D.L.vo 3 Settembre 2020, n. 119
Decreto Legislativo 119/2020, veicoli fuori uso: cambiano le regole!
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 227 del 12 settembre 2020
Il Decreto Legislativo n.119/2020 del 3 settembre entra in vigore il 27 settembre 2020 e reca l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso che si inserisce tra quelle direttive del cosiddetto “pacchetto circular economy“.
Il nuovo Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020, prevede importati novità nel settore relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, tra le quali si segnalano:
- l’indroduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 209/2003, il quale prevede che: “1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dal predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, conformemente all’art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”.
Attraverso quindi l’introduzione del comma 1-bis, il provvedimento chiarisce che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti necessaria alla radiazione dal Pra, dev’essere gestito in regime di “deposito temporaneo” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta.
- la modifica dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003 il quale ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbano essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA.
- la modifica dell’art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003 che introduce l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta.
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Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b) , le parole «dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 183, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
2) alla lettera n) , dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
3) alla lettera o) , le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
4) alla lettera p) , dopo le parole «di cui alla lettera o) , autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all’Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
5) alla lettera s) , le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
6) alla lettera t) , le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
b) all’articolo 3, comma 2, lettera b) , dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall’articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
c) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;
d) all’articolo 4, comma 1, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
e) all’articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) , convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;
f) all’articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sen-si dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all’articolo 6, comma 8 -bis , ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
g) all’articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 -bis » ;
h) all’articolo 5, comma 3:
1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull’intero territorio nazionale,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;
i) all’articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l’acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;
l) all’articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a) , il titolare»;
m) all’articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguen-ti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, isti-tuito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
n) all’articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
o) all’articolo 5, comma 15, alinea, le parole «è previsto» sono sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
p) all’articolo 6, comma 2:
1) le parole «dall’articolo 2, comma 2, del de-creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) alla lettera a) , le parole «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;
3) dopo la lettera e) , è inserita la seguente: «e -bis ) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) , consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;
q) all’articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3 -bis . I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all’articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all’azienda.»;
r) all’articolo 6, comma 4:
1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;
2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;
3) le parole «dell’articolo 28 del citato decre-to legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
s) all’articolo 6, comma 5:
1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana o della provincia»;
3) alla lettera b) , le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
4) alla lettera b) , le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;
t) all’articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;
u) all’articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia» e le parole «all’APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all’ISPRA»;
v) all’articolo 6, comma 8:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.»;
2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o cer-tificato UNI EN ISO 14001» e le parole «per un pe-riodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
z) all’articolo 6, comma 8 -bis , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.»;
aa) all’articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
bb) all’articolo 7, comma 2 -bis , dopo le parole «comunicano annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e»;
cc) all’articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell’APAT» sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell’ISPRA»;
dd) all’articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole «informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza e la»;
ee) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni anno civile il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 1 -quinquies , della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
ff) all’articolo 11, comma 2, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»; gg) all’articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3 -bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.»;
hh) all’articolo 11, comma 4, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;
ii) all’articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle attività produttive,» sono sostituite dalle se-guenti: «dello sviluppo economico»;
ll) all’articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»;
mm) all’articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
nn) all’articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia»;
oo) all’articolo 15, comma 6: 1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
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