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D.L. 14 Ottobre 2019, n. 111

D.L. Clima, nuovi interventi a favore dell'ambiente

Gazzetta ufficiale: n.241 del 14 ottobre 2019

Entra in vigore il 15 ottobre 2019 il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” (meglio conosciuto come Decreto Clima), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019. Il decreto-legge si compone di 9 articoli che programmano una serie di interventi urgenti per incentivare il miglioramento della qualità dell’aria e la conseguente riduzione delle emissioni.

gianni

 

Leggi testo completo legge

Art. 1

 

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria

 

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

 

  1. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria.

 

 

Art. 2

 

Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

 

  1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l’anno 2019, euro 70 milioni per l’anno 2020, euro 70 milioni per l’anno 2021, euro 55 milioni per l’anno 2022, euro 45 milioni per l’anno 2023 e euro 10 milioni per l’anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché’ di biciclette anche a pedalata assistita. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Art. 3

 

Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

 

  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

 

  1. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

 

  1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Art. 4

 

Azioni per la riforestazione

 

  1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

 

 

  1. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell’istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

 

  1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

 

 

  1. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

 

 

Art. 5

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale

 

  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

 

  1. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell’esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall’ordinamento. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario.

 

  1. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

  1. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

 

  1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché’ degli ulteriori interventi previst all’articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.

 

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all’eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.”.

 

 

Art. 6

 

Pubblicità dei dati ambientali

 

  1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

 

  1. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

 

  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

  1. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata “Informambiente”, anche nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7

 

Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

  1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso.

 

  1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché’ per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 8

 

Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

  1. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11 le parole “entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti “entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020”; b) al comma 13 le parole “entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti “entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020”.

 

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 9

 

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

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