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L. 16 Novembre 2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Gazzetta ufficiale: n. 269 del 19 novembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 55

Dal 20 novembre 2018 è in vigore il nuovo testo del decreto-legge 109/2018, il cosiddetto Decreto Emergenze, o Decreto Ponte Morandi, convertito con Legge 130/2018. Il provvedimento, adottato al fine di fronteggiare una serie di criticità, si occupa anche dell’emergenza sul fronte dell’utilizzo agricolo dei fanghi da depurazione.

Precisamente, è l’art. 41, come modificato in sede di conversione, ad occuparsi del tema. Si legge, innanzitutto, che in attesa di una revisione organica della disciplina di settore, ai fini dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura si applica la normativa di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, precisamente i limiti dell’Allegato IB. Seguono una serie di eccezioni (idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI) e la precisazione che “per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta
nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella
decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni“.

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