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D.L. 21 Novembre 2022, n. n.176

Energia: in vigore il DL Aiuti quater! Fra le novità, nuove modifiche al TUA

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.269 del 18-11-2022

Il 19 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica“, il cd. “Decreto Aiuti quater“.

Analizzando il provvedimento, si segnalano di seguito le principali novità in campo ambientale ed energetico:

Art. 4: Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del D.L.vo 152/2006, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

Art. 6: si apportano modifiche all’art. 20, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, stabilendo che i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della difesa “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”.

Art. 11: Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR, è stato modificato l’art. 8, comma 2 bis, del D.L.vo 152/2006 (T.U.A.).
In particolare:

a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato»;

b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: «Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo.».

Leggi testo completo legge

*Estratto

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Art. 4 Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: 1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attivita’» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell’attivita’ di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»; 2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresi’ alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e’ consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»; 3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo»;

b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarita’ delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche’ quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonche’ un’equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e’ definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantita’ aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e’ comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;

e) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti: «5. Il Gruppo GSE, con una o piu’ procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilita’ a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE.

Le modalita’ e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresi’, che:

a) la quantita’ di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente;

b) e’ fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. 5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 e’ predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica.».

 

Art. 6
Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola «decarbonizzazione» e’ sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»;

2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»;

3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu’ utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;

4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell’autorita’ politica delegata per il PNRR»;

5) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attivita’ svolte ai sensi del presente comma all’Agenzia del demanio.»;

b) al comma 3, dopo le parole «dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono inserite le seguenti: «possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l’attivita’ di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalita’ di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorita’ competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita’ di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della societa’ per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita’ svolte nello stesso ambito dall’Agenzia industrie difesa.».

Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonche’ per l’accelerazione delle procedure

Art. 11
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di societa’ in house dello Stato»;

b) dopo il nono periodo, e’ inserito il seguente: «Con le medesime modalita’ previste per le unita’ di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unita’, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e’ equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita’ di cui al primo periodo.».

 

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