*estratto
Art. 3
Modifiche in materia di tutela dell’ambiente
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 452-terdecies, e’ inserito il seguente:
«Art. 452-quaterdecies (Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita’ si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e puo’ subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca.».
2. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.
Art. 7
Abrogazioni
1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 8
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. I richiami all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all’articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l’articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all’articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.
Allegato
Tabella A
(di cui all’articolo 8, comma 1)
parte di provvedimento in formato grafico