L. 20 Maggio 2022, n. 51
Convertito in Legge il "Decreto energia"
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.117 del 20-05-2022
E’ entrata in vigore il 21 maggio 2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“.
La legge di conversione conferma quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. 21/2022 in tema di digestato equiparato e conferma le disposizioni previste dall’art. 30 in tema di rottami ferrosi e obbligo di notifica in caso di esportazione al di fuori del territorio nazionale.
Inoltre, nella Legge di conversione sono state inserite ulteriori misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi energetica e nuove semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili; in particolare, sono stati inserite in sede di conversione le seguenti disposizioni:
- art. 5 bis – Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica di biogase
- art. 7 bis – Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- art. 7 quater – Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale;
- art. 7 quinquies – Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- art. 7 sexies – Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
- art. 7 septies – Semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
- art. 19 ter – Disposizioni per il sostegno del settore dell’agroalimentare;
- art. 21 bis – Applicazione del deflusso ecologico;
- art. 32 bis – Misure per gli organi preposti all’attività di vigilanza e controllo ambientale;
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*Estratto
Art. 5 Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore ((e delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento e’ rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento e’ rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.
Art. 5 bis Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas
1. Al fine di contribuire all’indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, e’ consentito il pieno utilizzo della capacita’ tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti gia’ in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacita’ tecnica degli impianti e della capacita’ tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione gia’ contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all’assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni: a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non e’ incentivata; b) l’ulteriore utilizzo di capacita’ produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non e’ subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati; c) l’ulteriore utilizzo di capacita’ produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) puo’ essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
Art. 7 bis Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»; b) alla lettera a), la cifra: «15» e’ sostituita dalla seguente: «20»; c) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».
Art. 7 quater Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale
1. Al comma 1 dell’articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali».
Art. 7 quinquies Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
1. All’articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla lettera b) del punto 2» fino a: «20 MW per queste tipologie di impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti»
Art. 7 sexies Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili
1. All’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri»; b) al numero 3), le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «300 metri».
Art. 7 septies Semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
1.All’articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Tale documentazione e’ esclusa per l’installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1».
Art. 17 bis Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell’istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni: a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo’ essere costruita o equipaggiata con struttura superiore; b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita’ di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi; c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 19 ter Disposizioni per il sostegno del settore dell’agroalimentare
1. All’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresi’ considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5».
2. All’articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: «5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi’ ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita’ degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte».
3. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell’Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi».
Art. 21 Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma e’ considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando e’ ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ((ed e’ impiegato)) secondo modalita’ a bassa emissivita’ e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformita’ ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalita’ di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
Art. 21 bis Applicazione del deflusso ecologico
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonche’ di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l’impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuita’ dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorita’ di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all’aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorita’ di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche’ alle sperimentazioni, nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d’uso, delle opportunita’ fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l’adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche’ dell’implementazione della capacita’ di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 30 Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessita’ di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione e’ soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2. 2. ((I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale,)) direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno ((venti giorni)) prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 e’ soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022. 5. Dall’attuazione ((del presente articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita’ di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 32 bis Misure per gli organi preposti all’attività di vigilanza e controllo ambientale
1. All’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»; b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024». 2. All’articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita’, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell’area di contrattazione collettiva della sanita’» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita’, nonche’ quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».
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