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D.L. 21 Novembre 2022, n. n.176

Energia: in vigore il DL Aiuti quater! Fra le novità, nuove modifiche al TUA

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.269 del 18-11-2022

Il 19 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica“, il cd. “Decreto Aiuti quater“.

Analizzando il provvedimento, si segnalano di seguito le principali novità in campo ambientale ed energetico:

Art. 4: Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del D.L.vo 152/2006, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

Art. 6: si apportano modifiche all’art. 20, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, stabilendo che i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della difesa “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”.

Art. 11: Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR, è stato modificato l’art. 8, comma 2 bis, del D.L.vo 152/2006 (T.U.A.).
In particolare:

a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato»;

b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: «Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo.».

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