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L. 8 Agosto 2024, n. 115

Convertito in Legge il D.L. su materie prime critiche

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 189 del 13-08-2024

E’ entrata in vigore il 14 agosto 2024 la Legge 8 agosto 2024, n. 115 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico“.

Il testo intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.

La legge di conversione conferma le misure previste dal D.L. 84/2024 di seguito indicate.

a. Governance relativa alle materie prime strategiche

Si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, debba pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, presentate alla Commissione europea.

Si individuano presso i ministeri competenti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all’estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l’estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con i seguenti compiti:

-monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende;

-coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.

Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, un Piano Nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.

Si affida all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia, sulla base di una convenzione stipulata con i ministeri competenti, il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione nel quale sono riportati:

-la mappatura dei minerali;

-le campagne geotermiche;

-le indagini geognostiche;

-l’elaborazione dei dati acquisiti mediante esplorazione generale.

b. Misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime critiche

Il punto di contatto istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica riceverà le comunicazioni del permesso di ricerca delle materie prime strategiche che non eccedano i due anni. Il punto unico di contatto provvede a darne Comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche. L’attività di ricerca può essere iniziata dopo 30 giorni dalla comunicazione.

Si attribuiscono all’ISPRA e alla Sovrintendenza territorialmente competente le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti, nonché il potere di disporre (dandone comunicazione ai ministeri competenti) l’interruzione del permesso di ricerca in caso di accertamento di irregolarità nell’effettuazione delle ricerche.

c. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari

I titolari delle concessioni minerarie aventi ad oggetto i progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche dovranno corrispondere annualmente il valore di un’aliquota del prodotto (pari ad una percentuale compresa tra il 5 e il 7 per cento) in favore dello Stato per i progetti a mare o in favore dello Stato e della regione nella quale insista il giacimento per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy e sono destinate a sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

d. Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

Si introduce il “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici“, prevedendo, tra l’altro, che:

-l’estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, possa essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita;

-nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica, il Piano debba essere valutato in coerenza con il progetto di bonifica;

-in relazione alle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano debba indicare gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti.

e. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici

Si prevedono procedure semplificate e accelerate, sul modello dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, in relazione alle controversie in materia di riconoscimento o rilascio dei titoli abilitativi previsti dal decreto per i progetti strategici relativi a materie prime critiche.

f. Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per fini di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di prove di stress.

g. Fondo nazionale del Made in Italy

Si modifica il Fondo nazionale del made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.

In particolare, si integra il novero delle destinazioni delle risorse del Fondo, introducendo anche estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali; si prevede che le risorse del Fondo possano essere progressivamente incrementate anche con risorse provenienti da pubbliche amministrazioni; si prevede la possibilità di investimenti anche in strumenti di rischio emessi da società di capitali aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo sia in asset immobiliari, anche pubblici, strumentali all’operatività delle imprese delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da società di capitali collegati a tali asset; si prevede che possano essere individuati più soggetti gestori del Fondo, fermo il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori (2.500.000 euro annui complessivi).

I fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze potranno perseguire anche i fini propri del Fondo nazionale del made in Italy, ossia: crescita, sostegno, rafforzamento e rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e di valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali. Tali fondi potranno investire in asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali”.

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, vi sono le norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis) e le disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (art. 14-bis).

Leggi testo completo legge

 Art. 1 
 
                    Obiettivi generali e principi 
 
  1. Il presente decreto definisce,  nelle  more  di  una  disciplina
organica del settore delle materie  prime  critiche,  misure  urgenti
finalizzate   all'attuazione   di   un   sistema   di   governo   per
l'approvvigionamento  sicuro  e  sostenibile  delle   materie   prime
critiche  considerate  «strategiche»  ai  sensi  degli  articoli   3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 2024/1252 del))
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  in  ragione
del  ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione   delle
transizioni verde e digitale e nella  salvaguardia  della  resilienza
economica e dell'autonomia strategica. 
  2.    In    ragione    del    preminente    interesse     nazionale
nell'approvvigionamento delle materie prime critiche  strategiche  di
cui  al  comma  1  e  considerata  la  necessita'  di  garantire  sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal
regolamento (UE)  2024/1252,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva  e
efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di  Bolzano,
compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme di attuazione. 
                               Art. 2 
 
     Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici 
 
  1. Quando e' presentata presso la Commissione europea  una  domanda
di  riconoscimento  del  carattere  strategico  di  un  progetto   di
estrazione,  trasformazione  o  riciclaggio   delle   materie   prime
strategiche,  da  attuare  sul  territorio  nazionale,  il   Comitato
interministeriale  per  la  transizione  ecologica  (CITE)   di   cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
integrato dal Ministro della difesa((, dall'Autorita' delegata di cui
all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,))  e
dal Ministro per la protezione civile e le  politiche  del  mare,  si
pronuncia, ai sensi dell'articolo 7,  paragrafo  8,  del  regolamento
(UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi  entro  sessanta
giorni dalla trasmissione del progetto  da  parte  della  Commissione
europea. 
  2. Nel caso di progetti sulla  terraferma,  la  determinazione  del
CITE e' adottata sentita la Regione interessata. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui
sono  riconosciuti  come  strategici  dalla  Commissione  europea,  i
progetti di cui al comma  1  assumono  la  qualita'  di  progetti  di
pubblico interesse nazionale e le opere e  gli  interventi  necessari
alla loro realizzazione sono di pubblica utilita',  indifferibili  ed
urgenti. 
                               Art. 3 
 
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio
  dei titoli abilitativi all'estrazione  di  materie  prime  critiche
  strategiche 
 
  1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di
progetti  strategici  di  estrazione  di   materie   prime   critiche
strategiche e'  istituito  un  punto  unico  di  contatto  presso  la
direzione generale competente del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica. 
  2.  L'istanza  per  il  rilascio   di   ogni   titolo   abilitativo
all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al
punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci  giorni  dalla
data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto  trasmette
la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza,  il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,
verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente
un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le  eventuali
integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici
giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico  di
contatto,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate,  ha   la
facolta'  di  richiedere  integrazioni   al   proponente   ai   sensi
dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,))  del
regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non  superiore
a quindici giorni. Dalla data di  effettuazione  delle  verifiche  di
completezza prende avvio  il  procedimento  di  rilascio  dei  titoli
abilitativi, che non supera i diciotto mesi. 
  4.  Per  i  progetti  riconosciuti   come   strategici   ai   sensi
dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima
del  predetto  riconoscimento,  e  per  l'estensione   dei   progetti
strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il
termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma  3  non
supera i sedici mesi. 
  5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili  se
non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu'  di))  sei
mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del
progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 
  6. I termini  per  provvedere  sul  rinnovo  della  concessione  di
coltivazione di materie prime strategiche, oggetto  dei  progetti  di
cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area
concessa, sulla domanda di sospensione di lavori,  sulla  domanda  di
trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di  variazione
dei ((programmi dei lavori)) o del piano  di  coltivazione,  previsti
dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati  e  comunque  non  superano  i
dieci mesi. 
  7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il
deposito, il trasporto e ((il trattamento))  dei  materiali,  per  la
produzione  e  la  trasmissione  dell'energia  e  comunque   per   la
coltivazione del  giacimento  ovvero  la  sicurezza  ((della  miniera
sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.  La
concessione  comporta,  ove  richiesto   dal   concessionario,   ((il
vincolo)) preordinato all'esproprio in  variante  agli  strumenti  di
programmazione generale urbanistica ai  sensi  dell'articolo  10  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  8.  I  titoli  abilitativi  alla  realizzazione  di   progetti   di
estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto  conto
dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10  e
a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria
sull'ambiente marino,  sulla  biodiversita',  sulla  sicurezza  della
navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi. 
  9. Sono fatte salve le  competenze  delle  regioni  in  materia  di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle  attivita'  estrattive,
ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, del  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,  e))
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81. Sono altresi' fatte salve, in materia di  estrazione,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio  1927,
n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. 
                               Art. 4 
 
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio
  dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti  di  riciclaggio
  di materie prime critiche strategiche 
 
  1.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  di
progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto  il  riciclaggio,
ai sensi dell'articolo 2, numeri  8)  e  10),  del  regolamento  (UE)
2024/1252 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  aprile
2024, delle materie prime critiche strategiche, e' istituito un punto
unico  di  contatto  presso  la  direzione  generale  competente  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio  di
materie prime critiche strategiche e' presentata al  punto  unico  di
contatto di cui  al  comma  1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'istanza, il  punto  unico  di  contatto  trasmette  la
stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza,  il
punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti,
verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente
un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le  eventuali
integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici
giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico  di
contatto,  sentite  le  altre  amministrazioni  interessate,  ha   la
facolta'  di  richiedere  integrazioni   al   proponente   ai   sensi
dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,))  del
regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al  medesimo  un  termine  non
superiore a  quindici  giorni.  Dalla  data  di  effettuazione  delle
verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei
titoli abilitativi, ((la cui durata  massima  non  supera))  i  dieci
mesi. 
  4.  Per  i  progetti  riconosciuti   come   strategici   ai   sensi
dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima
del  predetto  riconoscimento,  e  per  l'estensione   dei   progetti
strategici esistenti gia' autorizzati, il termine di  durata  massima
del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi. 
  5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili  se
non per circostanze eccezionali, e comunque per  un  massimo  di  tre
mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del
progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le  disposizioni
del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto
strategico e'  ((compresa)),  oltre  all'attivita'  di  estrazione  o
riciclaggio, anche quella della trasformazione. 
  7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
presente articolo e all'articolo 3, fino al  31  dicembre  2027,  gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella
dotazione organica del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica possono essere conferiti in deroga al  limite  percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unita'  ulteriori.
Agli oneri di cui al presente comma si fa  fronte  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  ((7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al
presente  decreto,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e' autorizzato a indire procedure  concorsuali  pubbliche,
anche  tramite  scorrimento  di  vigenti  graduatorie   di   concorsi
pubblici,  e  ad  assumere,  in  deroga   alle   ordinarie   facolta'
assunzionali e nell'ambito  della  vigente  dotazione  organica,  nel
biennio 2024-2025,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  un  contingente  di  venti  unita'  di  personale  da
inquadrare  nell'area  dei  funzionari   del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 -  Comparto  funzioni  centrali.  Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali di  cui  al  primo
periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo'
avvalersi di un contingente di venti unita'  di  personale  dell'area
dei  funzionari,  in  posizione  di  comando,  proveniente  da  altre
pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del  personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate  la
spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di  1.008.146  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonche' la  spesa
di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto.  Per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le  maggiori
spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale  di  cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 42.600 euro  per  l'anno
2024. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari  a  461.016  euro
per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.)) 
                               Art. 5 
 
Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per  il  rilascio
  delle  autorizzazioni  ai  progetti  strategici  che  prevedono  la
  trasformazione di materie prime critiche strategiche 
 
  1. L'Unita' di missione attrazione e sblocco  investimenti  di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e'  individuata
quale  punto  unico  di  contatto  per  i  progetti   strategici   di
trasformazione delle materie prime  critiche  strategiche.  L'istanza
per l'autorizzazione e' presentata al ((punto  unico  di  contatto)),
che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo
abilitativo, trasmette la stessa, entro  dieci  giorni,  al  Comitato
tecnico di cui all'articolo 6 e alla  competente  direzione  generale
del Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. L'autorizzazione unica e' rilasciata dalla competente  direzione
generale del Ministero delle imprese e del made  in  Italy  entro  un
termine  che  non  supera  i  dieci  mesi.  Gli  atti  amministrativi
necessari alla realizzazione del progetto strategico sono  rilasciati
nell'ambito  di  un  procedimento  unico.  Nell'autorizzazione  unica
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,  assenso,
intesa, parere e nulla  osta,  comunque  denominati,  previsti  dalla
vigente legislazione in relazione  alle  opere  da  eseguire  per  la
realizzazione  del  progetto  e  alle  attivita'  da   intraprendere.
L'autorizzazione e' rilasciata in esito  ad  apposita  conferenza  di
servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis  e  seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza  di  servizi  sono
convocate tutte le amministrazioni competenti,  ivi  comprese  quelle
per  la  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei   beni
culturali, della salute e della pubblica incolumita'  dei  cittadini.
Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto  2023,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136. 
  3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come  strategici,
per i quali sono pendenti procedimenti  avviati  prima  del  predetto
riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti
che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine  di  cui  al
comma 2 e' ridotto a otto mesi. 
  4. Il termine massimo di cui al comma 2 non e' prorogabile  se  non
per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di  tre  mesi,
in ragione della  natura,  complessita',  ubicazione  o  portata  del
progetto strategico e in ogni caso  previa  acquisizione  del  parere
favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  L'amministrazione
((competente)) provvede alle attivita' previste dal medesimo articolo
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
    Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche 
 
  1. Presso il Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
istituito il  Comitato  tecnico  per  le  materie  prime  critiche  e
strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di: 
    a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle  catene  di
approvvigionamento di materie prime critiche e  strategiche  e  delle
esigenze di  approvvigionamento  delle  imprese,  anche  al  fine  di
prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di  approvvigionamento
di materie prime critiche e strategiche; 
    b) coordinamento  e  monitoraggio  del  livello  delle  eventuali
scorte disponibili per ciascuna materia prima  strategica  a  livello
aggregato e del relativo livello di sicurezza. 
  2. Il Comitato tecnico  predispone  e  sottopone,  ogni  tre  anni,
all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2,  comma
1, un Piano nazionale delle  materie  prime  critiche,  in  cui  sono
((indicati)), in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti
di finanziamento ((disponibili nonche')) gli obiettivi  attesi  anche
alla luce delle funzioni di cui al comma 3. 
  3. Ai  fini  dello  svolgimento  del  monitoraggio  strategico,  il
Comitato tecnico: 
    a) puo' chiedere informazioni alle autorita' nazionali, regionali
e locali competenti  sulla  pianificazione  territoriale,  in  merito
all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni  per  lo
sviluppo di progetti relativi alle  materie  prime  critiche  e  puo'
promuovere le opportune iniziative di  impulso  e  coordinamento  nei
confronti delle suddette autorita'; 
    b) monitora l'andamento del Programma nazionale  di  esplorazione
di  cui  all'articolo  10  dandone  comunicazione  alla   Commissione
europea; 
    c)  monitora  i  risultati  delle  prove  ((di  vulnerabilita'  e
resilienza, di cui  all'articolo  11,  comma  1,))  delle  catene  di
approvvigionamento  di  materie  prime  critiche  e  strategiche,   a
sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea; 
    d) propone al CITE, sulla base delle prove  di  vulnerabilita'  e
resilienza  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  l'istituzione   di
eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche; 
    e) propone al CITE  l'elaborazione  di  una  lista  nazionale  di
materie prime  critiche  e  strategiche,  aggiornata  a  seguito  dei
risultati delle prove di cui alla lettera c) ((e  del  monitoraggio))
del fabbisogno nazionale di  materie  prime  critiche,  o  a  seguito
dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche; 
    f) integra la lista  nazionale,  in  caso  di  rischio  di  grave
perturbazione dell'approvvigionamento di  materie  prime  critiche  e
strategiche rilevanti  per  le  esigenze  di  approvvigionamento  del
tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione  significativa  e
inaspettata della disponibilita' di una materia prima,  o  a  seguito
dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime  critiche,
((o all'aumento)) significativo del prezzo di una materia prima oltre
la normale volatilita' del prezzo di mercato. 
  4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare  e  facilitare  i
promotori dei progetti durante  le  attivita'  riguardanti  tutte  le
diverse fasi della catena  del  valore,  ((ossia))  l'estrazione,  la
trasformazione e il riciclo. 
  5. Il Comitato tecnico e'  composto  da  due  rappresentanti  ((per
ciascuno)) del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  almeno  uno  di   livello
dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri
che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui
all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile  2024.  Fanno,  altresi',  parte  del
Comitato tecnico un rappresentante  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  designato  dal  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  un  rappresentante  dei
soggetti gestori del Fondo di  cui  all'articolo  4  della  legge  27
dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy, ((e tre rappresentanti della Conferenza unificata,  di
cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse)). Il Comitato  tecnico,
a bienni alterni, e' presieduto  da  uno  dei  dirigenti  di  livello
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  o
del Ministero delle imprese e del made in  Italy  che  compongono  il
Comitato medesimo. 
  6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi ((di spese)) o altri
emolumenti comunque denominati. 
  7. Le funzioni di segreteria  tecnica  del  Comitato  tecnico  sono
svolte dalla Direzione generale del Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy competente per le materie prime critiche. A  tal  fine,
il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e'  autorizzato  ad
indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione
organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato, un contingente di dieci unita' di personale da
inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 -  Comparto  Funzioni  Centrali.  Nelle  more  della
conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo,
il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi  di  un
contingente massimo  di  dieci  unita'  di  personale  dell'area  dei
funzionari, in posizione di comando, proveniente da  altre  pubbliche
amministrazioni, ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Per l'attuazione del presente comma ((sono autorizzate)) una spesa di
personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a  euro  498.116
annui a decorrere dall'anno 2025 ((e una spesa di  euro))  6.417  per
l'anno 2024 ed euro 15.400  annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per
l'erogazione dei buoni pasto. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno
2024 e euro 513.516 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 

Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche

                               Art. 7 
 
Misure per accelerare e semplificare  la  ricerca  di  materie  prime
                              critiche 
 
  1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime  strategiche
e'  esclusa  la  sussistenza  di  potenziali  effetti   significativi
sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di  verifica
di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in  cui
la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con  le
seguenti modalita': 
    a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti; 
    b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di
rilevamenti satellitari; 
    c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie  attraverso
la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; 
    d)  prelievo  di  campioni  in  ((gallerie  o  aree   minerarie))
preesistenti; 
    e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni  selezionati
per la definizione delle  associazioni  mineralogiche  e  delle  loro
relazioni; 
    f) prospezioni  geofisiche  mediante  tecniche  non  invasive  di
analisi; 
    g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua; 
    h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni); 
    (( h-bis) campionamento  e  analisi  del  contenuto  minerale  di
fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo
delle migliori tecniche disponibili.)) 
  2. Il permesso  di  ricerca  e'  comunicato  al  ((punto  unico  di
contatto)) di cui all'articolo 3, che provvede a darne  comunicazione
al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non
puo'  essere  iniziata   se   non   decorsi   trenta   giorni   dalla
comunicazione. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti
di ricerca di cui al  comma  1  e  sul  rispetto  dei  requisiti  ivi
previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di
attivita'   estrattive,    dall'ISPRA    e    dalla    Sovrintendenza
territorialmente competente, ciascuno per  i  profili  di  rispettiva
competenza.)) Nel caso di accertate irregolarita' e  ((inosservanze))
relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono
l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono  a  segnalare  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy ((l'adozione del  provvedimento  di
decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1)). 
  3. Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo  di
cui al comma 2 da parte dell'ISPRA  sono  a  carico  del  ricercatore
sulla base di specifiche tariffe definite con  decreto  del  Ministro
((dell'ambiente)) e della sicurezza energetica, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,)) che stabilisce anche le modalita' di riscossione.
La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente.  ((Gli  enti  territorialmente  competenti  in
materia di attivita' estrattive svolgono le funzioni di cui al  comma
2 con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.)) 
                               Art. 8 
 
Istituzione di  aliquote  di  produzione  in  materia  di  giacimenti
                              minerari 
 
  1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle
regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n.  112,  per  le  concessioni  minerarie  relative  a
progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il  titolare
della concessione corrisponde annualmente il  valore  di  un'aliquota
del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il
7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo  Stato,
ai sensi del comma 2, sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di  cui  all'articolo  4  della
legge 27 dicembre 2023, n.  206,  per  sostenere  investimenti  nella
filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. 
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del  made  in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottarsi ((previa intesa in sede  di))  Conferenza  unificata,  sono
definite l'entita' della aliquota di cui al comma 1, le modalita'  di
calcolo della stessa, le modalita' di assegnazione allo Stato  per  i
progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui  al  comma  1,
secondo periodo, e le modalita' di riparto degli introiti di  cui  al
comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui  territorio  il  giacimento
insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle
somme assegnate alle regioni per le misure compensative  a  vantaggio
delle  comunita'  e  dei  territori  locali,  nonche'  le   eventuali
esenzioni  riconoscibili  nei  primi  cinque  anni   dall'avvio   del
progetto. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle
concessioni gia' rilasciate ((alla data)) di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  ne'  ai  rinnovi   di   dette   concessioni   ove
((previsti))  dall'originario  titolo.  Resta  fermo   l'obbligo   di
munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai  sensi
dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  di  cui  al  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei  relativi  canoni
per  l'occupazione  di  aree  del  demanio  marittimo  e   del   mare
territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1,
lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                               Art. 9 
 
  Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi 
 
  1. Considerata la significativa quantita' di rifiuti di  estrazione
in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in  termini
di  materie  prime  critiche  rispetto  agli  obiettivi   posti   dal
((regolamento  (UE)  2024/1252))  del  Parlamento   europeo   e   del
Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  per  il   rilascio   dei   titoli
abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle  strutture  di
deposito  di  rifiuti  di  estrazione  chiuse,  ((comprese))   quelle
abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto  29
luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie  da  strutture
di deposito di rifiuti estrattivi derivanti  da  una  lavorazione  di
miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, puo' attuarsi all'interno  del
relativo programma dei lavori approvato, opportunamente  integrato  e
aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del  medesimo  regio
decreto. 
  2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2,  comma  1,  ((le  parole:  «lettera  d)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)» )); 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
        «d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione,
di cui alla lettera  d),  ma  riconducibili  ad  attivita'  minerarie
chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata  in  vigore
((della presente disposizione)); 
      2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
        «f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate
da  un  deposito  di  origine  antropica,  composto  da  rifiuti   di
estrazione di precedenti attivita' estrattive  di  cui  alla  lettera
d-bis); 
        f-ter) deposito di rifiuti estrattivi  storici:  deposito  di
elementi minerali, costituito  da  rifiuti  estrattivi  di  cui  alla
lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da  recupero
degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»; 
    c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti  di
estrazione storici). - 1. L'estrazione  di  sostanze  minerali  nelle
strutture di deposito di rifiuti estrattivi,  chiuse  o  abbandonate,
per le quali non e' piu' vigente il  titolo  minerario,  puo'  essere
concessa solo a seguito dell'elaborazione,  da  parte  dell'aspirante
concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie  prime
dai rifiuti  di  estrazione  storici".  Il  Piano  di  recupero  deve
dimostrare la  sostenibilita'  economica  ed  ambientale  dell'intero
ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di
lavorazione. 
      2.  Nei  siti  contaminati  gia'  oggetto  di  procedimento  di
bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il Piano e' valutato coerentemente con le  azioni  previste  dal
progetto di bonifica. 
      3. In caso di  strutture  di  deposito  censite  dall'autorita'
competente come  potenzialmente  contaminate,  il  Piano  indica  gli
interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici
ambientali di  sostanze  inquinanti,  comprese  quelle  eventualmente
utilizzate nei processi di  lavorazione,  al  fine  di  garantire  un
adeguato livello di  sicurezza  per  le  persone  e  per  l'ambiente,
nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla
specificita' delle lavorazioni di recupero previste. 
      4. Per quanto riguarda le strutture  di  deposito  dei  rifiuti
chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di  tipo  A,  inserite
nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il  Piano  deve
aggiornare  le  relative  informazioni  di  rischio   strutturale   e
ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di
poter operare  nelle  condizioni  di  sicurezza  per  la  salute  dei
lavoratori e per l'ambiente.». 
                            ((Art. 9 bis 
 
Norme in materia di corretta gestione  del  fine  vita  dei  pannelli
                      fotovoltaici incentivati 
 
  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il  2030  fissati
dal  regolamento  (UE)  2024/1252  del  Par-lamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo  anche  attraverso
l'integrazione della copertura della  quota  di  consumo  di  materie
prime  strategiche  con  le  materie  prime  secondarie,  al  decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita'  di  cui  ai
commi da 3 a 10 dei sistemi  collettivi  che  gestiscono  rifiuti  di
pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento  possono  avvalersi
del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.»; 
  b) all'articolo 24-bis, comma 1: 
  1) al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
  2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere  dal
1°  gennaio  2025,  il  GSE  prevede,  nell'ambito  delle  istruzioni
operative, due finestre temporali annuali di durata pari  a  sessanta
giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono
comunicare allo stesso GSE la scelta  di  partecipare  a  un  sistema
collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione
ai  sistemi  collettivi  sono  indicate   nelle   stesse   istruzioni
operative». 
  2. Le attivita' derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono
svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.,  nell'ambito
di  quelle  allo  stesso  gia'  attribuite,  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  destinate  allo  scopo  a   legislazione
vigente.)) 
                               Art. 10 
 
                 Programma nazionale di esplorazione 
 
  1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(( (ISPRA) ))-  Servizio  geologico  d'Italia  elabora  il  Programma
nazionale di esplorazione, sulla base di  una  convenzione  stipulata
con il Ministero delle imprese e del made in  Italy  e  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.   Il   Programma   e'
sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. 
  2. La convenzione di cui  al  comma  1  contiene  l'indicazione  di
((obiettivi  intermedi  e  finali))  il  cui  mancato  raggiungimento
comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento  e  individua
anche  le  relative  modalita'  di  revoca.  In   caso   di   revoca,
l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione e' oggetto  di
gara. 
  3. Il Programma ((comprende le seguenti attivita')): 
    a) mappatura dei minerali su scala idonea; 
    b) campagne geochimiche,  anche  per  stabilire  la  composizione
chimica di terreni, sedimenti e rocce; 
    c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; 
    d)  elaborazione  dei  dati  raccolti  attraverso  l'esplorazione
generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive. 
  4. Per la elaborazione  del  Programma  nazionale  di  esplorazione
l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia puo' avvalersi, ove  necessario,
di competenze esterne,  nell'ambito  dei  finanziamenti  previsti  al
comma 9. 
  5. Le attivita' di  indagine  e  di  esplorazione  necessarie  alla
elaborazione del Programma si  svolgono  con  tecniche  non  invasive
secondo i piu' moderni  e  sostenibili  standard  di  esplorazione  e
ricerca. 
  6. Il CITE  approva  il  Programma  entro  il  24  marzo  2025.  Il
Programma  e'  pubblicato  ((nei  siti  internet  istituzionali   del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche'  delle  regioni  e
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  territorialmente
interessate)). 
  7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle  risultanze  del
Programma  nazionale  di  esplorazione,  ((e'  pubblicata  nel   sito
internet dell'ISPRA)) entro il 24 maggio  2025.  Le  informazioni  di
base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche
raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente
accessibili.  Le  informazioni  piu'  dettagliate,  compresi  i  dati
geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione  adeguata  e
la mappatura geologica su larga scala, sono messe a  disposizione  su
richiesta dei singoli interessati. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini
geognostiche  esistenti,  ((compresi))   i   dati   derivanti   dalla
bibliografia  scientifica  di  settore,  per  individuare   eventuali
mineralizzazioni non rilevate contenenti  materie  prime  critiche  e
minerali vettori di materie prime  critiche((,))  e  pubblica,  nelle
more della Carta mineraria  di  cui  al  comma  7,  una  prima  mappa
accessibile al pubblico. 
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  l'anno  2024  e  di  3
milioni di euro per l'anno  2025,  alla  cui  copertura  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                               Art. 11 
 
Registro  nazionale  delle  aziende  e  delle   catene   del   valore
                             strategiche 
 
  1. Il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  provvede  al
monitoraggio delle catene del valore  strategiche,  alla  misurazione
del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e a supporto  dell'attivita'
ivi prevista, e' istituito presso il Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene  del
valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, sono ((definiti)) la tipologia  di  dati
che le imprese individuate  ai  sensi  del  comma  3  trasmettono  al
Registro, le eventuali esenzioni, nonche' ((i tempi))  e  ogni  altra
modalita' necessaria a  garantire  l'operativita'  del  Registro.  Al
Registro sono trasmessi, altresi', dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, i  dati  relativi  alle  importazioni  ed  esportazioni  di
materie  prime  critiche  strategiche  e  di  ((rottami  metallici)),
secondo le modalita' e ((i tempi indicati)) nel  decreto  di  cui  al
secondo periodo. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, e comunque  non  oltre  il  24  maggio  2025,  sono
individuate le imprese che operano  in  settori  strategici,  di  cui
all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile  2024,  che  operano  sul  territorio
nazionale e che utilizzano materie prime strategiche  per  fabbricare
batterie per lo stoccaggio  di  energia  e  la  mobilita'  elettrica,
componenti e apparecchiature relative alla produzione e  all'utilizzo
dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le  reti  elettriche,
componenti e apparecchiature  relative  alla  produzione  di  energia
rinnovabile,  aeromobili,  motori  di  trazione,  pompe  di   calore,
componenti  e  apparecchiature  connesse  alla  trasmissione  e  allo
stoccaggio di dati,  dispositivi  elettronici  mobili,  componenti  e
apparecchiature connesse alla fabbricazione  additiva,  componenti  e
apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori  di  razzi,
satelliti  o  semiconduttori.  Il  decreto  e'  pubblicato  sul  sito
internet istituzionale del Ministero delle  imprese  e  del  made  in
Italy. Il decreto e' aggiornato annualmente. 
  4.  Per  l'istituzione  e  l'implementazione  del  Registro,  anche
tramite interoperabilita' con altre banche dati,  e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2025  e  di  200.000  euro  a
decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri ((si provvede  mediante))
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
                               Art. 12 
 
     Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici 
 
  1. Alle controversie relative alle procedure per il  riconoscimento
o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici,
si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. 

Capo III
Promozione degli investimenti

                               Art. 13 
 
           Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy 
 
  1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio  delle  attivita'
di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche  per  il
rafforzamento delle  catene  di  approvvigionamento,  all'articolo  4
della legge 27 dicembre 2023, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «attivita' di»  sono  inserite  le
seguenti: «estrazione, trasformazione,»; 
    b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata  del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione  alla  spesa,»  sono
soppresse e dopo le parole: «disponibilita' complessive dello stesso»
sono aggiunte  le  seguenti:  «,  con  riferimento  agli  impegni  di
sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e  imprese
target, effettuati con le risorse del Fondo»; 
    c)  al  comma  6,  le  parole:  «al  gestore  individuato»   sono
sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole:
«la  spesa  di   2.500.000   euro»   sono   inserite   le   seguenti:
«complessivi». 
  2.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 8-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui al comma
1  puo'  costituire  fondi  per  i  fini  e  le  funzioni  ((di   cui
all'articolo)) 4 della legge 27 dicembre 2023, n.  206.  Tali  fondi,
nell'operativita'  immobiliare,  possono  investire,  direttamente  o
indirettamente: 
      a) negli asset  immobiliari,  anche  pubblici  o  derivanti  da
concessione,  strumentali  all'operativita'  delle   societa'   delle
filiere strategiche previste dalla citata normativa; 
      b) in strumenti di rischio emessi dalle societa'  di  cui  alla
lettera  a)  il  cui  rendimento  sia  collegato  ai  predetti  asset
immobiliari strumentali». 
                               Art. 14 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  approvvigionamento  di  rottami
              ferrosi e di altre materie prime critiche 
 
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,  n.  117,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ((le parole: «I rottami ferrosi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204,  7404,
7602 e 7902)) della nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23  luglio  1987,  relativo  alla
nomenclatura  tariffaria  e  statistica  ed  alla  tariffa   doganale
((comune)) »; 
    (( (a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono  essere
indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita'  di  cui
ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica  ai
sensi del comma 2»)); 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis.  Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo permanente per  il
monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime
critiche  anche  al  fine  di  valutare  e   promuovere   azioni   di
salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e  internazionale.
Il Tavolo permanente e'  composto  da  rappresentanti  dei  Ministeri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  delle
imprese e  del  made  in  Italy,  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   nonche'   delle
associazioni  di  categoria  di  volta  in  volta  interessate.  Alle
riunioni possono essere invitati rappresentanti di  altri  Ministeri,
aventi  competenza  nelle  materie  oggetto  delle  tematiche   poste
all'ordine del giorno. 
      3-ter.  Fermo  restando  quando  disposto  al   comma   5,   la
partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma  3-bis
non da' luogo ((all'erogazione  di  compensi,  rimborsi  di  spese)),
gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.». 
                            ((Art. 14 bis 
 
Disposizioni per l'approvvigionamento urgente  di  ulteriori  materie
                                prime 
 
  1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie  prime
necessarie alle filiere produttive del made in  Italy,  non  comprese
nel  regolamento  (UE)  2024/1252  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  dell'11  aprile  2024,  il  CITE,  integrato   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1,  del  presente  decreto,  su  proposta  del
Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo  6,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare  progetti  minerari
di interesse  strategico  nazionale  per  i  quali  si  applicano  le
disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi
di cui al comma 3 del presente articolo. 
  2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei  progetti
minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza  di
un fabbisogno nazionale della  materia  prima  oggetto  dei  progetti
stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in
Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti  di
estrazione anche alle fasi, da  svolgere  nel  territorio  nazionale,
della raffinazione e della trasformazione. 
  3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai
progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di
cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2. 
  4. In caso di inerzia o  di  ritardo  degli  organi  competenti  al
rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi  ai  progetti
di cui al comma 1, il proponente puo' darne segnalazione al  Comitato
tecnico di cui all'articolo 6. Il  Comitato  tecnico,  attraverso  la
struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine  massimo
pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia,
il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di
cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto,  competente  per  la
categoria alla quale  appartiene  il  progetto.  Il  punto  unico  di
contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente
entro i successivi sessanta giorni. 
  5. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo  si
applicano gli articoli 8 e 12.)) 
                               Art. 15 
 
                       Misure di coordinamento 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «e  la  relativa  programmazione»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  con  compiti  volti  a  rafforzare
l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il CITE ((, sentite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano interessate,)) approva il Programma  nazionale
di esplorazione delle materie prime  critiche  e  ha  il  compito  di
pronunciarsi  sulla  richiesta  di  valutazione,   presentata   dalla
Commissione europea ai sensi del ((regolamento (UE)  2024/1252))  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status
di progetto strategico relativo  alla  estrazione,  trasformazione  o
riciclo delle materie prime  critiche  strategiche  da  attuarsi  sul
territorio nazionale.». 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10  agosto  2023  n.
  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,  n.
  136 
 
  1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto  2023  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle
seguenti «per l'anno 2024»; 
    b) e' aggiunto ((, in fine,)) il seguente comma: 
      «1-bis. Alle societa' di rilievo  strategico  che  operano  sul
mercato, acquisite ai sensi  del  comma  1  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  non  si  applicano  le  disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175   e
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.
214.». 
                               Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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