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D.L. 23 Settembre 2022, n. 144

Decreto Aiuti ter: misure urgenti per rifiuti ed energia

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.223 del 23-09-2022

Il 24 settembre 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

In materia ambientale, si segnalano i seguenti articoli:

Art. 16: si sottolinea che al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Art. 22: si osserva:

1) Una semplificazione e velocizzazione nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR.
In particolare, ove non provveda l’autorità competente sulla domanda di autorizzazione nei termini previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MiTE, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari.

2) Il Testo Unico Ambientale, D.L.vo 152/2006, viene modificato all’art. 206-bis.
Nello specifico, dopo il comma 4, viene inserito il nuovo comma 4-bis, che prevede l’istituzione di un Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il MiTE. L’obiettivo. infatti, è quello di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente DL sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici.

Art. 23: si segnala un’ulteriore semplificazione in materia di autorizzazione relativa alla fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Capo I – Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Art. 16

Procedure di prevenzione incendi

1. In relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

Capo III Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Sezione I – Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale

Art. 22 Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attivita’ di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorita’ competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorita’ medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorita’ competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Al fine di rafforzare le attivita’ di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, e’ istituito presso il Ministero della transizione ecologica l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L’Organismo di vigilanza e’ composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita’ di funzionamento dell’Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita’ dell’Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l’anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall’anno 2023. Ai componenti dell’Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l’anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 

Art. 23 Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

1. All’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica, per cui e’ richiesta l’autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitu’ pubblica, il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonche’ sulla Piattaforma unica nazionale di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operativita’. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione puo’ essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu’ soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a piu’ soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialita’, parita’ di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»; b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

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