L. 8 Agosto 2024, n. 115
Convertito in Legge il D.L. su materie prime critiche
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 189 del 13-08-2024
E’ entrata in vigore il 14 agosto 2024 la Legge 8 agosto 2024, n. 115 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico“.
Il testo intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.
La legge di conversione conferma le misure previste dal D.L. 84/2024 di seguito indicate.
a. Governance relativa alle materie prime strategiche
Si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, debba pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, presentate alla Commissione europea.
Si individuano presso i ministeri competenti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all’estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l’estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.
Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con i seguenti compiti:
-monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende;
-coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.
Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, un Piano Nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.
Si affida all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia, sulla base di una convenzione stipulata con i ministeri competenti, il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione nel quale sono riportati:
-la mappatura dei minerali;
-le campagne geotermiche;
-le indagini geognostiche;
-l’elaborazione dei dati acquisiti mediante esplorazione generale.
b. Misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime critiche
Il punto di contatto istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica riceverà le comunicazioni del permesso di ricerca delle materie prime strategiche che non eccedano i due anni. Il punto unico di contatto provvede a darne Comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche. L’attività di ricerca può essere iniziata dopo 30 giorni dalla comunicazione.
Si attribuiscono all’ISPRA e alla Sovrintendenza territorialmente competente le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti, nonché il potere di disporre (dandone comunicazione ai ministeri competenti) l’interruzione del permesso di ricerca in caso di accertamento di irregolarità nell’effettuazione delle ricerche.
c. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
I titolari delle concessioni minerarie aventi ad oggetto i progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche dovranno corrispondere annualmente il valore di un’aliquota del prodotto (pari ad una percentuale compresa tra il 5 e il 7 per cento) in favore dello Stato per i progetti a mare o in favore dello Stato e della regione nella quale insista il giacimento per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy e sono destinate a sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
d. Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
Si introduce il “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici“, prevedendo, tra l’altro, che:
-l’estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, possa essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita;
-nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica, il Piano debba essere valutato in coerenza con il progetto di bonifica;
-in relazione alle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano debba indicare gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti.
e. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
Si prevedono procedure semplificate e accelerate, sul modello dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, in relazione alle controversie in materia di riconoscimento o rilascio dei titoli abilitativi previsti dal decreto per i progetti strategici relativi a materie prime critiche.
f. Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche
Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per fini di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di prove di stress.
g. Fondo nazionale del Made in Italy
Si modifica il Fondo nazionale del made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.
In particolare, si integra il novero delle destinazioni delle risorse del Fondo, introducendo anche estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali; si prevede che le risorse del Fondo possano essere progressivamente incrementate anche con risorse provenienti da pubbliche amministrazioni; si prevede la possibilità di investimenti anche in strumenti di rischio emessi da società di capitali aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo sia in asset immobiliari, anche pubblici, strumentali all’operatività delle imprese delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da società di capitali collegati a tali asset; si prevede che possano essere individuati più soggetti gestori del Fondo, fermo il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori (2.500.000 euro annui complessivi).
I fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze potranno perseguire anche i fini propri del Fondo nazionale del made in Italy, ossia: crescita, sostegno, rafforzamento e rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e di valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali. Tali fondi potranno investire in asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali”.
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, vi sono le norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis) e le disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (art. 14-bis).
Leggi testo completo legge
Art. 1 Obiettivi generali e principi 1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) 2024/1252 del)) Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. 2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessita' di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2 Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici 1. Quando e' presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa((, dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita,)) e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea. 2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE e' adottata sentita la Regione interessata. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualita' di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
Art. 3 Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche 1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,)) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi. 4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi. 5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per ((non piu' di)) sei mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonche' sulla domanda di variazione dei ((programmi dei lavori)) o del piano di coltivazione, previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. 7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e ((il trattamento)) dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza ((della miniera sono)) considerate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, ((il vincolo)) preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversita', sulla sicurezza della navigazione e sulle attivita' umane insistenti sui fondali medesimi. 9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attivita' estrattive, ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e)) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresi' fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.
Art. 4 Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche 1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, e' istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche e' presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facolta' di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, ((primo comma, secondo periodo,)) del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, ((la cui durata massima non supera)) i dieci mesi. 4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti gia' autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi. 5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico e' ((compresa)), oltre all'attivita' di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione. 7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unita' ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. ((7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi di un contingente di venti unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonche' la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024. 7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
Art. 5 Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche 1. L'Unita' di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione e' presentata al ((punto unico di contatto)), che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. L'autorizzazione unica e' rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attivita' da intraprendere. L'autorizzazione e' rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno gia' ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 e' ridotto a otto mesi. 4. Il termine massimo di cui al comma 2 non e' prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessita', ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione ((competente)) provvede alle attivita' previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche 1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di: a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche; b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza. 2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono ((indicati)), in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento ((disponibili nonche')) gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3. 3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico: a) puo' chiedere informazioni alle autorita' nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e puo' promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorita'; b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea; c) monitora i risultati delle prove ((di vulnerabilita' e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1,)) delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea; d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilita' e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche; e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) ((e del monitoraggio)) del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche; f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilita' di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, ((o all'aumento)) significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilita' del prezzo di mercato. 4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attivita' riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ((ossia)) l'estrazione, la trasformazione e il riciclo. 5. Il Comitato tecnico e' composto da due rappresentanti ((per ciascuno)) del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresi', parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, ((e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse)). Il Comitato tecnico, a bienni alterni, e' presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo. 6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi ((di spese)) o altri emolumenti comunque denominati. 7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unita' di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma ((sono autorizzate)) una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 ((e una spesa di euro)) 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto. 8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Art. 7 Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche 1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche e' esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed e' effettuata con le seguenti modalita': a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti; b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari; c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; d) prelievo di campioni in ((gallerie o aree minerarie)) preesistenti; e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni; f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi; g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua; h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni); (( h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili.)) 2. Il permesso di ricerca e' comunicato al ((punto unico di contatto)) di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attivita' di ricerca non puo' essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. ((Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attivita' estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.)) Nel caso di accertate irregolarita' e ((inosservanze)) relative alla modalita' di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy ((l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1)). 3. Gli oneri connessi alle attivita' di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro ((dell'ambiente)) e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) che stabilisce anche le modalita' di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Gli enti territorialmente competenti in materia di attivita' estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Art. 8 Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari 1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ((previa intesa in sede di)) Conferenza unificata, sono definite l'entita' della aliquota di cui al comma 1, le modalita' di calcolo della stessa, le modalita' di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalita' di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunita' e dei territori locali, nonche' le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni gia' rilasciate ((alla data)) di entrata in vigore del presente decreto, ne' ai rinnovi di dette concessioni ove ((previsti)) dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9 Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi 1. Considerata la significativa quantita' di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, ((comprese)) quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, puo' attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto. 2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, ((le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)» )); b) all'articolo 3, comma 1: 1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attivita' minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)); 2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attivita' estrattive di cui alla lettera d-bis); f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»; c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non e' piu' vigente il titolo minerario, puo' essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilita' economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione. 2. Nei siti contaminati gia' oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano e' valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica. 3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorita' competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificita' delle lavorazioni di recupero previste. 4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».
((Art. 9 bis Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Par-lamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita' di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.»; b) all'articolo 24-bis, comma 1: 1) al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative». 2. Le attivita' derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso gia' attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.))
Art. 10 Programma nazionale di esplorazione 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (( (ISPRA) ))- Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma e' sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. 2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di ((obiettivi intermedi e finali)) il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalita' di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione e' oggetto di gara. 3. Il Programma ((comprende le seguenti attivita')): a) mappatura dei minerali su scala idonea; b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive. 4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia puo' avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9. 5. Le attivita' di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i piu' moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca. 6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma e' pubblicato ((nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate)). 7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, ((e' pubblicata nel sito internet dell'ISPRA)) entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni piu' dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati. 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, ((compresi)) i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche((,)) e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico. 9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 11 Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e a supporto dell'attivita' ivi prevista, e' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ((definiti)) la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonche' ((i tempi)) e ogni altra modalita' necessaria a garantire l'operativita' del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresi', dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di ((rottami metallici)), secondo le modalita' e ((i tempi indicati)) nel decreto di cui al secondo periodo. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilita' elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto e' aggiornato annualmente. 4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilita' con altre banche dati, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri ((si provvede mediante)) corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 12 Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici 1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
Capo III
Promozione degli investimenti
Art. 13 Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy 1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attivita' di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «attivita' di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»; b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilita' complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»; c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi». 2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni ((di cui all'articolo)) 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa' delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; b) in strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».
Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche 1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, ((le parole: «I rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902)) della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ((comune)) »; (( (a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita' di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»)); b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente e' composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non da' luogo ((all'erogazione di compensi, rimborsi di spese)), gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».
((Art. 14 bis Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo. 2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione. 3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2. 4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente puo' darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni. 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12.))
Art. 15 Misure di coordinamento 1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il CITE ((, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,)) approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del ((regolamento (UE) 2024/1252)) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.».
Art. 16 Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»; b) e' aggiunto ((, in fine,)) il seguente comma: «1-bis. Alle societa' di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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