  sulle  questioni
inerenti al trasporto  aereo  e  al  trasporto  marittimo.  I  membri
designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione  civile
e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  svolgono  le   funzioni   consultive   esclusivamente   con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.»; 
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La Sezione  2  e'  competente  per  l'attuazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da sei membri con
diritto di voto nominati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica,  di  cui  tre  designati  dal  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno  dal  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro
dell'economia e delle finanze,  dei  quali  almeno  uno  appartenente
all'Agenzia delle dogane e monopoli.»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine  del  giorno  e
delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare  il  Comitato
per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»; 
    f) il comma 5 e' abrogato; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura
degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine e'  istituita,
presso  la  Direzione  generale  competente,  un'apposita  Segreteria
tecnica. La segreteria tecnica, che  integra  competenze  tecniche  e
giuridiche, si compone di  quindici  membri  e  di  un  coordinatore,
nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di  comprovata
esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati: 
        a) uno dall'ISPRA; 
        b) uno dall'ENAC; 
        c)  uno  dalla  societa'  in  house   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
        d) quattro dal Gestore dei servizi energetici  -  GSE  S.p.A.
(GSE), di cui uno avente  competenze  in  materia  di  Meccanismo  di
adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); 
        e)  quattro   dalla   societa'   in   house   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  di  cui  uno  avente
competenze in materia di CBAM; 
        f) due da  Unioncamere,  di  cui  uno  avente  competenze  in
materia di CBAM; 
        g)  due  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
nell'ambito  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,   aventi
competenze in materia di CBAM.»; 
    h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per  l'eventuale
contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla
direzione generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»; 
    i) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria
di cui al comma 6,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  si  avvale,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE  e  dell'ISPRA,
nonche', per l'implementazione informatica  del  Portale  di  cui  al
comma 8, dell'Unione italiana delle camere di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al
trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita'  istruttoria  e'
svolta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
anche attraverso  il  supporto  fornito,  rispettivamente,  dall'ENAC
mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione  e  dal  GSE,
mediante la stipula di apposite convenzioni.»; 
    l) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
      «7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM,  finalizzato
a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti,
che corrispondono a interessi comuni.»; 
    m) al comma  9,  dopo  la  parola:  «Corsia»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, fatta eccezione per  le  attribuzioni  del  Focal  Point
CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il  Comitato  si
avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e dall'ENAC»; 
    n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il  Ministro  della
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    o) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica.». 
  2. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art.  4-bis  (Autorita'  nazionale  competente  ETS   2).   - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle  disposizioni
di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE
e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di  cui
al predetto capo, e' il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
    2. Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto  da  undici
membri con  diritto  di  voto,  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre,  compreso  il
Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e  delle
finanze, di cui uno  appartenente  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  uno
dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro
designato  dal  Ministro  della  giustizia   ha   diritto   di   voto
esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria. 
    3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata
qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei
settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A  tal
fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica ogni sopravvenuta situazione di  conflitto  di  interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla  carica  di
membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato  provvede
alla designazione del sostituto, che viene nominato con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta  ferma  la
disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
    4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e  il
relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 
    5. La preliminare attivita' istruttoria  ai  fini  della  stesura
degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica; a tal fine,  e'  istituita,  presso  la
direzione generale competente,  un'apposita  Segreteria  tecnica  (di
seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri  e  da
un coordinatore nominati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica.  Il  coordinatore  e  due  membri  sono
designati dal Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica.
Dei  restanti  tre  membri,  due   sono   designati   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui  uno  appartenente  all'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
    6. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di
cui  al  comma  5,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica  si  avvale,  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni, del GSE. 
    7.  Il  supporto  organizzativo,  logistico  e  per   l'eventuale
contenzioso al Comitato ETS 2 e alla  Segreteria  tecnica  ETS  2  e'
assicurato  dalla  direzione  generale   competente   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
    8. Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2
per lo svolgimento delle attivita'  di  propria  competenza  e  delle
interlocuzioni con i destinatari del capo  V  bis.  A  tal  fine,  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive  con
Unioncamere accordi di cooperazione, con i  quali  sono  definite  le
modalita' di interconnessione con  le  tecnologie  telematiche  delle
Camere di commercio. I servizi telematici destinati  alle  imprese  e
alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    9. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica sono definite le modalita' di funzionamento  del  Comitato
ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2. 
    10. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e
dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2. 
    11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS  2  presenta
al  Parlamento  una   relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno
precedente.». 
                               Art. 4 
 
 Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno  2020,
n. 47, e' sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO». 
  2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47
del 2020, e' inserita la seguente partizione: «SEZIONE I -  TRASPORTO
AEREO». 
  3. All'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente  capo  si
applicano, salvo quanto previsto al comma 2,  all'assegnazione  e  al
rilascio di quote  per  le  attivita'  di  trasporto  aereo  elencate
nell'allegato I» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  disposizioni
della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto  al  comma
2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I»; 
    b) al comma 2, le parole: «del  presente  capo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della presente sezione»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 4: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  «In  deroga  agli  articoli   12,
paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16  della  direttiva  2003/87/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «In deroga  alle  norme  relative  al
monitoraggio e comunicazione delle  emissioni  e  restituzione  delle
quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»; 
      2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico  Europeo»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione  dei  voli  verso  aerodromi
situati nel Regno Unito o in Svizzera»  e  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  gennaio  2021
al 31 dicembre 2026,»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) le emissioni prodotte dai voli tra un  aerodromo  situato
in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato
in un'altra regione dello  Spazio  Economico  Europeo  in  ogni  anno
civile dal 1° gennaio 2013  al  31  dicembre  2023,  fatto  salvo  il
riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»; 
      4) dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
        «b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  dai
voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica  di  uno
Stato membro e  un  aerodromo  situato  nello  stesso  Stato  membro,
compreso  un   altro   aerodromo   situato   nella   stessa   regione
ultraperiferica o in un'altra regione  ultraperiferica  dello  stesso
Stato membro.»; 
    e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. In deroga alle norme relative alla  restituzione  delle
quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono  tenuti  a
restituire le quote relative alle emissioni dei voli  da  e  verso  i
paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via  di  sviluppo
quali definiti  dalle  Nazioni  Unite,  diversi  da  quelli  elencati
nell'atto  di  esecuzione  adottato  a  norma  dell'articolo  25-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto
interno lordo (PIL)  pro  capite  e'  pari  o  superiore  alla  media
dell'Unione.». 
  4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le
quote   vengono   assegnate   agli   operatori   aerei   amministrati
dall'Italia, conformemente  alle  norme  unionali,  mediante  vendita
all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a  titolo  gratuito,  nei  casi
regolati dall'articolo 7-bis. 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le  quote  vengono  assegnate
esclusivamente tramite asta,  salvo  i  casi  previsti  dall'articolo
7-bis, comma 2.». 
  5. All'articolo 6 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «determinata  con  decisione  della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo  3-sexies,  paragrafo  3,
lettera  b),  della  direttiva  2003/87/CE»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «di   cui   all'articolo   3-quinquies   della   direttiva
2003/87/CE»  e  le  parole:  «,  ivi  incluse  quelle  finalizzate  a
consentire  alla  Piattaforma  d'Asta  di   trattenere   le   risorse
necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il quantitativo di  quote  che  l'Italia  deve  mettere
all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31  dicembre  2026  e'
ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni
attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si
applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma  4,  lettere  a)  e
b).»; 
    c) al comma 2: 
      1)  all'alinea,  dopo  le  parole:   «attivita'   destinate   a
finanziare le» e' inserita la seguente: «seguenti»; 
      2) alla lettera  l),  le  parole:  «Nono  programma  quadro  di
ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea». 
  6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato. 
  7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Assegnazione  delle  quote  di  emissione  a  titolo
gratuito per gli operatori  aerei  amministrati  dall'Italia).  -  1.
Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto  della  normativa  unionale,  le
quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori  aerei  inclusi
nella lista degli operatori aerei  amministrati  dall'Italia  di  cui
all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive  percentuali
di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di  trasporto  aereo
comunicate per il 2023. Tale  calcolo  tiene  conto  delle  emissioni
verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per
i voli che rientrano nell'EU ETS solo  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2024. 
    2.  Conformemente  all'articolo  3-quater,  paragrafo  6,   della
direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori
aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di  quote  gratuite
per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e  di  altri
carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli  tra  il
1° gennaio 2024 e il 31  dicembre  2030,  per  i  quali  e'  previsto
l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i  voli  per  i  quali
tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma
4, lettere a) e b).». 
  8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato. 
  9. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote
di emissioni a titolo  gratuito  agli  operatori  aerei  amministrati
dall'Italia»; 
    b) il comma 1 e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  a
ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente  diritto,  il
numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno  a  norma
dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio  delle
quote di emissione all'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia  e
all'amministratore del registro dell'Unione.»; 
    d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti
norme unionali, a ciascun operatore  aereo  amministrato  dall'Italia
avente diritto, il numero di quote che gli sono state  assegnate  per
quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica
il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato
dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.». 
  10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n.  47  del  2020  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis  (Modalita'  di  attuazione  della  misura  mondiale
dell'ICAO basata sul mercato). -  1.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli  operatori  aerei
amministrati  dall'Italia  che  soddisfano  le  condizioni   di   cui
all'articolo 12, paragrafo 6, della  direttiva  2003/87/CE,  terzo  e
quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto
di  esecuzione  adottato  in   applicazione   dell'articolo   25-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il
Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione. 
    2. L'ENAC, in qualita' di Focal Point nazionale  CORSIA,  secondo
una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 8,  della  direttiva  2003/87/CE,  calcola  ogni  anno  gli
obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li  comunica
al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno,  ne  da'  notizia
agli operatori aerei di cui al comma 1. 
    3. L'ENAC in qualita' di Focal Point  nazionale  CORSIA,  secondo
una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 8, della direttiva  2003/87/CE,  calcola  gli  obblighi  di
compensazione finali totali per un determinato periodo di conformita'
a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno
successivo all'ultimo anno del pertinente periodo  di  conformita'  a
CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1. 
    4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui  al  comma
3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unita' di  cui
all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE  alle  condizioni  ivi
previste. La cancellazione e' effettuata entro il 31 gennaio 2025 per
le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028
per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.». 
  11. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la lettera b. e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis. entro il 31 dicembre del terzo  anno  dall'approvazione
del precedente piano di monitoraggio.»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025,  gli  operatori  aerei
devono integrare i piani di monitoraggio inserendo  gli  effetti  del
trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle
disposizioni unionali.». 
  12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47  del  2020  e'
inserita la seguente sezione: 
    «SEZIONE II 
    TRASPORTO MARITTIMO 
    Art. 12-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  della
presente sezione si applicano alle attivita' di  trasporto  marittimo
indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE  ed  ai  relativi
gas  serra,  svolte  da  una  societa'  di   navigazione   attribuita
all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1. 
    2. L'assegnazione di quote, a norma  dell'articolo  12-octies,  e
l'applicazione degli obblighi di restituzione  per  le  attivita'  di
trasporto marittimo si applicano: 
      a) al 100 per cento delle emissioni delle navi  che  effettuano
tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la  giurisdizione
di uno Stato membro; 
      b) al 100 per cento delle emissioni delle navi  all'interno  di
un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; 
      c) al 50 per cento delle emissioni delle  navi  che  effettuano
tratte  in  partenza  da  un  porto  di  scalo  al  di  fuori   della
giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un  porto  di  scalo
sotto la giurisdizione di uno Stato membro; 
      d) al 50 per cento delle emissioni delle  navi  che  effettuano
tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro e in arrivo in un porto  di  scalo  al  di  fuori  della
giurisdizione di uno Stato membro. 
    Art. 12-ter (Introduzione  graduale  delle  disposizioni  per  il
trasporto marittimo). - 1. Le societa' di navigazione sono  tenute  a
restituire quote secondo il seguente calendario: 
      a) a decorrere dal 1° gennaio  2025:  il  40  per  cento  delle
emissioni verificate comunicate per il 2024  che  sarebbero  soggette
agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; 
      b) a decorrere dal 1° gennaio  2026:  il  70  per  cento  delle
emissioni verificate comunicate per il 2025  che  sarebbero  soggette
agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; 
      c) a decorrere dal 1° gennaio 2027:  il  100  per  cento  delle
emissioni  verificate  comunicate  per  il  2026  e  per  ogni   anno
successivo a norma degli articoli 12-bis e 36. 
    Art. 12-quater (Piani di monitoraggio e relativi  aggiornamenti).
- 1. Entro il 1° aprile 2024 le societa'  di  navigazione  attribuite
all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono  al
Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano  nell'ambito  di
applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  un  piano  di   monitoraggio
conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi
atti delegati e di esecuzione. 
    2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la  prima  volta  dopo  il  1°
gennaio 2024, le societa' di  navigazione  attribuite  all'Italia  ai
sensi dell'articolo 12-sexies,  comma  2,  trasmettono  al  Comitato,
senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo  scalo  di
ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto  dal  citato
regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 
    3. Entro il 6  giugno  2025,  il  Comitato  approva  i  piani  di
monitoraggio delle navi che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 ottobre 2003, presentati dalle societa' di  cui  al  comma  1,
conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  8,  del  regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015. 
    4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio
2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un
porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di
monitoraggio presentato, conformemente alle  regole  stabilite  negli
atti delegati adottati dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2015. 
    5. Le societa' di navigazione modificano il Piano di monitoraggio
delle emissioni nei casi previsti  dall'articolo  7  del  regolamento
(UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003,  comunicando  ai  verificatori,  senza  indebito  ritardo,   le
proposte di modifica del piano di monitoraggio. 
    6. Le  modifiche  apportate  al  piano  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c)  e  d),  del  regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015, sono soggette  alla  valutazione  da  parte  del  verificatore,
conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
A seguito della valutazione, il verificatore comunica  alla  societa'
se tali modifiche sono conformi. 
    7. La  societa'  attribuita  all'Italia  ai  sensi  dell'articolo
12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio
modificato e,  se  del  caso,  valutato  conforme  dal  verificatore,
secondo le  regole  stabilite  negli  atti  delegati  adottati  dalla
Commissione a norma dell'articolo 7,  paragrafo  5,  del  regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015. 
    8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio  di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d)  del  regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
2015,  conformemente  alle  regole  stabilite  negli  atti   delegati
adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5,  del
regolamento medesimo. 
    Art. 12-quinquies (Disposizioni per il  trasferimento  dei  costi
dell'EU ETS dalla societa' di navigazione a un altro soggetto). -  1.
La societa' di navigazione e' responsabile della  restituzione  delle
quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36. 
    2. Nel caso in cui,  in  base  ad  un  accordo  contrattuale,  un
soggetto  diverso   dalla   societa'   di   navigazione   assuma   la
responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o  dell'esercizio
della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare  alla  societa'  di
navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle  quote,  anche
qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto  o  in
parte. E' nullo qualsiasi patto contrario. 
    Art. 12-sexies  (Modalita'  di  attribuzione  delle  societa'  di
navigazione  all'Italia  e  designazione   dell'autorita'   nazionale
competente).  -  1.  Sono  attribuite  all'Italia   e   poste   sotto
l'autorita' del  Comitato  le  societa'  di  navigazione  individuate
nell'elenco di cui al  paragrafo  2  dell'articolo  3-octies  septies
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 ottobre 2003, nonche' quelle individuate ai sensi del comma 2. 
    2. Le societa' di navigazione le cui navi entrano  per  la  prima
volta nell'ambito di applicazione del  sistema  EU  ETS  dopo  il  1°
gennaio  2024,  e  che  non  sono  ricomprese  nell'elenco   di   cui
all'articolo  3-octies  septies,   paragrafo   2,   della   direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, sono  attribuite  all'Italia  e  poste  sotto  l'autorita'  del
Comitato: 
      a) quando la societa' di navigazione e' registrata in Italia; 
      b) quando una nave, di una societa' di navigazione che  non  e'
registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia  la
sua prima tratta che  rientra  nell'ambito  di  applicazione  di  cui
all'articolo 3-octies bis della direttiva  2003/87/CE.  Nel  caso  di
tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, e' attribuita all'Italia
la societa' di navigazione che ha iniziato in  Italia  la  sua  prima
tratta che rientra nell'ambito di applicazione  di  cui  all'articolo
3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a  quanto
previsto dalle pertinenti norme unionali. 
    3. L'attribuzione  all'Italia  di  una  societa'  di  navigazione
inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies  septies,  paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento  dell'elenco,
ai sensi del paragrafo 2, lettere  b)  e  c)  dell'articolo  3-octies
septies della direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 ottobre  2003,  indipendentemente  dalle  eventuali
modifiche nell'attivita' della societa' di navigazione  o  nella  sua
registrazione. 
    Art. 12-septies (Comunicazione della cessazione  di  attivita'  o
fusione di una societa' di navigazione attribuita  all'Italia).  - 1.
La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato
la cessazione  delle  attivita'  contemplate  nell'allegato  I  entro
trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre  il  31
dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'. 
    2. La societa' di navigazione attribuita all'Italia  comunica  al
Comitato la fusione con un'altra societa' di navigazione entro trenta
giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre  il  31  dicembre
dell'anno in cui e' avvenuta la fusione.  Tale  comunicazione  dovra'
riportare  almeno  i  seguenti  estremi  identificativi  della  nuova
societa' di navigazione: 
      a) ragione sociale; 
      b) indirizzo; 
      c) numero identificativo unico IMO; 
      d) paese di registrazione; 
      e) autorita' di riferimento. 
    Art.  12-octies  (Assegnazione  delle  quote  di  emissioni  alle
societa'  di   navigazione   mediante   vendita   all'asta).   -   1.
All'assegnazione  delle  quote  di   emissione   alle   societa'   di
navigazione mediante vendita all'asta, nonche'  alla  ripartizione  e
alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 23.». 
                               Art. 5 
 
  Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo
12-octies, le disposizioni del presente capo»; 
    b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte  le  seguenti:
«e marittimo». 
  2. All'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  47  del
2020, la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano». 
  3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma
3 e' abrogato. 
  4. All'articolo 16 del decreto  legislativo  n.  47  del  2020,  la
rubrica e' sostituita dalla seguente: 
    «Domanda di autorizzazione». 
  5. All'articolo 18 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni  entro
la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»; 
      2)  dopo  la  lettera  f)  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)
l'obbligo  di  rendere  le  quote  a  titolo  gratuito  ricevute   in
eccesso.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.   L'autorizzazione   rilasciata   agli   impianti    di
incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle
lettere d), e) e g) del comma 3.». 
  6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo  il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Nel  caso  di  accoglimento  della  richiesta   di   cui
all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad
effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di
permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore. 
    1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza  nel
campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26,
comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca  dell'autorizzazione  ad
emettere gas a effetto serra.». 
  7. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «, ivi  incluse  quelle  finalizzate  a
consentire  alla  piattaforma  d'asta  di   trattenere   le   risorse
necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Alla ripartizione delle  risorse  di  cui  al  comma  3  si
provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta
delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza  energetica,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  il  31  maggio
dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50  per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo  e'  assegnato,
al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura  del
70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del
15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Con il decreto di cui al comma  4  si  procede  anche  alla
riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al  comma  3  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali  gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.»; 
    d) al comma 7: 
      1)  all'alinea,  le  parole  da:  «Ministero  dell'ambiente»  a
«economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e  del  made
in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto
al comma 8»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione
dell'energia elettrica al fine di  rispettare  l'impegno  dell'Unione
europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita',  nonche'  sviluppare  altre  tecnologie  che
contribuiscano alla transizione verso un'economia a  basse  emissioni
di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare  a  rispettare  l'impegno
dell'Unione  europea  a  incrementare  l'efficienza  energetica,   ai
livelli  convenuti  nei  pertinenti  atti  legislativi,  compresa  la
produzione di energia elettrica  da  autoconsumatori  di  energia  da
fonti rinnovabili e comunita' di energia rinnovabile;»; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) adottare misure atte a  evitare  la  deforestazione  e  a
sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e  altri
ecosistemi terrestri o marini, fra cui  misure  volte  a  contribuire
alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti
ecosistemi, in particolare  delle  zone  marine  protette  e  habitat
marini protetti, cosi'  come  ad  accrescere  l'afforestazione  e  la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei paesi in via
di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi  collegato  alla
Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4
novembre 2016, n. 204;»; 
      4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi
di cui alla lettera d);»; 
      5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle
seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la  parola:  «silvicoltura»
sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»; 
      6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
        «h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto
il profilo ambientale di CO2,  in  particolare  quella  emessa  dalle
centrali a combustibili fossili solidi e da una serie  di  settori  e
sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici
innovativi di rimozione del carbonio, come  la  cattura  direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»; 
      7) alla lettera i), dopo le parole: «a  basse  emissioni»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' a forme e  modalita'  di  trasporto,
che contribuiscano in modo significativo alla  decarbonizzazione  del
settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri
e merci e i  servizi  e  le  tecnologie  per  autobus  ambientalmente
sostenibili»; 
      8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono  inserite  le
seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e  10,  all'articolo  24,
comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonche'»; 
      9) alla lettera q),  la  parola:  «equa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di  carbonio»  sono
sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole:
«parti sociali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  e  investire  nel
miglioramento del livello delle competenze e  nella  riqualificazione
professionale  dei  lavoratori   potenzialmente   interessati   dalla
transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»; 
      10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti: 
        «r-bis)    affrontare    eventuali    rischi    residui    di
rilocalizzazione delle emissioni  di  carbonio  nei  settori  coperti
dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 10 maggio  2023,  sostenendo  la  transizione  e
promuovendone la decarbonizzazione  in  conformita'  delle  norme  in
materia di aiuti di Stato; 
        r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il  settore
marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle
navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti,
dei porti, tecnologie  e  infrastrutture  innovative  e  combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo  e  l'ammoniaca
prodotti a partire da fonti  rinnovabili;  l'applicazione  sui  mezzi
navali di tecnologie innovative, tecnologie  di  propulsione  a  zero
emissioni e di  generazione  delle  navi;  misure  a  sostegno  della
decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle  norme  unionali
sulla  realizzazione  di   un'infrastruttura   per   i   combustibili
alternativi  e  che  assicurino  la  parita'  di  condizioni  per  un
trasporto aereo sostenibile.»; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente
il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,  nell'ambito  delle
attribuzioni di cui al secondo periodo  del  comma  4,  nella  misura
massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti  di  Stato  e  della  normativa
relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni  dei  gas  a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al  Fondo  per  la  transizione
energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di  una  quota
fino  a  10  milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del   settore
industriale e della restante quota alle finalita' di cui al  comma  2
dell'articolo 29, nonche', nella misura massima  di  150  milioni  di
euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale  di
cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.»; 
    f) il comma 8-bis e' abrogato; 
    g) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «9-bis. Fino al 2030, il 50  per  cento  dei  proventi  di  cui
all'articolo  3  octies  bis,  paragrafo  3,  secondo  comma,   della
direttiva  2003/87/CE,  se  attribuito  all'Italia,  e'  destinato  a
promuovere la decarbonizzazione del settore del  trasporto  marittimo
ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g),
per  il  settore  marittimo,  e  lettere  f)  e  i),  della  medesima
direttiva.». 
  8. All'articolo 24 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione e'  stata
revocata successivamente all'invio alla  Commissione  dell'elenco  di
cui all'articolo 25 e prima  dell'adozione  dell'assegnazione  finale
delle quote di emissioni a titolo  gratuito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che abbiano  cessato  l'attivita'  e  in  caso  di  revoca
dell'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi
dell'articolo 19»; 
      2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
        «f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione
delle merci elencate nell'allegato I del  regolamento  (UE)  2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; 
        f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un
fattore CBAM che riduce  l'assegnazione  gratuita  di  quote  per  la
produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento  (UE)
2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio  2023,
pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore
di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di
tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al  95  per  cento
nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento  nel  2029,  al
51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per  cento
nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare
un audit energetico o di attuare un sistema di gestione  dell'energia
certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato,
con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce
del 20 per cento il quantitativo  di  quote  da  assegnare  a  titolo
gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema
di gestione dell'energia  certificato  non  sono  state  attuate.  Il
quantitativo di quote assegnate a titolo  gratuito  non  e'  tuttavia
ridotto se il gestore dimostra che il  tempo  di  ammortamento  degli
investimenti  previsti  dalle  raccomandazioni  di  cui  al   periodo
precedente supera i tre anni o se i loro costi  sono  sproporzionati.
Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e'  altresi'
ridotto se il gestore dimostra  di  aver  attuato  altre  misure  che
determinano  riduzioni  delle  emissioni  di  gas  a  effetto   serra
equivalenti a quelle raccomandate nella  relazione  di  audit  o  nel
sistema  di  gestione   dell'energia   certificato   per   l'impianto
interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nello  svolgimento  della  preliminare   attivita'   istruttoria   di
competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), tramite apposite convenzioni. 
      3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a
effetto serra sono superiori all'80esimo percentile  dei  livelli  di
emissione per i pertinenti parametri di riferimento di  prodotto,  il
Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare
a  titolo  gratuito,  con  le  modalita'  e  le  forme  previste  dai
regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024,  non
hanno stabilito un  piano  di  neutralita'  climatica  ovvero  se  il
conseguimento dei traguardi e delle  tappe  intermedi  contenute  nel
medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla  fine
del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030. 
      3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a
titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento
anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i  commi
3-bis e 3-ter. 
      3-quinquies. Il piano di neutralita' climatica di cui al  comma
3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di  neutralita'  climatica
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2021/1119
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30  giugno  2021,  e'
redatto in conformita' agli atti di esecuzione  di  cui  all'articolo
10-ter, paragrafo  4,  della  direttiva  2003/87/CE  e  contiene  gli
elementi specificati di seguito: 
        a) misure  e  investimenti  per  raggiungere  la  neutralita'
climatica entro il 2050 a livello di impianto,  escludendo  l'uso  di
crediti di compensazione; 
        b) traguardi e tappe intermedi  per  misurare,  entro  il  31
dicembre 2025 e,  successivamente,  ogni  cinque  anni  entro  il  31
dicembre,  i  progressi  compiuti  verso  il   raggiungimento   della
neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma; 
        c) una stima dell'impatto di ciascuna delle  misure  e  degli
investimenti di cui alla lettera a) del  presente  comma  per  quanto
riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 
      3-sexies.  Il  conseguimento  dei  traguardi  e   delle   tappe
intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato  per
il periodo fino al 31 dicembre 2025 e  per  il  periodo  fino  al  31
dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti
unionali in materia di verifica e accreditamento. 
      3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di  emissione  di
gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento  degli
impianti  piu'  efficienti  di  un  settore  o  sottosettore  per   i
pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica  il
fattore di correzione transettoriale  detti  impianti  sono  esentati
dall'adeguamento di  cui  all'articolo  10-bis,  paragrafo  5,  della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
ottobre 2003, conformemente ai regolamenti  unionali  in  materia  di
assegnazione di quote a titolo gratuito.». 
  9. All'articolo 25 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «articolo  14»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi
dell'articolo 26, comma 1-ter»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato». 
  10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1,  laddove  un
impianto incluso nel campo  di  applicazione  per  la  conduzione  di
unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW,
a seguito di modifiche dei processi produttivi  volte  a  ridurre  le
emissioni di gas a effetto serra,  non  raggiunga  piu'  la  predetta
soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso  nel
campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo
quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1,  ovvero  anche
nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore  richiede
al Comitato, con le modalita' e le forme da questo  stabilite,  entro
30 giorni dalle intervenute condizioni di cui  alla  lettera  b)  del
comma 1 e comunque entro il 31 dicembre  dell'anno  in  cui  si  sono
verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel  sistema
ETS, indicando altresi'  l'estensione  temporale  al  quinquennio  in
corso ovvero anche a quello successivo. 
    1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al  comma  1-bis  e
informa  la  Commissione  europea  nell'ambito   della   trasmissione
dell'elenco di cui  all'articolo  25,  comma  1,  per  il  successivo
periodo quinquennale.». 
  11. All'articolo 27 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica,  dopo  le  parole:  «a  titolo  gratuito»  sono
aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»; 
    b) al comma 1, le parole: «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno»; 
    c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito  valutato
positivo dal Comitato» sono soppresse; 
    d) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) non hanno completato le procedure di resa  delle  quote
rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.»; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui  al
precedente comma 2,  il  Comitato  rilascia  le  quote  di  emissione
gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente,  secondo  quanto
previsto dalla norma unionale.» 
    f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Nel  caso  in  cui  l'assegnazione  di  quote  gratuite
all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di
cui al comma 1 per una  data  annualita',  il  Comitato  provvede  ad
integrare le quote gia' rilasciate,  ovvero  a  recuperare  le  quote
rilasciate in eccesso; 
      3-ter.  Nei   casi   in   cui,   a   seguito   della   modifica
dell'assegnazione di  cui  al  comma  3-bis,  si  sia  verificato  il
rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il  gestore  e'
tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60  giorni  dalla
richiesta del Comitato; se il gestore  non  provvede  alla  resa,  il
Comitato - fatto salvo l'articolo  42,  comma  22-bis  -  diffida  il
gestore alla resa entro un termine  non  superiore  ad  ulteriori  45
giorni.». 
  12. All'articolo 30 del decreto legislativo  n.  47  del  2020,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione  sono  svolte
dal Ministero  dell'Ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  anche
attraverso  il  National  Contact  Point  nominato  dalla   Direzione
competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.». 
  13. All'articolo 31 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora l'impianto rientra  nell'EU-ETS,  a  norma  del
comma 1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  le  quote  ad  esso
assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro.  Le  quote
assegnate a  tale  impianto  sono  detratte  dal  quantitativo  messo
all'asta dall'Italia.»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «quote  di  emissione  di  gas  ad
effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo  di  cinque
anni  di  cui  all'articolo  25»  e  dopo  le  parole:  «disposizioni
dell'allegato I» sono  inserite  le  seguenti:  «purche'  il  gestore
dimostri quanto previsto al comma 4.»; 
    d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» e' inserita la seguente:
«EU» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:  «Qualora  tale
criterio non sia soddisfatto in  ognuno  degli  anni  di  esclusione,
l'impianto rientra in EU ETS.»; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Agli impianti di cui  al  comma  1  che  rispettano  le
misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano  gli  obblighi
di cui  all'articolo  36.  Nel  caso  in  cui  le  emissioni  annuali
dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad  esso  consentite
per quell'anno, il  gestore  dell'impianto  e'  tenuto  a  compensare
ciascuna tonnellata  di  emissioni  di  CO2  equivalente  in  eccesso
rispetto a quelle consentite, nei termini e  nelle  modalita'  a  tal
fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti  di  cui
al comma 5. Il Comitato  puo'  applicare  misure  specifiche  per  la
gestione dello stato di attivita' di tali impianti in  conformita'  a
quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». 
  14. All'articolo 32 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto e'
situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a
esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che  nel  complesso
non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno  dei  tre
anni precedenti la notifica di cui  al  comma  1,  lettera  a),  alle
stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»; 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «5-bis.  Agli  impianti  esclusi  che  rispettano   le   misure
equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi  di  cui
all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per  la
gestione dello stato di attivita' di tali impianti in  conformita'  a
quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». 
  15. All'articolo 33 del decreto legislativo n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' dal GSE e dalle unita'  specializzate  dell'Arma
dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle  stesse
attribuite dalla legislazione vigente». 
                               Art. 6 
 
    Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. Al capo V del decreto legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  la
rubrica e' sostituita dalla seguente: 
    «Disposizioni  comuni  per  impianti  fissi,  operatori  aerei  e
societa' di navigazione». 
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «regolamento
unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo  la  riservatezza,
ove necessario»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Qualsiasi persona  puo'  essere  titolare  di  un  conto  e
possedere  quote  di  emissioni.  Il  registro  dell'Unione  contiene
separata contabilita' delle quote di emissioni  detenute  su  ciascun
conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto
di  ogni  gestore,   per   ciascun   operatore   aereo   amministrato
dall'Italia,  per  ciascuna  societa'   di   navigazione   attribuita
all'Italia.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il gestore di un impianto, l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia  hanno
l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del
registro dell'Unione, domanda  di  apertura  del  relativo  conto  di
deposito   nelle   forme   e   secondo   le    modalita'    stabilite
dall'amministratore  stesso  sulla  base  del  relativo   regolamento
unionale.»; 
    d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita  la
seguente: «centrale». 
  3. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli
effetti  del  trasporto  aereo  non  legati  alle  emissioni  di  CO2
rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere  dal  1°  gennaio
2025, secondo quanto previsto dalle  norme  unionali  concernenti  il
quadro  di  monitoraggio,  comunicazione  e  verifica  dei   suddetti
effetti, in conformita' alle disposizioni unionali. 
      1-ter.  La  societa'  di  navigazione  monitora  le   emissioni
rilasciate durante ciascun anno civile da  ogni  nave  sotto  la  sua
responsabilita',  conformemente  al  capo  II  del  regolamento  (UE)
2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
e delle relative norme unionali  concernenti  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del
trasporto  marittimo  e,  comunque,   conformemente   al   Piano   di
monitoraggio approvato.»; 
    b) al comma 2, le parole: «il  Comitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Comitato»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli
effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2  di  cui
al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il
monitoraggio si riferisce. 
      2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita'  totale  di
emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di  CO2,  o,  nel  caso
emissioni prodotte da voli diversi da quelli di  cui  all'articolo  5
comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue
emissioni sono considerate emissioni verificate se  sono  determinate
utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta  approvato
ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della  Commissione,  del  9
luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati  provenienti  dal
proprio dispositivo di supporto all'ETS. 
      2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la
societa' di navigazione comunica al Comitato i dati  sulle  emissioni
rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi  del
regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, aggregati a livello  di  societa'  di  navigazione  e
verificati a norma delle pertinenti norme unionali.  La  societa'  di
navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»; 
    d) al comma 4, le parole: «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le  parole:  «dell'operatore
aereo» sono inserite le seguenti: «o della societa' di navigazione»; 
    e) al comma 5, dopo le parole:  «dall'Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «o la societa' di navigazione». 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dal Comitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di  cui
al comma 3 previsti per un operatore aereo o per  un  gestore  di  un
impianto fisso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  parte  di  un
gestore, un operatore aereo o una societa' di  navigazione,  previsti
dal comma 3.»; 
    b) al comma 3, la parola: «2021» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2024»  e  la  parola:  «aprile»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«settembre»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  da  3-ter  a
3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il  calendario
previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre  di  ogni  anno,
ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote  pari
alle  emissioni  totali  rilasciate  nel   corso   dell'anno   civile
precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle
pertinenti norme unionali. 
      3-ter. In deroga al comma 3-bis,  le  societa'  di  navigazione
possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro
emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da  navi  di
classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o
IA Super o una classe  ghiaccio  equivalente,  stabilite  sulla  base
della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si  applica
alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super
o  una  classe  ghiaccio  equivalente,  stabilite  sulla  base  della
raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il  Capitolo  XIV
della Convenzione SOLAS '74, come emendata,  e  del  relativo  Codice
Polare. 
      3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma  14
e comma 14-bis,  gli  obblighi  precisati  in  tali  disposizioni  si
considerano ottemperati e non  si  adotta  nessun  provvedimento  nei
confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda: 
        a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  generate
dalle tratte effettuate da navi  passeggeri  diverse  dalle  navi  da
crociera e  da  navi  ro-pax  tra  un  porto  di  un'isola  sotto  la
giurisdizione  dello  Stato  membro  richiedente,  sprovvisto  di  un
collegamento stradale o ferroviario  con  la  terraferma  e  con  una
popolazione inferiore a  200  000  residenti  permanenti,  secondo  i
migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto  la
giurisdizione dello stesso  Stato  membro,  nonche'  dalle  attivita'
portuali  di  tali  navi  in  relazione  alle  suddette  tratte.   La
Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati  e
lo tiene aggiornato; 
        b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  da  navi
passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto  di  servizio
pubblico  transnazionale  o  di  un  obbligo  di  servizio   pubblico
transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  indicate
nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali  non  ha
frontiere terrestri con un altro Stato membro  e  l'altro  e'  quello
geograficamente  piu'  vicino  allo  Stato  membro  senza   frontiere
terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle  attivita'
portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 
      3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote
per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030  generate  dalle
tratte tra un porto situato in una  regione  ultraperiferica  di  uno
Stato membro e un porto situato nello stesso Stato  membro,  comprese
le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le
tratte tra i porti in regioni  ultraperiferiche  dello  stesso  Stato
membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali  navi  in  relazione
alle suddette tratte.»; 
    d) al comma 4,  dopo  le  parole:  «agli  operatori  aerei»  sono
inserite le seguenti: «, alle societa' di navigazione»; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote  per
le emissioni di gas a effetto serra che, ai  sensi  delle  pertinenti
norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo
tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un  prodotto
in modo da non entrare nell'atmosfera in  condizioni  d'uso  normali,
inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la  fine  del
ciclo di vita del prodotto.»; 
    f) al comma 6: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «nel  loro  territorio,  a
seguito di misure  nazionali  supplementari»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nel   territorio   nazionale,   a   seguito   di   misure
supplementari»; 
      2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione»
sono inserite le seguenti: «,  ovvero  dei  motivi  per  cui  non  si
provvede alla cancellazione,». 
  5. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  la  parola:  «(ERU)»  e'  sostituita   dalla
seguente: «(JI)»; 
    b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalita'
e procedure adottate a norma dell'Accordo di  Parigi  collegato  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016,  n.  204»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il
12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge  4
novembre 2016,  n.  204  e  le  relative  linee  guida,  modalita'  e
procedure adottate». 
  6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. La comunicazione dei dati  aggregati  sulle  emissioni  a
livello di societa' di navigazione  presentata  da  una  societa'  di
navigazione  a  norma  dell'articolo  35   deve   essere   verificata
conformemente  alle  norme  unionali  in  materia   di   verifica   e
accreditamento.». 
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo  10  e'  soggetto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e   nelle   modalita'   di   cui
all'articolo 10 o  presenta  un  piano  di  monitoraggio  incompleto,
ovvero la societa'  di  navigazione  attribuita  all'Italia  che  non
presenta entro i  termini  e  nelle  modalita'  di  cui  all'articolo
12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua  nave
soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE,  ovvero
presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. Resta fermo che la  societa'  di  navigazione  che  non
presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e  nelle
forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un  numero
di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in  atmosfera  e
non monitorate.»; 
    c) al comma 9,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10»  sono
soppresse e  le  parole  «dall'accertamento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla contestazione»; 
    d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Il gestore di un  impianto  munito  di  autorizzazione,
l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  ovvero  la  societa'  di
navigazione attribuita all'Italia ai  sensi  dell'articolo  12sexies,
commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di  cui
agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a
5.000 euro.»; 
    e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato
approvato» e «prodotte» sono soppresse; 
    f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la  societa'  di
navigazione che entro il 31  marzo  di  ogni  anno  non  presenta  la
comunicazione di cui all'articolo 35,  comma  2-quater  o  che  rende
dichiarazione  falsa  o  incompleta  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»; 
    g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui  al  comma  12  e'
ridotta alla meta' del suo importo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta'  dei
rispettivi importi»; 
    h) al comma 14: 
      1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano  di  monitoraggio
sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  societa'
di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita  dalla  seguente:
«settembre»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale  sanzione
e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»; 
    i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
      «14-bis. Il pagamento della sanzione di cui  al  comma  14  non
dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote  di  emissioni
pari a quelle comunicate ovvero determinate  con  stima  conservativa
non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»; 
    l) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
      «15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul  Portale
ETS  il  nome  del   gestore,   dell'operatore   aereo   amministrato
dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che
ha violato l'obbligo di restituzione di quote  di  emissioni  di  cui
all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»; 
    m) al comma 17, la parola:  «restituzione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «resa»; 
    n) al comma 18, secondo periodo,  la  parola:  «restituzione»  e'
sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e'  sostituita
dalle seguenti: «al valore»; 
    o) al comma 19, dopo le parole: «il  gestore»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia  ovvero  la
societa' di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai  sensi
degli articoli 17, 20 e 21 e  il  gestore  ovvero  l'operatore  aereo
amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di  cui  agli
articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «dal   Comitato   necessarie   alla   conclusione   delle
istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che
in relazione alle stesse trasmette»; 
    p) al comma 20, le  parole:  «comma  19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 9-bis»; 
    q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite
le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il  pagamento
o la restituzione in EUA  delle  tonnellate  di  biossido  emesse  in
eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni  in
eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»; 
    r) al comma 22: 
      1) alla lettera  b),  le  parole:  «dei  livelli  di  attivita'
dell'impianto superiori  al  20  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della capacita' produttiva o dei livelli di attivita'  dei
sotto impianti come previsto dalla metodologia per la  determinazione
delle emissioni consentite applicata»; 
      2) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  i
ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15  giorni,
al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria
pari a 1.000 euro.»; 
    s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
      «22-bis. Il gestore che, entro il termine di  cui  all'articolo
27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in  eccesso
ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000  euro.  Al  gestore
che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda
parte, non effettua la resa  delle  quote  ricevute  in  eccesso  nel
termine assegnato, si  applica  l'ulteriore  sanzione,  per  ciascuna
quota, pari al valore medio della quota di biossido di  carbonio  nel
quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un
massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione  consegue,  in
ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote  ricevute  in
eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento
in cui e' sorto l'obbligo di resa.»; 
    t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Gli
estremi della violazione debbono essere notificati  agli  interessati
residenti  nel  territorio  della  Repubblica  entro  il  termine  di
centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro  il  termine
di   trecentosessanta   giorni   dall'accertamento.   Nei   casi   di
dichiarazione  spontanea,   il   Comitato   in   sede   di   rilascio
dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.»; 
    u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente: 
      «24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative  di
cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa'  di  navigazione
attribuite all'Italia, da quelle  di  cui  ai  commi  9-bis,  12-bis,
nonche' da quelle di cui al comma 22-bis,  sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,  con
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza   energetica   per   destinazioni   finalizzate   al
miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di
prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto
delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.». 
  8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n.  47  del  2020  e'
aggiunto il seguente: 
    «Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e  diniego
delle  spedizioni).  -  1.  Nel  caso  in  cui  una  nave  sotto   la
responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita  all'Italia
che  non  ha  rispettato  gli  obblighi  di   restituzione   di   cui
all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu'  periodi  di  riferimento
consecutivi, nemmeno a seguito delle misure  coercitive  adottate  ai
sensi dell'articolo 42, si trova o arriva  in  un  porto  situato  in
Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente: 
      a) se la nave batte bandiera italiana, nega il  rilascio  delle
spedizioni alla nave a  norma  dell'articolo  181  del  Codice  della
navigazione e lo comunica  al  Comitato,  alla  Commissione  europea,
all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  e  agli  altri
Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando  la  societa'  di
navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; 
      b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   adotta   un
provvedimento  di  espulsione  e  lo  comunica  al   Comitato,   alla
Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e  allo  Stato
di bandiera interessato. 
    2. Nel caso in cui una  nave  sotto  la  responsabilita'  di  una
societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro  che  non
ha rispettato gli obblighi di restituzione  di  cui  all'articolo  12
della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  13  ottobre  2003,  per  due  o  piu'  periodi  di   riferimento
consecutivi, nemmeno a seguito delle misure  coercitive  adottate  da
tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1  e  3  della
stessa direttiva, si trova o arriva in un porto  situato  in  Italia,
l'autorita' marittima territorialmente competente: 
      a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni  alla
nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da'
comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e  agli
altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa'
di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; 
      b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   adotta   un
provvedimento  di  espulsione  e  lo  comunica  al   Comitato,   alla
Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e  allo  Stato
di bandiera interessato. 
    3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2,  l'autorita'
marittima territorialmente competente utilizza le informazioni  messe
a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea,
anche attraverso il portale Thetis EU. 
    4. L'autorita' marittima territorialmente  competente,  prima  di
dare  applicazione  ai  commi  1  e  2,  consente  alla  societa'  di
navigazione interessata di  presentare  le  proprie  osservazioni  in
merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi. 
    5. Nel caso in cui una  nave  sotto  la  responsabilita'  di  una
societa' di navigazione, che e'  responsabile  di  una  o  piu'  navi
destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo
16, paragrafo  11-bis  della  direttiva  2003/87/CE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita'
competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni
o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e  2,
si trova o arriva in un porto situato in Italia: 
      a) se la nave batte bandiera  italiana,  l'autorita'  marittima
territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma
dell'articolo 181 del Codice  della  navigazione  fino  a  quando  la
societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi  obblighi  di
restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis,  o  dell'articolo
12  della  direttiva  2003/87/CE,  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 13 ottobre 2003; 
      b)  se  la  nave  non  batte  bandiera  italiana,   l'autorita'
marittima territorialmente  competente  adotta  un  provvedimento  di
rifiuto di accesso al porto fino a quando  la  suddetta  societa'  di
navigazione non adempie ai suoi  obblighi  di  restituzione  a  norma
dell'articolo 36, comma 3-bis, o  dell'articolo  12  della  direttiva
2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre
2003. 
    6. L'autorita' marittima territorialmente  competente,  prima  di
dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla  societa'  di
navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di
cui alla medesima lettera. 
    7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera  le  notificazioni  degli  ordini   di   espulsione   e   le
comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro  Stato
membro. 
    8.  I  commi  precedenti  non  pregiudicano  le  norme  marittime
internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'. 
    9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica, sono  disciplinate  le  procedure  per  l'adozione  delle
misure di competenza dell'autorita' marittima,  di  cui  al  presente
articolo.». 
                               Art. 7 
 
   Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono
inseriti i seguenti: 
    «Capo v-bis 
    Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori  degli
edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori 
    Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano alle  emissioni,  alle  autorizzazioni  ad
emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla  restituzione  delle
quote,  al  monitoraggio,  alla  comunicazione  e  alla  verifica  in
relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis. Il  presente  capo
non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV. 
    Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun  soggetto  regolamentato
puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno  che  non
sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di  cui
all'articolo 4-bis. 
    Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di
autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS
2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti: 
      a) il  soggetto  regolamentato,  specificando  i  dati  di  cui
all'allegato III, Parte C, Sezione A; 
      b) il tipo di combustibili che immette in consumo  e  che  sono
utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato  I-bis,
e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo; 
      c) l'uso finale o gli usi finali dei  combustibili  immessi  in
consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis; 
      d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; 
      e) una sintesi non  tecnica  delle  informazioni  di  cui  alle
lettere da a) a d) del presente comma. 
    2. I soggetti regolamentati che  iniziano  le  attivita'  di  cui
all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di
presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere
gas serra di cui  all'articolo  42-quater  almeno  centoventi  giorni
prima dell'inizio dell'attivita'. 
    3. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis
prima del 1° gennaio  2025  e  che  rientrano  nella  definizione  di
soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS
2  la  domanda  di  autorizzazione  ad  emettere  gas  serra  di  cui
all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024. 
    Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1.  I
soggetti regolamentati che sono in  possesso  dell'autorizzazione  ad
emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di  presentare  al
Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione  nei
casi elencati al comma 2, almeno sessanta  giorni  prima  della  data
nella quale la modifica ha effetto. 
    2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato
ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione gia'  esistente  nei
seguenti casi: 
      a)   modifica   dell'identita'   del   soggetto   regolamentato
comunicata  contestualmente  dal  nuovo  e  dal  precedente  soggetto
regolamentato. Il  precedente  soggetto  regolamentato  mantiene  gli
obblighi  previsti  dal  sistema  EU-ETS  2   fino   alla   data   di
pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2; 
      b) modifica degli elementi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
comma 4 dell'articolo 42-septies e  della  lettera  d)  del  medesimo
comma  solo  nel  caso  di  modifica  significativa  ai  sensi  delle
pertinenti norme unionali. 
    Art.   42-septies   (Modalita'   di    rilascio    e    contenuto
dell'autorizzazione ad emettere  gas  ad  effetto  serra).  -  1.  Il
Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas  ad  effetto
serra di cui  all'articolo  42-quater  se  accerta  che  il  soggetto
regolamentato e' in grado di monitorare  e  comunicare  le  emissioni
corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in  consumo  ai
sensi  dello  stesso  allegato  I-bis.  L'autorizzazione  citata   e'
rilasciata  all'esito   positivo   dell'istruttoria   tecnica   della
documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. 
    2. Il rilascio dell'autorizzazione o del  relativo  aggiornamento
e' effettuato entro il termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da
parte del  Comitato  ETS  2  di  ulteriori  integrazioni  e  fino  al
ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine
di trenta giorni. 
    3. Al fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  dei
soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in  via
preliminare,  le  istanze  di  autorizzazione  di  cui   all'articolo
42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a  decorrere  dalla  data
del 30 settembre  2024,  a  fronte  di  un  controllo  formale  sulla
presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo.  Nei
successivi centoventi giorni il Comitato  ETS  2,  accertato  che  il
soggetto regolamentato e' in grado  di  monitorare  e  comunicare  le
emissioni corrispondenti alle quantita' di  combustibili  immessi  in
consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera'  a  rilasciare,  in
seguito   all'esito   positivo   dell'istruttoria,   l'autorizzazione
definitiva. 
    4. L'autorizzazione ad emettere gas  ad  effetto  serra  contiene
almeno i seguenti elementi: 
      a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato; 
      b) una descrizione delle modalita' con  le  quali  il  soggetto
regolamentato  immette  in  consumo  i   combustibili   nei   settori
contemplati dal presente capo; 
      c) un elenco dei combustibili  che  il  soggetto  regolamentato
immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo; 
      d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; 
      e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite  dalle
pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14  della  direttiva
2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre
2003; 
      f) l'obbligo di restituire un numero  di  quote  di  emissioni,
emesse a norma del presente  capo,  pari  alle  emissioni  totali  di
ciascun anno civile, come  verificato  secondo  le  pertinenti  norme
unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3,
fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies. 
    Art.    42-octies    (Revoca    dell'autorizzazione).    -     1.
L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: 
      a) nel caso in  cui  il  soggetto  regolamentato  comunichi  la
cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies; 
      b) nel caso di revoca dei necessari titoli  abilitativi  ovvero
autorizzativi. 
    Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1.
Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio  delle
emissioni  a  cui  l'autorizzazione  si  riferisce   secondo   quanto
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste  dai  relativi
regolamenti unionali. 
    2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato
al  Comitato  ETS  2  contestualmente   alla   richiesta   di   nuova
autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa. 
    3. Il soggetto regolamentato notifica entro  sessanta  giorni  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni  modifica
al Piano  di  monitoraggio  ritenuta  significativa  ai  sensi  delle
relative norme unionali. 
    4. In caso di modifiche ritenute  non  significative,  le  stesse
sono notificate entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  e  non
comportano la modifica dell'autorizzazione. 
    5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di  monitoraggio
ovvero le sue modifiche entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla
ricezione dell'istanza da parte  del  soggetto  regolamentato.  Detto
termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS  2
di ulteriori integrazioni e  fino  al  ricevimento  delle  stesse  da
presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. 
    Art. 42-decies. (Cessazione dell'attivita').  -  1.  Il  soggetto
regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita'
di  cui  all'allegato  I-bis  entro   trenta   giorni   dall'avvenuta
cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui  e'
avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa. 
    Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per  l'attivita'  di
cui all'allegato I-bis). - 1.  A  decorrere  dal  2027,  fatto  salvo
quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni
di cui al presente capo sono messe  all'asta  a  norma  del  relativo
regolamento unionale, a meno che non siano  integrate  nella  riserva
stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE)  2015/1814
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  ottobre  2015,  ovvero
cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo  delle
quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea. 
    2. Le quote di cui al presente capo sono  messe  all'asta  su  un
mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV. 
    3. Il GSE svolge il ruolo di  responsabile  per  il  collocamento
delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo,
tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e  conseguenti
in conformita' con le norme unionali. 
    4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto  corrente
dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement  Express
Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle  aste
di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi  interessi
maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato,
intestato   al   Dipartimento   del   tesoro,   dandone   contestuale
comunicazione  ai  Ministeri   interessati.   Detti   proventi   sono
successivamente versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnati, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  ad
appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento  degli
stati di previsione  interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi  e  per  gli  effetti
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 ottobre 2003. 
    5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede,
previa verifica dei proventi derivanti  dalla  messa  all'asta  delle
quote di cui al comma 1, con decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanarsi  entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle  aste  di  cui  al
comma 1, al netto dei proventi definiti  come  "risorse  proprie"  ai
sensi  dell'articolo  311,  terzo   paragrafo,   del   Trattato   sul
Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione,
e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che
lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del  collocamento,
ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. 
    7.  Le  risorse  di  cui  al  comma  5,  assegnate  al  Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalita' di  cui
all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto  agli  oneri
derivanti a carico della finanza  pubblica  dalla  normativa  vigente
alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una  o  piu'  delle
seguenti finalita': 
      a) misure  intese  a  contribuire  alla  decarbonizzazione  del
riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del
fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese  l'integrazione  di
energie rinnovabili e le misure correlate a  norma  dell'articolo  7,
paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  nonche'
misure volte a fornire sostegno finanziario  alle  famiglie  a  basso
reddito negli edifici con le prestazioni peggiori; 
      b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e
basse  emissioni  o  a  fornire  un  sostegno  finanziario   per   la
realizzazione di infrastrutture  di  rifornimento  e  ricarica  anche
veloce  per   veicoli   leggeri   e   pesanti,   nonche'   pienamente
interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione  nella
rete distributiva di carburanti alternativi  di  cui  al  regolamento
(UE) 2023/1084 o a  misure  volte  a  incoraggiare  il  passaggio  al
trasporto pubblico, e a potenziare la  multimodalita',  o  a  fornire
sostegno finanziario per far fronte alle questioni  sociali  relative
agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito; 
      c) misure intese a finanziare il  loro  piano  sociale  per  il
clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; 
      d) misure volte a concedere una  compensazione  finanziaria  ai
consumatori finali di combustibili nei casi  in  cui  non  sia  stato
possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui  siano
state restituite quote di  emissioni  non  contemplate  dal  presente
capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies. 
    8.  Al  fine  di   consentire   alla   Commissione   europea   la
predisposizione della relazione sul  funzionamento  del  mercato  del
carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS  2  garantisce  che
ogni informazione pertinente sia trasmessa  alla  Commissione  almeno
due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.  A  tale  fine,
fermo restando gli obblighi di riservatezza, il  Comitato  ETS  2  pu
richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente  alla  sua
funzione di responsabile per il collocamento. 
    Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di
quote di emissioni). -  1.  Le  quote  di  emissioni  possono  essere
trasferite: 
      a) tra persone all'interno della Unione europea; 
      b) tra persone all'interno della Unione europea e  persone  nei
Paesi  terzi,  quando  tali  quote  di  emissioni  sono  riconosciute
conformemente  alla  procedura  dell'articolo  25   della   direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, nell'osservanza delle sole restrizioni  previste  dal  presente
decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 
    2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto  stabilito
all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di  ogni  anno,  il
soggetto regolamentato restituisce un numero di  quote  di  emissione
disciplinate  dal  presente  capo  pari   alle   proprie   emissioni,
corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in  consumo  ai
sensi dell'allegato I-bis  nel  corso  dell'anno  civile  precedente,
verificate  conformemente  alle  disposizioni  previste  dalle  norme
unionali.  Il  Comitato  ETS  2  garantisce  che  tali  quote   siano
successivamente cancellate. 
    3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con  proprie  deliberazioni,  ove
necessario, le modalita' e i termini per garantire che  le  quote  di
emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta  della
persona che le detiene. 
    4. Le quote  di  emissioni  rilasciate  dall'Autorita'  nazionale
competente di  un  altro  Stato  membro  sono  riconosciute  ai  fini
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte  di  un
soggetto regolamentato. 
    Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).
- 1. Il soggetto regolamentato  monitora,  per  ogni  anno  civile  a
decorrere dal 2025, le emissioni  corrispondenti  alle  quantita'  di
combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis,  secondo
quanto previsto dall'allegato III, parte C  e  dalle  relative  norme
unionali  concernenti  il  monitoraggio  e  la  comunicazione   delle
emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al  Piano
di monitoraggio approvato. 
    2. A  partire  dall'anno  2026,  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo a quello cui il monitoraggio  si  riferisce,  il  soggetto
regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni  verificate  di
cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione. 
    3. Eventuali variazioni dei termini  consentite  dalla  normativa
europea  sono  deliberate  dal  Comitato  ETS  2  e   condivise   con
l'Autorita' nazionale del Registro. 
    4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al  comma
2, di comunicazione incompleta  ovvero  qualora  il  Comitato  ETS  2
accerti  che  le  emissioni  comunicate  non  sono  state  monitorate
conformemente   alle   disposizioni   sul   monitoraggio   e    sulla
comunicazione delle emissioni,  lo  stesso  Comitato  ETS  2,  previo
sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare  una
valutazione delle emissioni rilasciate, in caso  di  esito  negativo,
procede ad effettuare  una  stima  conservativa  delle  emissioni  di
ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle  norme
unionali. 
    5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di  restituzione
di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione  o
della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2. 
    6.  I  soggetti  regolamentati,  titolari  al  1°  gennaio   2025
dell'autorizzazione  di  cui   all'articolo   42-quater,   comma   1,
comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30  aprile  2025  le  emissioni
storiche  dei  carburanti  e  combustibili  immessi  in  consumo  per
l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento  nel
corso del 2024. Con riferimento  alle  sole  emissioni  storiche  del
2024, i soggetti regolamentati  sono  esentati  dalla  necessita'  di
dimostrare la  non  fattibilita'  tecnica  e  l'insorgenza  di  costi
sproporzionati   in   relazione   all'applicazione   di    specifiche
metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali. 
    7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30  aprile  di  ogni
anno  fino  al  2030,  ciascun  soggetto  regolamentato  comunica  al
Comitato ETS 2 la quota media dei costi  relativi  alla  restituzione
delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai  consumatori
per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti
costi possono essere separati contabilmente dal prezzo  del  prodotto
trasferito al consumatore finale. 
    8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo
14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire
l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio,  comunicazione
e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni
ai  sensi  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2018/2066   della
Commissione, del 19 dicembre 2018. 
    Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti
regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS  2
le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto,  applicando
i pertinenti regolamenti unionali e  verificate  da  un  verificatore
accreditato dall'organismo  di  accreditamento  nazionale  designato.
Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi
regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e  la
restituzione delle quote non contemplate dal presente  capo,  di  cui
all'articolo 42-noviesdecies. 
    2.  Il  soggetto  regolamentato  non  puo'  trasferire  quote  di
emissioni fino al momento in  cui  la  comunicazione  delle  relative
emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore,  secondo  i
criteri  definiti  nell'allegato  IV,  parte   C   e   le   eventuali
disposizioni adottate dalla Commissione. 
    3.  Il  Comitato   ETS   2   provvede   affinche'   il   soggetto
regolamentato,  la  cui  comunicazione  non  sia  stata  riconosciuta
conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali
disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30  aprile  di  ogni
anno per le emissioni  rilasciate  nell'anno  precedente,  non  possa
trasferire altre quote  di  emissioni  fino  al  momento  in  cui  la
comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai  sensi  del
comma 4. 
    4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni  delle  emissioni
verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema
di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare  il
controllo  automatico  nonche'  le  modalita'  e  le  tempistiche  di
interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti  dal  Comitato
ETS 2. 
    5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5. 
    Art.  42-quindecies  (Disposizioni  amministrative).  -  1.   Gli
articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano  alle  emissioni,  ai  soggetti
regolamentati e alle quote disciplinate  dal  presente  capo.  A  tal
fine: 
      a) ogni riferimento alle emissioni va inteso  come  riferimento
alle emissioni disciplinate dal presente capo; 
      b) ogni riferimento ai gestori va inteso  come  riferimento  ai
soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo; 
      c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento  alle
quote disciplinate dal presente capo; 
      d) ogni riferimento al Comitato va inteso come  riferimento  al
Comitato ETS 2. 
    Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attivita'  di  cui
all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). -
1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica puo' estendere le attivita' di cui  all'allegato  I-bis  a
settori non elencati in tale allegato e applicare quindi  lo  scambio
di quote di emissioni a norma  del  presente  capo  in  tali  settori
tenendo conto di tutti i criteri  pertinenti,  in  particolare  degli
effetti sul  mercato  interno,  delle  potenziali  distorsioni  della
concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di
quote  di  emissioni  istituito  a  norma   del   presente   capo   e
dell'affidabilita'  del  sistema  di  monitoraggio  e   comunicazione
previsto - previa approvazione della Commissione,  sulla  base  delle
pertinenti norme unionali. 
    2. Le  misure  finanziarie  adottate  dallo  Stato  a  favore  di
societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio  concreto  di
rilocalizzazione delle  emissioni  di  carbonio,  a  causa  di  costi
indiretti  significativi  sostenuti  in  relazione  ai  costi   delle
emissioni  di  gas  a  effetto  serra  trasferiti  sui   prezzi   del
combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano  alle
norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite  distorsioni  della
concorrenza sul mercato interno. 
    3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo,
i soggetti regolamentati interessati presentano al  Comitato  ETS  2,
entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione  debitamente
motivata  conformemente  all'articolo  30-septies   della   direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS
2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione
affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di  quote  di
cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della  direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 
    4.   Le   quote   supplementari   rilasciate   in    virtu'    di
un'autorizzazione a norma del presente articolo sono  messe  all'asta
conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga
al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei  proventi  della  vendita
all'asta di tali quote supplementari e' determinato  annualmente  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di  emissioni  per  i
settori dell'edilizia e del  trasporto  su  strada  e  per  ulteriori
settori fino al  2028  in  caso  di  prezzi  eccezionalmente  elevati
dell'energia). - 1. Qualora,  in  base  all'avviso  pubblicato  dalla
Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies,  paragrafo  1,  della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni  di  cui
alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti
disposizioni: 
      a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio  della
vendita all'asta delle quote di cui al presente capo e' da intendersi
a decorrere dal 2028; 
      b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del
31 maggio di  ogni  anno  per  la  restituzione  delle  quote  e'  da
intendersi a decorrere dal 2029. 
    Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il  soggetto  regolamentato
di cui al presente capo che  esercita  una  delle  attivita'  di  cui
all'allegato  I-bis  senza  l'autorizzazione  di   cui   all'articolo
42-quater, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  del
seguente importo: 
      a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in
mancanza di autorizzazione; 
      b) da 5.000 euro a 50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in
mancanza di autorizzazione in  caso  di  dichiarazione  spontanea  al
Comitato  ETS  2  da  parte  del   trasgressore,   recante   espressa
indicazione della  data  a  decorrere  dalla  quale  l'autorizzazione
avrebbe dovuto essere richiesta. 
    2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il
Comitato ETS  2  effettua  una  stima  conservativa  delle  emissioni
rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo  conto
di  tutti  gli  elementi  informativi  di  cui  dispone  e  chiedendo
eventuali integrazioni al trasgressore. 
    3. Resta fermo che il soggetto regolamentato,  che  esercita  una
delle   attivita'   di   cui   all'allegato   I-bis    in    mancanza
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  42-quater,  e'  tenuto  a
restituire un numero  di  quote  di  emissioni  pari  alle  emissioni
rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione. 
    4. Nei casi di cui al  comma  1,  il  trasgressore  e'  tenuto  a
presentare  domanda  di   autorizzazione   ai   sensi   dell'articolo
42-quinquies entro il termine di  sessanta  giorni  dall'accertamento
della violazione  ovvero  dalla  dichiarazione  spontanea  fatta  dal
trasgressore al Comitato ETS 2. 
    5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b),  il  trasgressore
che presenta tempestivamente la domanda di  autorizzazione  ai  sensi
del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa  pecuniaria
da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b),  nel  caso
in cui entro il termine  di  centoventi  giorni  dalla  dichiarazione
spontanea proceda alla restituzione delle quote  calcolate  ai  sensi
del comma 3. 
    6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   il   soggetto
regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non  presenta  la
comunicazione verificata delle emissioni o  che  rende  dichiarazione
falsa  o  incompleta  e'  punito  con  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 
    7. La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla  meta'  del  suo
importo nel caso in cui la comunicazione e'  effettuata  dopo  il  30
aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno. 
    8. Il soggetto regolamentato che, entro  il  30  maggio  di  ogni
anno, non restituisce una quantita'  di  quote  pari  alle  emissioni
comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non
restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo  dei
prezzi  al  consumo.  Il  pagamento  della  sanzione   non   dispensa
dall'obbligo di restituire un numero di quote  di  emissioni  pari  a
quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non  piu'
tardi del 30 settembre dell'anno successivo. 
    9. Il Comitato  ETS  2  rende  noto  mediante  pubblicazione  sul
proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che  ha
violato l'obbligo di restituzione di quote di  emissioni  di  cui  al
comma 8. 
    10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che  ha
rilasciato attestati di verifica  contenenti  informazioni  false  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da  10  euro  a  50
euro per ogni tonnellata di gas effetto serra  effettivamente  emessa
in eccesso  rispetto  alle  emissioni  dichiarate  e  verificate.  Il
Comitato ETS 2  informa  l'ente  nazionale  di  accreditamento  della
sanzione amministrativa adottata nei confronti del  verificatore,  al
fine di  consentire  l'eventuale  applicazione  di  ulteriori  misure
sanzionatorie in considerazione della  gravita'  della  violazione  e
fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto  della  disciplina
di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 
    11. Il soggetto regolamentato che non effettua  la  comunicazione
di cessazione di attivita' e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 
    12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le  comunicazioni
o  informazioni  richieste  ai  sensi  degli  articoli  42-septies  e
42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le  comunicazioni
di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies,  comma  5,
contenenti  dati  falsi  o   errati   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 
    13. Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare  il
controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,
l'accertamento  delle  relative   violazioni,   l'irrogazione   delle
sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.  A  tal  fine,  si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
    14. I proventi derivanti dalle sanzioni  amministrative  previste
nel presente articolo sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  per  essere  successivamente  riassegnati,  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  per  destinazioni  finalizzate  al  miglioramento  delle
attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
nonche' alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  previste  dai
procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio  di  quote  di
emissione di gas a effetto serra. 
    Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare
il rischio di doppio conteggio delle emissioni  di  cui  al  presente
capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di
restituzione di quote non contemplate al presente capo e  il  rischio
di trasferimento dei costi a  impianti  che  non  svolgono  attivita'
ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono  tenuti
a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo
di combustibile, le  quantita'  esatte  di  combustibile  immesso  in
consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato
I-bis  e  l'uso  finale  dei  combustibili  immessi  in  consumo,  in
conformita' a quanto previsto  al  riguardo  dalle  pertinenti  norme
unionali,  inclusi  i  regolamenti  unionali  espressamente  volti  a
minimizzare i suddetti rischi. 
    2.  Ai  sensi  dell'articolo  30  septies,  paragrafo  5,   della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
ottobre 2003, e in linea con lo spirito di  collaborazione  richiesto
dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni
previste dall'articolo 75 tervicies  del  regolamento  di  esecuzione
2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella
comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma  2,  sono
rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS  2,
anche al fine di un corretto trasferimento dei costi  ai  consumatori
finali. 
    3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare  il  doppio
conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione  delle
apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione  ai
regolamenti  unionali  finalizzati  a   fornire   una   compensazione
finanziaria, calcolata in base ai principi previsti  dalla  direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003. A tale scopo, il Ministero  puo'  avvalersi  del  GSE,  tramite
apposita convenzione, con  copertura  dei  relativi  costi  ai  sensi
dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d). 
    4. Gli ospedali che non rientrano nel capo  IV  possono  ricevere
una compensazione  finanziaria  per  i  costi  che  sono  stati  loro
trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al  presente
capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3. 
    Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo  di  adeguamento
del carbonio alle frontiere 
    Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli  obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1.  Il
dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della  Commissione,  del  17
agosto 2023, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni  non
comunicate  calcolate  sulla  base  dei   valori   predefiniti   resi
disponibili  e  pubblicati   dalla   Commissione   per   il   periodo
transitorio, quando: 
      a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo
di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e
2, del  regolamento  (UE)  2023/956  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da
entrambi i regolamenti citati; 
      b) ha presentato una relazione CBAM incompleta  o  inesatta  ai
sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/1773
della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha  adottato  le  misure
necessarie per correggere la relazione CBAM. 
    2. Le  sanzioni  previste  al  comma  1  sono  adeguate  in  base
all'indice europeo dei prezzi al consumo. 
    3. Nel determinare l'importo effettivo di  una  sanzione  per  le
emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori  predefiniti
resi disponibili  e  pubblicati  dalla  Commissione  per  il  periodo
transitorio, il Comitato considera i criteri  indicati  dall'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE)  2023/1773  della
Commissione, del 17 agosto 2023. 
    4. Se il Comitato, eventualmente anche  in  considerazione  delle
informazioni ricevute dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  35,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione
di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/1773
della Commissione, del 17 agosto  2023,  assegna  al  dichiarante  un
termine non superiore a trenta giorni  per  presentare  la  relazione
CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie  per
completare o correggere la relazione e, se del caso,  presentare  una
relazione corretta. 
    5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma  4,
il Comitato accerta che il dichiarante  non  ha  adottato  le  misure
necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di
cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento  (UE)  2023/956
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10  maggio  2023,  o  per
correggere la relazione  CBAM  incompleta  o  inesatta,  notifica  al
dichiarante la contestazione della violazione, ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    6. Il Comitato ETS e' l'autorita'  competente  ad  effettuare  il
controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo,
l'accertamento  delle  relative   violazioni,   l'irrogazione   delle
sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.  A  tal  fine,  si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
    7. I proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative  previste
nel presente articolo sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  per  essere  successivamente  riassegnati,  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  per  destinazioni  finalizzate  al  miglioramento  delle
attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
nonche' alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  previste  dai
procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio  di  quote  di
emissione di gas a effetto serra.». 
                               Art. 8 
 
  Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazione  di
informazioni,    tutela    del    segreto    industriale,     accesso
all'informazione e previsione dei flussi informativi fra  istituzioni
ed enti ai fini del corretto funzionamento del  sistema  di  emission
trading»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Il Comitato trasmette annualmente  alla  Commissione  i
dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del  trasporto
aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  nei
termini ivi indicati. 
      2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta  motivata  al
Comitato  di  non  pubblicare  i  dati  elencati  nell'articolo   14,
paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di
operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo'  inoltrare
alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare
tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato. 
      2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31  e  32  sono
rese  pubbliche  informazioni   generali   attinenti   all'anagrafica
dell'impianto, numero conto,  numero  autorizzativo,  classificazione
impianto,  stato  di  attivita',  emissioni   consentite,   emissioni
verificate,  eventuali  rideterminazioni  e  stato   di   adempimento
all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato. 
      2-quinquies. Il  Comitato  ETS  2  richiede  all'Agenzia  delle
dogane e  dei  monopoli  le  informazioni  necessarie  ad  assicurare
l'individuazione dei  soggetti  regolamentati  e  delle  destinazioni
finali d'uso dei  prodotti  energetici.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica   puo'   sottoscrivere
appositi accordi di cooperazione.». 
  2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020,  sono
inseriti i seguenti: 
    «Art.  43-bis  (Informazione,  comunicazione  e  visibilita'  dei
finanziamenti). - 1. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle
azioni o dei progetti finanziati con i proventi  delle  aste  dell'EU
ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies. 
    Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo").  -
1. A partire dal 1° gennaio 2025, i  proventi  della  messa  all'asta
delle  quote  destinate  al  Fondo   per   l'innovazione   ai   sensi
dell'articolo 10 bis, paragrafo  8,  della  direttiva  2003/87/CE,  e
delle quote di cui all'articolo  10,  paragrafo  1,  terzo  e  quarto
comma,  della  stessa  direttiva  sono  utilizzati  conformemente  ai
criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo  17
del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 18 giugno  2020,  laddove  tali  proventi  siano  utilizzati  per
un'attivita' economica per la quale sono stati  definiti  criteri  di
vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b),  di
detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un
danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.». 
  3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma
2, dopo le parole: «e' responsabile dell'approvazione»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso. 
  4. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori,  degli
operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli
4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4,  12,
commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18,  19,
20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del  comma  3-bis,
26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1  e
5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis,  2-quater  e  4,
39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico  degli  stessi,  secondo
tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a  favore  dei
soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli  articoli
4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3,
42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi  2,
4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e  4,  42-noviesdecies,  comma  2,
sono posti a carico  degli  stessi  soggetti  regolamentati,  secondo
tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
      2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma  2,
a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di  cui  al  medesimo
comma 2 relative alle  societa'  di  navigazione,  ad  esclusione  di
quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7,  e'  posta  a
carico delle societa' di navigazione una tariffa  annua,  da  versare
entro il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  pari  a  euro  430,76  se
responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se  responsabili  da
10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi  e
pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi.  A  copertura
dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34,
commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione
una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa  e'  versata
entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto  il  conto  nel
Registro dell'Unione, e tra il 1° e il  31  maggio  di  ciascun  anno
successivo a quello di apertura del conto. 
      2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
2-bis, a copertura dei costi derivanti  dalle  attivita'  di  cui  al
medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste  dall'articolo
34,  commi  2,  4,  5,  6  e  7,  e'  posta  a  carico  dei  soggetti
regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a  partire
dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione.  A  copertura  dei  costi
derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi  2,
4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa
annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31
dicembre dell'anno in cui e'  stato  aperto  il  conto  nel  Registro
dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo  a
quello di apertura del conto.»; 
    c) al comma 3, le parole: «di cui al  comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) al comma 5, le parole: «di cui al  comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Le risorse  economiche  derivanti  dal  rispetto  delle
misure equivalenti di cui all'articolo  31,  comma  5,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, per  essere  destinate  a
finalita' coerenti  con  l'articolo  23  per  impianti  di  cui  agli
articoli 31 e 32. 
      5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai  commi  2,  2-bis,
2-ter e 2-quater, deve  essere  effettuato  prima  dell'inizio  delle
attivita' istruttorie.». 
  5. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  47  del  2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad
eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    c) al comma 4,  le  parole:  «nazionale  per  la  gestione  della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle  attivita'  di  progetto
del protocollo di Kyoto» sono soppresse. 
                               Art. 9 
 
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  punto  1,  le  parole:  «nella  presente  direttiva»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»; 
    b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. A  partire  dal  1°  gennaio  2026,  gli  impianti  che
utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto  nel  caso  in
cui,  nel  pertinente  periodo  quinquennale   precedente,   di   cui
all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione  di
biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle  pertinenti  norme
unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle  emissioni,
contribuiscono in media per oltre il  95  per  cento  alle  emissioni
totali medie di gas a effetto serra.»; 
    c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. A partire dal 1°  gennaio  2026  anche  le  unita'  che
utilizzano esclusivamente biomassa sono prese  in  considerazione  ai
fini del calcolo della potenza termica nominale  di  un  impianto  ai
fini di cui al punto 3.»; 
    d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata: 
      1) alla prima sezione: 
        1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti  pericolosi
o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «.  A  decorrere  dal  1°
gennaio  2024,  combustione   di   combustibili   in   impianti   per
l'incenerimento di rifiuti urbani con una  potenza  termica  nominale
totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente
decreto»; 
        1.2) al secondo capoverso, dopo la  parola:  «petrolio»  sono
inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di  combustione
di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»; 
      2) alla seconda sezione: 
        2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa»  e'  sostituita
dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa; 
        2.2)  al  quarto  capoverso,  dopo  le   parole:   «alluminio
primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»; 
      3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole:  «ove  siano
in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale  totale
superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita'
di produzione di gesso calcinato  o  di  gesso  secondario  essiccato
superiore a 20 tonnellate al giorno»; 
      4) alla quarta sezione: 
        4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e'  sostituita
dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove  siano  in  funzione
unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore  a
20  MW»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  una  capacita'  di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»; 
        4.2) al nono capoverso,  le  parole:  «mediante  reforming  o
mediante ossidazione parziale» sono soppresse; 
        4.3)  al   dodicesimo   capoverso,   le   parole:   «mediante
condutture» sono soppresse e dopo le parole:  «direttiva  2009/31/CE»
sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte  da
un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»; 
      5) alla quinta sezione, dopo le parole:  «Trasporto  aereo»  e'
inserito il seguente capoverso: 
        «Voli  tra  aerodromi  situati  in  due  Stati  che  figurano
nell'atto di esecuzione adottato  in  applicazione  dell'articolo  25
bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la  Svizzera
o  il  Regno  Unito  e  gli  Stati  elencati  nel  medesimo  atto  di
esecuzione, e, ai fini degli articoli 12,  paragrafi  6  e  8,  e  28
quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi
situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei  che
soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
          a) sono titolari  di  un  certificato  di  operatore  aereo
rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro,
comprese le regioni ultraperiferiche, le  dipendenze  e  i  territori
dello Stato membro; 
          b) producono emissioni  annue  di  CO2  superiori  a  10000
tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al
decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di  cui  al  presente
allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato
membro, comprese  le  regioni  ultraperiferiche  dello  stesso  Stato
membro, a decorrere dal 1°  gennaio  2021.  Ai  fini  della  presente
lettera, non si tiene conto delle  emissioni  prodotte  dai  seguenti
tipi di voli: 
          i) voli di Stato; 
          ii) voli umanitari; 
          iii) voli per servizi medici; 
          iv) voli militari; 
          v) voli per attivita' antincendio; 
          vi) voli che precedono o seguono un  volo  umanitario,  per
servizi medici o per attivita' antincendio,  a  condizione  che  tali
voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile  e  siano  stati
necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per  servizi
medici  o  antincendio  corrispondenti  o  per  il   riposizionamento
dell'aeromobile dopo tali attivita'  in  vista  della  sua  attivita'
successiva»; 
        6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola:  «30.000»
e' sostituita dalla seguente: «50.000»; 
        7) alla quinta sezione, dopo la  lettera  j)  e  prima  delle
parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti:
«j-bis)»; 
    e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente: 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 10 
 
     Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47,
e' inserito l'allegato  I-bis  di  cui  all'allegato  A  al  presente
decreto. 
                               Art. 11 
 
Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.
                                 47 
 
  1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE  A»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «PARTE A»; 
    b) alla parte A: 
      1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso,
sesto periodo, le parole: «e' pari  a  zero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione
delle emissioni di gas ad effetto  serra  per  l'uso  della  biomassa
stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti
necessari al fine dell'applicazione a norma  dell'articolo  14  della
direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero.» e,  al  quinto  capoverso,  le
parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»; 
      2) alla sezione: «Controllo delle  emissioni  di  altri  gas  a
effetto serra», dopo  le  parole:  «paragrafo  1»  sono  inserite  le
seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 
    c) alla parte B: 
      1) alla sezione: «Controllo  delle  emissioni  di  biossido  di
carbonio»: 
        1.1) al  quinto  capoverso,  le  parole:  «Alla  biomassa  si
applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse; 
        1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti: 
          «Il fattore di emissione  della  biomassa  che  soddisfa  i
criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni  di  gas  ad
effetto serra per l'uso  della  biomassa  stabiliti  dalla  direttiva
UE/2018/2001,  con  gli  eventuali  adeguamenti  necessari  al   fine
dell'applicazione  a   norma   dell'articolo   14   della   direttiva
2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o  Jet
A)  si  applica  un  fattore  di  emissione  pari  a  3,16  (t  CO2/t
carburante). 
          Le emissioni da combustibili  rinnovabili  di  origine  non
biologica che  utilizzano  idrogeno  da  fonti  rinnovabili  conformi
all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero
emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione
dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14,  paragrafo  1,  della
direttiva 2003/87/CE.»; 
        1.3)  al  nono  capoverso,  dopo  le  parole:  «articolo  14,
paragrafo  3,»  sono   inserite   le   seguenti:   «della   direttiva
2003/87/CE.»; 
      2)  alla  sezione:  «Comunicazione  delle   emissioni»,   primo
capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono  inserite
le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 
      3) alla rubrica della sezione:  «Controllo  dei  dati  relativi
alle  tonnellate-chilometro  ai  fini  degli  articoli   3-sexies   e
3-septies»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «della
direttiva 2003/87/CE»; 
      4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi
alle  tonnellate-chilometro  ai  fini  degli  articoli   3-sexies   e
3-septies»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «della
direttiva 2003/87/CE»; 
    d) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente: 
      «PARTE  C  -  Controllo   e   comunicazione   delle   emissioni
corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis 
      Controllo delle emissioni 
      Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. 
      Calcolo 
      Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: 
        Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione 
      Il combustibile immesso in consumo comprende  la  quantita'  di
combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato. 
      Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati
dalle linee guida IPCC  2006  per  gli  inventari  o  dai  successivi
aggiornamenti, a meno  che  i  fattori  di  emissione  specifici  per
combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che
ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino piu' accurati. 
      Per ciascun soggetto regolamentato e  ciascun  combustibile  si
procede a un calcolo separato. 
      Comunicazione delle emissioni 
      Ciascun   soggetto   regolamentato   include   nella    propria
comunicazione le seguenti informazioni: 
        A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui: 
          - nome del soggetto regolamentato; 
          - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; 
          - tipo di combustibili che immette in consumo  e  attivita'
attraverso le quali li immette in  consumo,  compresa  la  tecnologia
utilizzata; 
          - indirizzo, numero di telefono e di  fax  e  indirizzo  di
posta elettronica di un referente; 
          - nome del proprietario del  soggetto  regolamentato  e  di
altre eventuali societa' capofila. 
        B. Per ciascun tipo di  combustibile  immesso  in  consumo  e
utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato  I-bis,
per il quale sono calcolate le emissioni: 
          - quantita' di combustibile immesso in consumo; 
          - fattori di emissione; 
          - emissioni totali; 
          - uso finale o  usi  finali  del  combustibile  immesso  in
consumo; 
          - incertezza. 
      Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per
le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono
opportunamente  coordinate  con  eventuali  altre   disposizioni   in
materia.». 
                               Art. 12 
 
Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 
 
  1. All'allegato IV al decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla parte A: 
      1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3»
sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 
      2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo  14,  paragrafo
3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le  seguenti:  «della  direttiva
2003/87/CE»; 
      3) al punto 12., la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) le disposizioni della direttiva  2003/87/CE,  nonche'  le
specifiche e gli orientamenti adottati  dalla  Commissione  ai  sensi
dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»; 
    b) alla parte B: 
      1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo  le  parole:
«articoli 3-sexies e 3-septies» sono  aggiunte  le  seguenti:  «della
direttiva 2003/87/CE.»; 
      2) al punto 15., dopo le parole: «dell'articolo  14,  paragrafo
3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 
      3) al punto 16.,  dopo  le  parole:  «dell'articolo  3-septies,
paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 
    c) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente: 
      «PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di
cui all'allegato I-bis 
      Principi generali 
      1.  Le  emissioni  corrispondenti   alle   attivita'   di   cui
all'allegato I-bis sono soggette a verifica. 
      2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai
sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato
nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilita',
la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i  dati
e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare
riferimento ai seguenti elementi: 
        a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i  relativi
calcoli; 
        b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione; 
        c) i calcoli per determinare le emissioni complessive. 
      3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate  solo  se
dati e informazioni affidabili e credibili consentono di  determinare
le emissioni con un grado elevato  di  certezza.  Per  dimostrare  un
grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che: 
        a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro; 
        b) il rilevamento dei dati e' stato  effettuato  secondo  gli
standard scientifici applicabili; 
        c) i registri  pertinenti  del  soggetto  regolamentato  sono
completi e coerenti. 
      4. Il verificatore ha accesso a tutti  i  siti  e  a  tutte  le
informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 
      5. Il verificatore  tiene  conto  del  fatto  che  il  soggetto
regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e
audit dell'Unione (EMAS). 
      Metodologia 
      Analisi strategica 
      6. La verifica si basa su  un'analisi  strategica  di  tutti  i
quantitativi  di  combustibili  immessi  in  consumo   dal   soggetto
regolamentato. A tal fine, il verificatore  deve  avere  una  visione
d'insieme  di  tutte  le  attivita'  nel  cui  ambito   il   soggetto
regolamentato  immette  in  consumo  i  combustibili  e  della   loro
rilevanza per le emissioni. 
      Analisi dei processi 
      7.  La  verifica  dei  dati  e  delle  informazioni  comunicati
avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato.
Il verificatore  effettua  controlli  a  campione  (spot  check)  per
determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. 
      Analisi dei rischi 
      8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte  le  modalita'
attraverso le quali il soggetto regolamentato immette  in  consumo  i
combustibili, per accertarsi  dell'affidabilita'  dei  dati  relativi
alle emissioni complessive del soggetto regolamentato. 
      9. Sulla base di  questa  analisi,  il  verificatore  individua
esplicitamente tutti gli elementi che comportano un  elevato  rischio
di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di
comunicazione che potrebbero  generare  errori  nella  determinazione
delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare  i  calcoli
necessari per determinare il livello delle  emissioni  delle  singole
fonti.  Particolare  attenzione  e'  riservata  agli   elementi   che
presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti  summenzionati
della procedura di monitoraggio. 
      10. Il verificatore esamina tutti i  metodi  di  controllo  dei
rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo  il
grado di incertezza. 
      Relazione 
      11. Il verificatore predispone una relazione  sul  processo  di
convalida,  nella  quale  dichiara  se  quanto  comunicato  ai  sensi
dell'articolo 42-sexies, comma 2,  e'  conforme.  La  relazione  deve
riportare tutti  gli  aspetti  attinenti  al  lavoro  svolto.  Se  il
verificatore   ritiene   che   non   vi   siano   errori    materiali
nell'indicazione   delle   emissioni   complessive,   rilascia    una
dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi
dell'articolo 42-sexies, comma 2. 
      Requisiti minimi di competenza del verificatore 
      12.  Il  verificatore  e'  indipendente  rispetto  al  soggetto
regolamentato, svolge i propri compiti con serieta',  obiettivita'  e
professionalita' e conosce: 
        a) le disposizioni della  direttiva  2003/87/CE,  nonche'  le
norme  e  gli  orientamenti  adottati  dalla  Commissione   a   norma
dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva; 
        b)   le    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica; 
        c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le
modalita' attraverso le quali i combustibili sono immessi in  consumo
dal soggetto regolamentato, in particolare  per  quanto  riguarda  la
raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.». 
                               Art. 13 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati  gli  articoli  3,
comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b)  e  c),  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma
1, le funzioni ad esso  attribuite  dalla  lettera  c)  del  medesimo
comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in  carica
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  Il  Presidente  e  il  Vicepresidente  del  Comitato   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati
negli otto mesi antecedenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  membri  di  diritto  del  Comitato  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le  relative  funzioni
per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone. 
  4. I rimanenti membri  del  Comitato  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati  negli  otto  mesi
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto,  sono  membri
di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
c). 
  5. Sono fatti salvi gli effetti  delle  deliberazioni  adottate  in
attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e
2023/959, nelle more della piena operativita' degli organismi di  cui
all'articolo  3  del  presente  decreto,  dal  Comitato  ETS  i   cui
componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica 16 aprile 2024. 
                               Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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