D.L. 9 Agosto 2022, n. 115
Decreto "Aiuti-bis": misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e VIA
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.185 del 09-08-2022
Il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, entrato in vigore il 10 agosto 2022, ha stabilito nuove misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
In particolare, si segnala che al Capo II, art. 14, vengono stabilite misure di rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato; il comma 1 in primis precisa che gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del D.L.vo 152/2006, debbano adottare gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge.
Al Capo V, invece, recante “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici”, l’art. 33 introduce in tema di VIA un nuovo procedimento autorizzatorio accelerato regionale per settori di rilevanza strategica. Il nuovo procedimento è disciplinato dall’art. 27-ter, introdotto ex novo dal Decreto-legge nel Testo Unico Ambientale.
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*Estratto
Capo II – Misure urgenti relative all’emergenza idrica
Art. 13 Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità
1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attivita’ di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita’ eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita’, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attivita’ economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita’ degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita’ di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attivita’ produttiva. Il saldo dell’importo verra’ ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita’ di cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta’ nazionale – interventi indennizzatori» di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, e’ incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43.
Art. 14 Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato
1. Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
3. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attivita’. Gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della societa’ affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla societa’ affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della societa’ uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 15 Stato di emergenza derivante da deficit idrico
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 puo’ essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorita’ di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».
Capo V – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
Art. 33 – Procedimento autorizzatorio accelerato regionale
1. Dopo l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). –
1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu’ elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita’ a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorita’ ambientale competente e’ la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo e’ preceduto dalla verifica di assoggettabilita’ disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di cio’, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, e’ inviato all’autorita’ competente ed all’autorita’ procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilita’ a VAS di cui all’articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, e’ emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e’ integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica e’ in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalita’ indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorita’ competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresi’ l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorita’ competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 e, qualora l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, di cui e’ data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e’ notificata al medesimo con le modalita’ di cui all’articolo 32.
7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l’autorita’ competente, nonche’ le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresi’ l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato puo’ contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita’ di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l’amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita’. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo’ far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorita’ competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e’ convocata in modalita’ sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e’ di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano e’ stato elaborato d’intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l’approvazione e’ rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all’Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione, l’amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell’ambito del provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonche’ l’indicazione se uno o piu’ titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita’ ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennita’, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
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