L. 25 Febbraio 2022, n. 15
Convertito in legge il DL "Milleproroghe". Quali novità ambientali?
Gazzetta ufficiale: n. 49 del 28 febbraio 2022
Sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe), che entra in vigore il 1° marzo 2022.
In materia ambientale, la legge di conversione ha provveduto non solo a modificare alcuni dei termini presenti nell’art. 11 del Milleproroghe (recante “Proroga di termini in materia di transizione ecologica”) ma ha altresì aggiunto, al medesimo articolo, molteplici nuove disposizioni inerenti gli imballaggi, sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l’obliggo di etichettatura, la sorveglianza radiometrica, gli impianti di biogas e le fonti di energia rinnovabile.
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Estratto
Art. 11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imbal-
laggi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.».
3. Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.
4. All’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del- lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
5. Il termine di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di 60 giorni.
5-bis. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
5-quater. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi
informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022»
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d’acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente: «837-bis. Al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima
di un anno dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, all’articolo 40 -ter del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro
il 30 giugno 2022.
5-novies. Al comma 828 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l’anno 2022 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell’Istituto superiore per la prote zione e la ricerca ambientale».
5-decies. Agli oneri di cui al comma 5 -novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
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