D.M. 22 Settembre 2020, n. 188
Pubblicato il Decreto End of Waste carta e cartone!
Gazzetta ufficiale: n. 33 del 9 febbraio 2021
Entrerà in vigore il prossimo 24 febbraio il tanto atteso decreto End of waste per i rifiuti di carta e cartone, ovvero il DM 22 settembre 2021, n. 188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Il decreto, che si compone di 7 articoli e 3 allegati, ha come finalità quella di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Dopo aver definito compiutamente nell’art.2 i principali elementi della disciplina, nell’articolo successivo entra nel merito, indicando i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e del cartone, basandosi “esclusivamente” sulle “disposizioni della norma UNI EN 643”, per gli scopi specifici di utilizzabilità elencati nell’allegato 2 (art. 4).
Mentre alla “dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni” si occupa l’art. 5, quello successivo specifica che “il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN 9001”.
L’art. 7 è infine dedicato alle norme transitorie e finali, puntualizzando che il medesimo produttore avrà tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione ex art. 216 TUA.
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Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessa-no di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;
d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);
e) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all’articolo 5;
f) «autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del titolo III -bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto;
g) «componenti non cartacei»: i componenti così de-finiti dalla norma UNI EN 643;
h) «materiali proibiti»: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».
Art. 3. Criteri ai fini della cessazionedella qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -terdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in con-formità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.
Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità
1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2.
Art. 5. Dichiarazione di conformitàe modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Re-pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 6. Sistema di gestione
1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle carat-teristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
2. Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le impre-se registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
Art. 7. Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III -bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presen-te regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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