L. 29 Giugno 2022, n. 79
Convertito in Legge 79/2022 il Decreto PNRR 2
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.150 del 29-05-2022
E’ entrata in vigore il 30 giugno 2022, la Legge 29 giugno 2022, n. 79 che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Ecco le principali novità in materia di energia e ambiente contenute nel nuovo provvedimento:
- Art. 23 bis: stabilite misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse. All’articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».
- Art. 25 bis: aggiunta del comma 5-ter all’articolo 224 del D.lgs. 152/2006 che disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (Conai). La norma prevede che “L’accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi“.
- Art. 26 bis: potenziato i controllo in materia di reati ambientali Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attivita’ di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale»;
- b) all’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita’ di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti». 2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Art. 48: abrogazione dell’articolo 231, comma 8, del Dlgs 152/2006 inerente la procedura per la demolizione di veicoli fuori uso che non siano da qualificare come rifiuti ai sensi del Dlgs 209/2003
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*Estratto
Art. 23-bis Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».
Art. 25-bis Modifica all’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:
«5-ter. L’accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi».
Art. 26-bis Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali
1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attivita’ di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale»;
b) all’articolo 318-quater, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita’ di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti».
2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 48 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalita’ necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell’ambito del PNRR;
b) l’articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate;
c) l’articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unita’ da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalita’ per l’accertamento del tasso alcolemico;
d) l’articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.
d-bis) l’articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso.
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