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D.L.vo 1 Marzo 2018, n. 21

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Gazzetta ufficiale: n. 68 del 22 marzo 2018

Abrogato il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nel Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006): dal 6 aprile 2018 il riferimento normativo è nel codice penale.

Con il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, infatti, il nostro Legislatore ha “trasferito” l’art. 260 del D.L.vo 152/2006 nel codice penale: l’ormai vecchio art. 260 è, di fatto, totalmente trasposto nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale (art. 3 del nuovo decreto).

Questo significa che dal 6 aprile 2018 (entrata in vigore del nuovo decreto) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui fattispecie rimane, di fatto, sempre la stessa, non sarà più punito ai sensi dell’art. 260 del TUA, bensì ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del codice penale, mentre tutti i richiami all’art. 260 devono intendersi al nuovo art. 452-quaterdecies : il Legislatore italiano ha, infatti, stabilito (art. 8) che dalla data di entrata in vigore del decreto 21/2018, e quindi dal 6 aprile 2018, i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (si veda la tabella A allegata al decreto).

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