L. 21 Settembre 2018, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Gazzetta ufficiale: n. 220 del 21 settembre 2018
Convertito in legge il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il cosiddetto “Milleproroghe”. Rispetto al testo del D.L., con la legge di conversione del 21 settembre 2018, n. 108, in vigore dal 22 settembre 2018, resta fermo il riferimento all’ambiente, rinvenibile all’art. 3, e, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, anche all’art. 1, nel nuovo comma 2-bis.
Precisamente, per effetto dell’art. 3 viene prorogato il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all’art. 27, comma 1, del D.L.vo 230/2017, ossia il decreto che ha adeguato la normativa nazionale a quella europea (il regolamento UE 1143/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015) in materia di prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive, una delle principali minacce per la biodiversità. E’ confermata, quindi, la proroga al 31 agosto 2019 del termine per denunciare il possesso degli esemplari delle specie iscritte nell’elenco dell’UE al 14 febbraio 2018, data di entrata in vigore del decreto 230/2017. La legge di conversione, poi, ha aggiunto ulteriori proroghe (1° luglio 2020) in materia di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia.
Quanto al nuovo comma 2-bis dell’art. 1, troviamo l’ulteriore proroga del termine fissato per la decorrenza dell’obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti, 3.000 se in Comunità montane): tra queste rientra la gestione associata della raccolta, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. Per effetto della L. di conversione del Milleproroghe, tale obbligo (già prorogato al 31 dicembre 2018 dalla L. Bilancio 2018, la n. 205/2017) slitta al 30 giugno 2019.
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
ALLEGATO*
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91
*estratto
All’articolo 1:
al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo
del presente comma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a
presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di’ svolgimento delle
elezioni.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
All’articolo 3:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«l -bis . All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal l° luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal l° luglio 2020”; b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2020”.
1 -ter . Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016 è prorogato di ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».
Di seguito l’estratto del testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, nella versione coordinata con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108:
Art. 1 Proroga di termini in materia di enti territoriali 1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018». 2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
Art. 3 Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia 1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' prorogato al 31 agosto 2019. 1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »; b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ». 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e' prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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