D.L.vo 1 Marzo 2018, n. 21
Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103
Gazzetta ufficiale: n. 68 del 22 marzo 2018
Abrogato il reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nel Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006): dal 6 aprile 2018 il riferimento normativo è nel codice penale.
Con il D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, infatti, il nostro Legislatore ha “trasferito” l’art. 260 del D.L.vo 152/2006 nel codice penale: l’ormai vecchio art. 260 è, di fatto, totalmente trasposto nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale (art. 3 del nuovo decreto).
Questo significa che dal 6 aprile 2018 (entrata in vigore del nuovo decreto) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la cui fattispecie rimane, di fatto, sempre la stessa, non sarà più punito ai sensi dell’art. 260 del TUA, bensì ai sensi dell’art. 452-quaterdecies del codice penale, mentre tutti i richiami all’art. 260 devono intendersi al nuovo art. 452-quaterdecies : il Legislatore italiano ha, infatti, stabilito (art. 8) che dalla data di entrata in vigore del decreto 21/2018, e quindi dal 6 aprile 2018, i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (si veda la tabella A allegata al decreto).
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*estratto
Art. 3
Modifiche in materia di tutela dell’ambiente
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 452-terdecies, e’ inserito il seguente:
«Art. 452-quaterdecies (Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita’ si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e puo’ subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca.».
2. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «416-ter» sono inserite le seguenti: «, 452-quaterdecies»;
b) le parole: «e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.
Art. 7
Abrogazioni
1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Art. 8
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. I richiami all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all’articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l’articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all’articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.
Allegato
Tabella A
(di cui all’articolo 8, comma 1)
parte di provvedimento in formato grafico
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