D.L. 30 Aprile 2022, n. 36
Attuazione PNRR: nuove misure urgenti in materia ambientale
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.100 del 30-04-2022
E’ entrato in vigore il 1° maggio il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
in particolare, il Capo III del provvedimento elenca una serie di “Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute” :
- l’art. 23 prevede disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;
- l’art. 24 stabilisce un potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA;
- l’art. 25 ha ad oggetto il Programma nazionale di gestione dei rifiuti. La norma, in particolare abroga la lettera i) dell’articolo 198-bis, comma 3, del D.L.vo 152/2006 e, inoltre, all’articolo 199 del D.L.vo 152/2006 dopo il comma 6, il Decreto-Legge ha inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
- l’art. 26 disciplina il supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica;
- l’art. 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Il SNPS, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita’ di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorita’ di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In ultimo, si segnala che l’art. 33 del Decreto-Legge prevede disposizioni urgenti anche per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti. Nello specifico, la costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonchè le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
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*Estratto
Capo III Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute
Art. 23 Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e’ soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi’ le modalita’ con le quali l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
4. All’articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche modalita’ di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere»; b) all’articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell’amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le Autorita’ di bacino distrettuali».
Art. 24 Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 e’ sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia’ previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attivita’ tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia e’ modificata con l’inserimento di una unita’ dirigenziale di livello generale. Per l’istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale e’ autorizzata la spesa di 67.456 euro per l’anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall’anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Agenzia.».
Art. 25 Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
1. All’articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) e’ abrogata. 2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi’ parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e’ redatto in conformita’ alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 26 Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica
1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
Art. 27 Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e’ istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
2. Il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l’adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunita’ e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilita’, in coerenza con i principi di equita’ e prossimita’.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori; b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita’ di comunicazione istituzionale e formazione; c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorita’ di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132; d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati; e) assicura il supporto alle autorita’ competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete: a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche’ con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS; c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; d) l’Istituto superiore di sanita’, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico; e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita’ di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operativita’, secondo criteri di efficacia, economicita’ e buon andamento, delle modalita’ di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo e’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanita’, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria; c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita’ promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennita’, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversita’ e Clima», nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all’attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 33 Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonche’ le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilita’, anche ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilita’ ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell’interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonche’ le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 e’ rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorita’ di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita’ di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l’autorita’ competente al rilascio ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformita’ al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo’ essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilita’ sul progetto di fattibilita’ tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilita’ da svolgersi sul progetto di fattibilita’ tecnico – economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, e’ di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall’articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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