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D.L.vo 3 Settembre 2020, n. 118

Decreto Legislativo 118/2020, modifiche per rifiuti di pile, accumulatori e RAEE

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.227 del 12 settembre 2020

Il Decreto Legislativo 118/2020 del 3 settembre 2020, che attua la Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai rifiuti di pile e accumulatori e la Direttiva 2012/19/UE sui RAEE, entra in vigore il 27 settembre 2020 e apporta modifiche sia al decreto legislativo n. 49/2014 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche – RAEE), sia al decreto legislativo n.188/2008 (di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).

Il nuovo Decreto, che attua due delle Direttive UE facenti parte del cosiddetto “pacchetto circular economy “, fornisce, nello specifico, nuove disposizioni in tema di comunicazione dei dati e dispone nuove regole in tema di RAEE da fotovoltaico.

Si riduce, in particolare, da tre anni a uno la periodicità con cui il MATTM deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il nuovo Art. 24 -bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico) prevede, al comma 1, che:

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall’adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate”.

 

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